La Commissione europea, il 5 settembre 2023, ha presentato la proposta di direttiva (COM (2023)516) per promuovere la realizzazione dei valori delle associazioni non-profit disciplinando le attività delle associazioni transfrontaliere all’interno dello spazio UE (non-profit). Nell’Unione europea – scrive la Commissione – sono attive 3,8 milioni di associazioni che “contribuiscono al 2,9% del PIL dell’Unione europea” e, quindi, una regolamentazione Ue con l’istituzione di una nuova forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA) porterà a rimuovere gli ostacoli giuridici e gli oneri amministrativi, sicuramente onerosi in termini economici e di tempo, introducendo un sistema di riconoscimento uniforme e automatico che dovrebbe assicurare un risparmio di 770 milioni l’anno. Tra gli altri obiettivi, la Commissione evidenzia che le future norme minime comuni potrebbero incentivare la costituzione di altre associazioni con finalità transfrontaliere in settori cruciali per l’economia sociale, l’ambiente, la sanità, i servizi sociali, la cultura, lo sport, l’educazione. Nello stesso giorno è stata presentata una proposta di regolamento sull’uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello unico digitale (COM (2023)515, Proposta regolamento), sempre nella prospettiva di rendere più agevoli le attività non-profit con finalità transfrontaliere e favorire il riconoscimento delle associazioni nello spazio Ue.
La Commissione, nella sua proposta di direttiva, fissa norme minime comuni per provare ad armonizzare, seppure in modo non completo, le legislazioni degli Stati membri tenendo conto che oggi sono presenti 24 leggi diverse, che variano a partire dalle modalità di costituzione.
L’ECBA potrà essere costituita mediante un accordo tra persone fisiche, cittadini dell’Unione o legalmente residenti nell’Unione o da entità giuridiche senza scopo di lucro legalmente stabilite nell’Unione. È richiesto un numero minimo di almeno tre membri fondatori, tenuti a procedere attraverso la redazione di un atto scritto o con un accordo registrato nel verbale dell’ECBA. Nella proposta è stabilita la procedura di registrazione che deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta. Le autorità nazionali saranno tenute a informare gli altri Stati membri di ogni nuova registrazione. A seguito della registrazione, l’ECBA acquisirà personalità e capacità giuridica e con un’unica registrazione l’associazione risulterà costituita in modo valido nell’intera Unione in applicazione del principio del riconoscimento automatico, senza necessità di alcun procedimento interno.
Con la proposta di regolamento (COM (2023)515), che modifica i regolamenti n. 1024/2012 e n. 2018/1724 sull’uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini dei requisiti indicati nella proposta di direttiva sulle associazioni transfrontaliere europee, la Commissione ha presentato la modifica degli allegati dei regolamenti già in vigore al fine di “garantire che l’ambito di applicazione non sia inteso come limitato ai cittadini e alle imprese e riguardi anche le persone giuridiche diverse dalle imprese, come le associazioni transfrontaliere europee”.
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