Pensioni “svizzere”: la CEDU fissa i risarcimenti

Potrebbe riaprirsi la mai sopita diatriba tra Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale italiana sulle cosiddette “pensioni svizzere”. L’occasione potrebbe arrivare dalla sentenza depositata il 1° giugno da Strasburgo relativa alla liquidazione del danni subiti da otto cittadini italiani, che erano stati vittime di drastiche decurtazioni alle pensioni a causa di un sistema di calcolo nuovo (ricorso n. 21838/10, AFFAIRE STEFANETTI ET AUTRES c. ITALIE). Nella sentenza Stefanetti e altri, infatti, la Corte ha stabilito che il Governo italiano dovrà versare, nel complesso, ai ricorrenti, 871mila euro a cui aggiungere 96mila euro per i danni morali. La Corte aveva già accertato la violazione italiana con la sentenza del 15 aprile 2014 con la quale aveva constatato che l’adozione di una legge che porta a un ribaltamento del sistema del calcolo delle pensioni e che viene applicata retroattivamente, con sacrifici sproporzionati per i pensionati, è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, dell’articolo 6, che assicura il diritto all’equo processo e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà. La Corte si era riservata di decidere sulla quantificazione dell’indennizzo dovuto per i danni materiali provocati ai ricorrenti. L’azione era stata avviata da otto cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera per diversi anni e avevano poi trasferito in Italia i contributi versati nel Paese elvetico chiedendo l’applicazione, per il calcolo della pensione, della Convenzione italo-svizzera del 1962. Così non era stato perché l’istituto di previdenza aveva utilizzato una retribuzione teorica e non quella effettiva. Di qui i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali ma, mentre pendevano i procedimenti interni, il Parlamento aveva adottato la legge n. 296/2006, che prevedeva un calcolo molto penalizzante. Per Strasburgo l’applicazione retroattiva della legge a danno dei pensionati è contraria all’articolo 6. Sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà, la Corte aveva respinto ogni giustificazione avanzata dal Governo ritenendo che l’equilibrio del sistema pensionistico, nel caso di specie, non potesse essere classificato come motivo imperativo di interesse generale anche perché il danno subito era stato del tutto sproporzionato. La Corte si era riservata di decidere sulla quantificazione dell’indennizzo e lo ha fatto con la sentenza del 1° giugno tenendo conto della doppia violazione perpetrata dall’Italia e della legittima aspettativa delle cifre da ottenere da parte dei ricorrenti, prima dell’adozione di una legge applicata retroattivamente. Non c’è dubbio – osserva la Corte – che esiste un legame di causalità tra il pregiudizio subito e la violazione commessa dall’Italia che non può condurre a ritenere che i ricorrenti abbiano subito un danno limitato alla perdita di chance. I ricorrenti, infatti, hanno subito un grave pregiudizio, con una riduzione di più della metà dell’importo della pensione, segno evidente di tagli sproporzionati e irragionevoli. Per la Corte, tuttavia, poiché un intervento ragionevole sarebbe stato compatibile con la Convenzione in presenza di esigenze generali, il calcolo del danno subito va fatto solo per la parte che va al di là di quella considerata ragionevole. Così, Strasburgo ha deciso di non procedere a un calcolo automatico basato sulla pensione che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire prima dell’entrata in vigore della legge e le somme effettivamente percepite, ma ha preso in considerazione il 55% dell’importo che sarebbe stato ottenuto senza le modifiche legislative.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pensioni-svizzere-nuovo-round-con-strasburgo-dinanzi-alla-consulta.html

2 Risposte
  • CHIODI BRUNO
    febbraio 6, 2018

    Vengo a voi con questa mia per esporre il mio caso!!Fatto apprendistato in italia poi dal 1959 al 2000 lavorato in Svizzera poi tramite i sindacati vennero trasveriti gli anni in Italia per la pensione venne fatto un calcolo in lire dopo poco entro in vigore l’euro il calcolo venne fatto erroneamente sbagliato per 2 volte facemmo ricorso con diversi miei connazionali fu respinto oggi ho sentito che diversi lavoratori facendo un nuovo calcolo sembra che l’Europa dia ragione ai cittadini…Oggi io con 41anni di lavoro prendo 1060.-€ al mese puliti mia moglie con pensione svizzera 37 anni di lavoro prende 1340.-€ al mese!!!È possibile ricorso??Grazie della risposta….

  • Maria vittoria scalvenzi
    marzo 16, 2018

    Anche mio marito ed io abbiamo lavorato in svizzera
    X circa 20 anni ,anche noi abbiamo ricongiuno i versamenti svizzeri a quelli italiani x la pensione di anzianità con 35 anni di versamenti ,ora vorrei sapere se anche noi potremmo avere diritto a questa domanda . Grazie ala persona che risponde !

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