Ricorsi diretti al Tribunale Ue: disponibile il nuovo formulario per il gratuito patrocinio

È stato pubblicato il nuovo formulario per l’ammissione al gratuito patrocinio nei casi di presentazione di ricorsi diretti. Il documento è reperibile nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 5 dicembre 2024 (2024/2996, formulario). Questo nuovo modello deve essere utilizzato anteriormente alla presentazione del ricorso o in pendenza di quest’ultimo. La cancelleria della Corte ha anche pubblicato un promemoria per guidare gli interessati che vogliono avvalersi di questa possibilità nei casi di ricorsi diretti al Tribunale (Promemoria).

Precisato che, nei casi di ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche, il principio dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 51 del regolamento di procedura) è affermato dall’articolo 19 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è chiarito che nei casi in cui i ricorrenti si trovino nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali è assicurato il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura). A tal fine deve essere presentata una domanda seguendo quanto indicato nel nuovo formulario la cui compilazione è indispensabile per accedere al beneficio. In base all’art. 147, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura, il documento deve essere corredato da alcune informazioni come i “dati relativi alle condizioni economiche del richiedente e, qualora il ricorso non sia stato ancora proposto, dei dati relativi all’oggetto del suddetto ricorso, ai fatti del caso di specie e alla relativa argomentazione (punto 259 delle norme pratiche di esecuzione)”. In mancanza del formulario, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio non può essere presa in considerazione. È altresì richiesto che il richiedente provi la sua incapacità dal punto di vista finanziario e, così, egli è tenuto a provare il suo stato di indigenza non limitandosi “a fornire al Tribunale indicazioni relative ai suoi redditi e alle indennità, di varia natura, che percepisce, ma deve altresì produrre, a titolo di esempio, dichiarazioni dei redditi, attestazioni relative alla retribuzione, attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o competente per l’indennità di disoccupazione, dichiarazioni bancarie o estratti conto, dati che consentano di valutare il suo patrimonio (valore dei beni mobili o immobili), nonché documenti relativi alle spese che deve sostenere (quali un contratto di locazione o di mutuo, una certificazione delle tasse scolastiche di figli a carico, una parcella o fatture)”. Per le persone giuridiche sono richieste “informazioni sulla sua forma sociale, sulla circostanza che abbia o meno scopo di lucro, sulla capacità finanziaria del suo socio/dei suoi soci o azionisti”. In questa direzione, a titolo di esempio, la persona giuridica dovrà presentare “bilanci contabili o qualsiasi altro documento che attesti la sua situazione contabile, nonché ogni tipo di prova a sostegno di un’asserita situazione di fallimento, di amministrazione controllata, di cessazione di pagamenti o di liquidazione giudiziaria”.

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio non può essere completata con il successivo deposito di addendum. I documenti, incluso il formulario con la firma, devono essere presentati alla cancelleria della Corte “Greffe du Tribunal de l’Union européenne Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg”.

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