Diritti umani e tutela del mercato dell’Unione europea: pubblicato il regolamento Ue su prodotti e lavoro forzato

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Ue, serie L, del 12 dicembre, il regolamento 2024/3015 del 27 novembre che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (lavoro forzato). Il testo si inserisce negli interventi dell’Unione europea volti ad affermare i diritti umani nel contesto delle attività economiche e di mercato, in linea con i Principi guida dell’ONU su Business and Human Rights.

Il regolamento, salvo alcune norme di carattere procedurale e organizzativo, sarà applicabile dal 14 dicembre 2027. L’obiettivo è quello di prevenire e impedire che prodotti frutto del lavoro forzato siano immessi sul mercato nello spazio Ue. L’ambito oggettivo è ampio perché si applica anche a prodotti provenienti da Stati terzi e immessi sul mercato europeo nonché a prodotti esportati a partire dall’Unione europea, così come riguarda le vendite a distanza in tutti i casi in cui l’offerta di prodotti è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione. Il regolamento rinvia, per la definizione di lavoro forzato, alla Convenzione n. 29 sul lavoro forzato e n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato, adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro.

Il sistema, per fronteggiare la piaga del lavoro forzato, si basa sulla cooperazione tra Stati e Commissione europea e su un approccio basato sul rischio valutando l’intera catena di approvvigionamento. In pratica,  le autorità nazionali competenti e la Commissione dovranno valutare la probabilità di una violazione del divieto di immettere sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Nella valutazione, è previsto che siano applicati i parametri fissati dall’art. 14 come l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione, la percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata con il lavoro forzato rispetto al prodotto finale. Per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, per le quali è previsto un alto livello di cooperazione, l’autorità competente capofila in presenza di un sospetto fondato di violazione dell’art. 3 (immissione sul mercato di prodotti ottenuti con lavoro forzato), apre le indagini e informa, entro tre giorni lavorativi dalla data di decisione di avvio dell’indagine, gli operatori economici interessati, indicando i motivi e i prodotti oggetto di inchiesta. La parola passa poi agli operatori economici che potranno fornire  documenti e informazioni all’autorità competente capofila, sulla quale grava l’onere della prova. La decisione deve essere adottata entro nove mesi dall’avvio dell’indagine e deve prevedere un termine non inferiore a 30 giorni affinché l’operatore possa conformarsi agli ordini. Per quanto riguarda la fase dell’esecuzione, se l’operatore economico non si è conforma alla decisione, gli Stati potranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità e della durata dell’inosservanza delle decisioni.

Tra le novità del regolamento anche l’istituzione di una banca dati sui rischi del lavoro forzato e delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato, la costituzione della Rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato, la creazione di un Punto unico di presentazione delle informazioni e di un Portale unico sul lavoro forzato. La Commissione europea, inoltre, entro il 14 giugno 2026, adotterà le Linee Guida per favorire l’applicazione del regolamento.

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