Nullità del matrimonio dopo il decesso: sì all’applicazione del regolamento n. 2201/2003

Va applicato il regolamento Ue n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale per individuare il giudice competente a pronunciarsi nel caso di annullamento di matrimonio, che parte dall’azione di un terzo e che ha al centro una situazione di bigamia. E’ l’Avvocato generale Wathelet ad affermarlo nelle conclusioni depositate il 26 maggio nella causa C-294/15 (C-294). Al centro della vicenda nazionale l’istanza di una donna, erede testamentaria della prima moglie di un uomo che si era poi risposato. Ad avviso della ricorrente, il secondo matrimonio era nullo perché il primo vincolo matrimoniale non era stato mai sciolto. Di qui l’azione giudiziaria per non vedersi privata dell’eredità. La Corte di appello di Varsavia, prima di pronunciarsi nel merito, ha chiamato in aiuto la Corte di giustizia dell’Unione europea per alcuni chiarimenti sul regolamento n. 2201/2003 e, in particolare, sull’estensione dell’ambito di applicazione anche ai casi di annullamento di matrimonio emersi successivamente al decesso di uno dei coniugi. Nessun dubbio per l’Avvocato generale secondo il quale le istanze di annullamento di matrimonio successive al decesso di uno dei coniugi rientrano nel perimetro di applicazione del regolamento Ue perché il regolamento, a differenza di quanto sostenuto dal Governo italiano e da quello polacco, intervenuti nel procedimento, si applica a ogni istanza di annullamento del matrimonio. Poco importa, quindi, che uno dei coniugi sia morto e che la domanda sia legata a una controversia successoria. D’altra parte, è vero che, in via di fatto, il matrimonio era già sciolto per la morte di uno dei coniugi, ma l’istanza di annullamento del matrimonio ha effetti ex tunc e non ex nunc come invece nel caso di morte di uno degli sposi. E’ così evidente – prosegue Wathelet – che “può sussistere un interesse a ottenere l’annullamento di un matrimonio anche dopo il suo scioglimento per decesso di uno dei coniugi”. Tra l’altro, tra le materie esplicitamente escluse dal regolamento non è indicata l’ipotesi dell’istanza di annullamento nel caso di morte del coniuge. Di qui l’obbligo di applicare il regolamento anche per garantire un livello elevato di prevedibilità e di chiarezza del diritto nell’individuazione del giudice competente nello spazio Ue. Non solo. Il regolamento va applicato anche se l’istanza di annullamento del matrimonio è presentata da una persona diversa dai coniugi. Gli articoli 1 e 3, infatti, non subordinano l’applicazione dell’atto Ue a condizioni legate all’identità della parte ricorrente e, quindi, è possibile che si tratti di un terzo rispetto alla coppia. E’ vero che le cause matrimoniali hanno carattere personale, ma non può escludersi che anche un terzo abbia un interesse. Detto questo, però, l’Avvocato generale chiarisce che il regolamento non può invece essere chiamato in causa per le questioni legate alla successione tanto più che è stato adottato il regolamento Ue n. 650/2012 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni.

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