L’Unione europea fissa i criteri per definire l’ecosostenibilità delle attività economiche

E’ il primo tentativo, in tutto il mondo, per provare a uniformare i criteri per stabilire quando un investimento possa essere qualificato come sostenibile. E’ l’Unione europea a farlo con il regolamento Ue 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento 2019/2088, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 198 del 22 giugno (investimenti sostenibili). Un passo importante nel senso dell’armonizzazione a livello Ue dei criteri per stabilire l’attività economica sostenibile, favorendo l’eliminazione delle barriere al funzionamento del mercato interno e i costi che potrebbero derivare dall’assenza di criteri uniformi. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il regolamento si attua alle misure adottate “dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie indicate come ecosostenibili ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari; ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari; alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”. Per stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, è necessario accertare se un’attività economica contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali indicati all’articolo 9. Si tratta della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, dell’uso sostenibile e della protezione delle acque e delle risorse marine, della transizione verso un’economia circolare, della prevenzione e della riduzione dell’inquinamento e della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; della circostanza che l’investimento non provochi un danno significativo agli obiettivi ambientali poc’anzi indicati. La stessa nozione di danno significativo agli obiettivi ambientali è specificata nel regolamento, all’articolo 17, con ciò limitando la discrezionalità degli Stati, nel tentativo di dare maggiore certezza sotto il profilo giuridico. Inoltre, l’Unione europea fa una scelta rilevante considerando che ritiene rispettata la sostenibilità degli investimenti se l’impresa svolge la propria attività in conformità alla Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nonché ai principi stabiliti dalle otto convenzioni individuate nella Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro “e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo”. La Commissione europea, intanto, ha il compito di istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile con rappresentanti delle Agenzie Ue, inclusa quella per i diritti fondamentali e l’Agenzia europea dell’ambiente, nonché stakeholders del settore privato e della società civile. Il regolamento entra in vigore, salvo per alcuni disposizioni indicate dall’articolo 27, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ue.

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