Revoca della patente con finalità preventiva: non si applica l’articolo 7 della Convenzione europea

La revoca della patente disposta con sentenza di condanna non ha natura di pena accessoria o effetto penale. Di conseguenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’interpretazione dell’articolo 7 della Convenzione e delle pronunce della Corte costituzionale, la Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 17833/20 depositata il 10 giugno (17833), ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva la revoca della sanzione amministrativa accessoria, ossia la revoca della patente decisa con una sentenza passata in giudicato. Ad avviso della ricorrente questa doveva essere la conseguenza della pronuncia n. 88 del 2019 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 222, comma 2, del Dlgs n. 285/1992 che aveva reso obbligatoria l’applicazione. Una tesi respinta dalla Cassazione che, prima di tutto, ha chiarito la necessità di qualificare la natura della sanzione in base alla giurisprudenza della Corte europea, partendo dal caso Engel. La revoca della patente è una sanzione che non ha funzione repressiva o punitiva, ma ha una finalità “spiccatamente preventiva”, in quanto “misura inibitoria correlata all’avvenuta manifestazione di pericolosità del soggetto autore dell’illecito penale”, che punta appunto ad assicurare la collettività dai rischi di reiterazione del comportamento pericoloso. Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, come giudice dell’esecuzione, bene ha fatto a respingere l’istanza di annullamento della sanzione amministrativa accessoria costituita dalla revoca della patente decisa con sentenza irrevocabile.

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