Giudice competente tra contratto di fornitura di servizi e di consumo: rinvio alla pubblica udienza

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza interlocutoria n. 15571 depositata l’11 giugno 2025 ha rinviato alla pubblica udienza l’accertamento della giurisdizione del giudice italiano in una controversia tra alcuni acquirenti di un viaggio-crociera e la società che aveva venduto il pacchetto (crociera). Una coppia, con tre figli, aveva acquistato, tramite internet, un pacchetto che comprendeva una crociera (ad un costo complessivo di 12.308 dollari). L’imbarco e lo sbarco erano previsti a Venezia. Nel corso del viaggio il figlio aveva riportato dei danni e così era stato depositato il ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti nel corso del viaggio. La società contestava la giurisdizione del giudice italiano e il Tribunale di Venezia aveva accolto tale eccezione dichiarando il difetto di giurisdizione e ritenendo applicabile l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis) che attribuisce la giurisdizione, in via generale, al giudice del domicilio del consumatore. Anche la Corte di appello, ritenendo che si era in presenza di un pacchetto tutto compreso con contratto stipulato da un consumatore, aveva condiviso quest’impostazione e aveva respinto l’impugnazione dei coniugi. La Corte di appello ha rilevato che agli attori andava attribuita la qualifica di consumatori, essendo irrilevante che il padre avesse acquistato i biglietti nella sua qualifica professionale poiché è priva di rilievo la circostanza che la persona fisica abbia la qualità di imprenditore o di professionista in quanto va considerato “lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va classificato come “consumatore” allorquando concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee dell’attività imprenditoriale o professionale”. Nel ricorso in Cassazione la questione centrale è la qualificazione del contratto. I ricorrenti ritengono che i giudici avrebbero dovuto applicare l’articolo 7 (competenze speciali) del regolamento n. 1215/2012 trattandosi di un contratto di fornitura di servizi mentre ciò era stato escluso, ad avviso dei ricorrenti con errore dei giudici di merito, in forza di un’inderogabilità del foro del consumatore. Per i ricorrenti, inoltre, tale foro sarebbe derogabile se è lo stesso consumatore a chiedere l’individuazione di un altro foro. Trattandosi di una questione di diritto nuova e di particolare rilevanza, le sezioni unite hanno deciso la trattazione nella pubblica udienza.

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