Mancata esecuzione di un lodo arbitrale: per Strasburgo è una violazione del diritto di proprietà

La mancata esecuzione di un lodo arbitrale porta a una violazione del diritto di proprietà se una società che ha subito un danno da un organo statale non ottiene quanto previsto nella decisione arbitrale. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza BTS Holding, A.S. contro Slovacchia (ricorso n. 55617, CASE OF BTS HOLDING, A.S. v. SLOVAKIA), depositata il 30 giugno. Questi i fatti. La BTS Holdings aveva vinto una gara di appalto per l’acquisizione di una quota significativa della società dell’aeroporto di Bratislava che era oggetto di una privatizzazione. Tuttavia, la transazione era stata annullata dal Fondo nazionale dei beni della Slovacchia, competente in materia di privatizzazioni, con restituzione delle somme versate. Era sorta però una controversia sugli interessi da corrispondere alla società richiedente: le parti avevano fatto ricorso a un arbitrato attraverso l’International Court of Arbitration della Camera di commercio internazionale di Parigi che aveva deciso a favore della società richiedendo alle autorità slovacche la restituzione, con gli interessi, degli importi versati ma il lodo, ad avviso della BTS, non era stato eseguito. Di qui il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dato ragione alla società, accertando la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 che assicura il diritto di proprietà. Per Strasburgo una pretesa avanzata da una persona fisica o giuridica può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 se il lodo è definitivo e vincolante. Inoltre, in base alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, i lodi arbitrali esteri sono, in linea di principio, esecutivi in Slovacchia e, quindi, non vi era alcuna ulteriore decisione interna da adottare per eseguire il lodo. Al di là del riconoscimento implicito, la questione interna riguardava unicamente la fase esecutiva e, quindi, si può ritenere che il lodo possa rientrare nell’ambito dell’articolo 1 sul diritto di proprietà. Il credito di cui era titolare, a seguito del lodo, la società ricorrente è un bene e la mancata esecuzione del provvedimento è un’ingerenza contraria alla Convenzione. Respinta anche la tesi del Governo secondo il quale la transazione del 2008 tra l’ente sulla privatizzazione e la società ricorrente aveva sostituito la clausola arbitrale, tanto più che nessuna delle parti aveva contestato la giurisdizione della Camera di commercio internazionale di Parigi. Il lodo – osserva Strasburgo – conteneva un’ingiunzione di pagamento vincolante per le parti tenute a rispettare la decisione della Camera di Parigi. Di qui la conclusione, non essendoci alcuna giustificazione alla mancata esecuzione del lodo né sulla base della legge interna né in base alla Convenzione di New York, della violazione del Protocollo n. 1 da parte dello Stato in causa. La Corte si è riservata di decidere sull’entità dei danni patrimoniali da risarcire alla società ricorrente.

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