La Cassazione sul regolamento n. 2201/2003 – The Italian Court of Cassation on the Regulation No. 2201/2003

La domanda di modifica del diritto di visita va presentata al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale anche se l’istanza di divorzio è stata depositata in Italia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 30657 del 27 novembre relativa a un regolamento preventivo di giurisdizione (30657). La vicenda riguardava una coppia, moglie tedesca, ex marito italiano, con due figli, residenti in Germania. La donna aveva presentato un’istanza al Tribunale di Catania per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’uomo, dal canto suo, aveva chiesto una modifica del diritto di visita ai due figli minori e dell’importo dell’assegno di mantenimento. La Cassazione, pronunciandosi sul regolamento preventivo di giurisdizione, ha sancito l’applicazione dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) il quale attribuisce la competenza, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale nel momento in cui è adito il giudice. I minori risiedevano abitualmente in Germania, come risulta anche dalla sentenza sulla separazione personale pronunciata dai giudici italiani. Inoltre – osserva la Suprema Corte – non sussistevano situazioni idonee a far scattare le deroghe al criterio della residenza abituale. A ciò si aggiunga che se il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di divorzio, l’interesse superiore del minore, salvo in caso di situazioni eccezionali, conduce a “scindere i due ambiti” e a “non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d’indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale”. La Cassazione, inoltre, esclude la giurisdizione italiana anche con riguardo alla modifica dell’assegno di mantenimento dei minori in forza dell’articolo 3 del regolamento poiché si tratta di domanda accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale fondata sulla residenza abituale del minore.

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