I sistemi di classificazione in materia ambientale continuano a provocare problemi applicativi e dubbi sull’interpretazione corretta del regolamento Ue 2020/852 dell’8 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. Per evitare errori nell’attuazione e supportare le imprese, la Commissione ha adottato, l’8 novembre 2024, la Comunicazione sull’interpretazione e sull’attuazione di talune disposizioni giuridiche dell’atto delegato relativo all’informativa a norma dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell’UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (terza comunicazione della Commissione, C/2024/6691, comunicazione tassonomia). In particolare, la Comunicazione si rivolge alle imprese finanziarie, fornendo orientamenti interpretativi e attuativi “sotto forma di risposte alle domande frequenti sulla comunicazione dei KPI a norma dell’atto delegato ‘Informativa’”. I soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione, nonché coloro che sono attivi all’interno della piattaforma sulla finanza sostenibile e delle autorità di vigilanza nazionali ed europee incontrano problemi nella fase di attuazione e, quindi, per assicurare che “i portatori di interessi” ottemperino “agli obblighi di legge in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire l’utilizzabilità e la comparabilità delle informazioni comunicate, così da potenziare la finanza sostenibile”, la Commissione ha fornito chiarimenti e precisazioni che saranno oggetto di costante aggiornamento anche con riguardo agli indicatori oggetto degli obblighi informativi.
Al regolamento 2020/852 (2020:852) è seguito, per integrarlo, il regolamento delegato (UE) 2021/2178 (2021:2178) della Commissione, del 6 luglio 2021, che ha consentito di precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili, con maggiori specificazioni sulla metodologia per conformarsi all’obbligo di informativa. Sono stati poi adottati altri quattro atti (qui una scheda elenco) contenenti orientamenti sul contenuto dell’atto delegato «Informativa» quali: un documento dei servizi della Commissione contenente domande frequenti sull’atto delegato ex articolo 8 della tassonomia UE e sulle sue modalità di funzionamento pratico; un documento dei servizi della Commissione contenente domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia; una comunicazione della Commissione sull’interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell’atto delegato relativo all’informativa per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche ammissibili alla tassonomia; una comunicazione della Commissione sull’interpretazione e sull’attuazione di talune disposizioni giuridiche dell’atto delegato relativo all’informativa per quanto riguarda la comunicazione da parte delle imprese non finanziarie di attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, a cui ha fatto seguito la comunicazione relativa all’interpretazione giuridica e all’attuazione delle disposizioni riguardanti i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche allineate alla tassonomia fissati nell’atto delegato «Clima». Questi atti erano rivolti, in via principale, alle imprese non finanziarie e, così, la Commissione è intervenuta, con la Comunicazione dell’8 novembre, sulle imprese finanziarie per precisare i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, l’ambito di consolidamento della direttiva, la valutazione in funzione della tassonomia delle esposizioni verso singole imprese, la valutazione dei gruppi in funzione della tassonomia, il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia, nonché ulteriori dettagli sui criteri di calcolo degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI).
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