La Corte Ue chiarisce la nozione di litispendenza in materia di responsabilità genitoriale

La Corte di giustizia Ue torna sui rapporti tra provvedimenti provvisori e competenza di merito in materia di responsabilità genitoriale. Con la sentenza depositata il 9 novembre 2010 (causa C-296/10,purrucker, già oggetto di una pronuncia pregiudiziale del 15 luglio 2010 (causa C-256/09, 09),  i giudici di Lussemburgo hanno precisato che l’articolo 19, par. 2 del regolamento n. 2201/2203 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale,  che prevede la sospensione del procedimento dinanzi al giudice adito successivamente, non ha effetti sulla giurisdizione di uno Stato membro che si è pronunciata sui provvedimenti provvisori. Se poi i giudici aditi per secondi non riescono, malgrado tutti gli sforzi compiuti, a determinare con precisione l’oggetto e la causa di una domanda introdotta davanti a un’altra giurisdizione, dovranno decidere nel merito se ciò è nell’interesse superiore del minore. In passato, con la pronuncia del 15 luglio, la Corte aveva chiarito che l’articolo 21 del regolamento  relativo al riconoscimento delle decisioni, non era applicabile ai provvedimenti provvisori esecutivi in materia di diritto di affidamento disciplinati dall’articolo 20. La vicenda vedeva contrapposti una coppia costituita da una tedesca e uno spagnolo. In Spagna, la coppia aveva avuto due figli, ma dopo la rottura della relazione la donna aveva chiesto di tornare in Germania con i minori. I due coniugi avevano stipulato un accordo dinanzi al notaio, ma il marito aveva poi adito un tribunale spagnolo chiedendo l’affidamento dei suoi figli. I giudici spagnoli avevano adottato provvedimenti provvisori a vantaggio del padre. Tuttavia, la donna aveva iniziato un procedimento in Germania, ma i giudici tedeschi, tenuto conto che i colleghi spagnoli si erano dichiarati organi giurisdizionali preventivamente aditi, avevano sospeso il procedimento. In seguito, l’uomo aveva ottenuto l’exequatur della decisone che gli affidava i figli e la donna si era rivolta in Cassazione, la quale aveva passato la questione alla Corte di giustizia. Quest’ultima, come detto, con la sentenza del 15 luglio 2010 (causa C-256/09) ha chiarito che l’articolo 21 del regolamento non è applicabile ai provvedimenti provvisori esecutivi in materia di diritto di affidamento disciplinati dall’articolo 20. Questa disposizione, aveva precisato la Corte Ue, «copre solo provvedimenti adottati da giudici che non fondino la loro competenza, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, su uno degli articoli compresi nel capitolo II, sezione 2, di tale regolamento», senza quindi che abbia rilievo la natura dei provvedimenti.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *