La pubblicazione di post celebrativi dell’operazione terroristica di Hamas del 7 ottobre 2023 e i contatti sui social con l’autore dell’atto terroristico a Bruxelles del 16 ottobre 2023 giustificano l’adozione della custodia cautelare in carcere di un cittadino tunisino per istigazione a delinquere, ma non per partecipazione ad associazione terroristica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 1700/25 depositata il 14 gennaio (1700) che ha in parte accolto il ricorso di un cittadino tunisino destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare perché, secondo gli inquirenti, l’uomo aveva partecipato alle associazioni terroristiche denominate Hamas e Jihad per le attività di propaganda e proselitismo attraverso Facebook. Sul social media l’uomo aveva pubblicato diversi post celebrativi dell’operazione terroristica di Hamas del 7 ottobre 2023 e la Corte ha ritenuto che la sezione del riesame del Tribunale di L’Aquila avesse correttamente emesso l’ordinanza cautelare per le attività di propaganda, valutando anche l’inserimento delle organizzazioni nelle blacklist stilate da istituzioni internazionali ed europee. Questa inclusione – precisa la Cassazione – non è sufficiente a qualificarne la natura terroristica, anche se “rappresenta un elemento indiziario da valutare in concreto, unitamente alle altre emergenze istruttorie”. La Cassazione conferma che, nell’ordinanza, il Tribunale aveva valutato una pluralità di elementi e, quindi, aveva deciso correttamente sul fronte dell’istigazione a delinquere. Non così per l’accusa di aver partecipato all’associazione terroristica perché i contatti con altri soggetti operanti nel gruppo di Hamas e del Jihad islamico, in assenza di contatti operativi con la struttura, non erano sufficienti a provare la partecipazione all’attività ai sensi dell’articolo 270 bis del codice penale. Per la Corte, infatti, la partecipazione ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica può essere desunta “in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli ‘infedeli’, dalla dichiarata vocazione al martirio e dall’opera di indottrinamento, a condizione che l’azione del singolo si innesti nella struttura organizzativa”. È richiesto, così, un contatto operativo e un contatto tra il singolo e l’organizzazione, tenendo presente, però, che la partecipazione alla struttura associativa locale non implica automaticamente la prova della partecipazione al “gruppo madre internazionale”. Aspetti che portano la Cassazione a ritenere che, in questo caso, non vi fosse una partecipazione del ricorrente all’organizzazione terroristica e non vi fossero gravi indizi di colpevolezza con riguardo a questo reato. Di qui l’annullamento, per questa parte, dell’ordinanza, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila.
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