Grazie alla Carta dei diritti fondamentali, vincolante da ormai due anni con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione europea ha rafforzato il ruolo dei diritti umani nelle politiche Ue. Lo scrive la Commissione europea nella seconda relazione annuale relativa all’applicazione della Carta di Nizza nel 2011 presentata il 16 aprile 2012 (COM(2012)169, rapporto Carta). Un esempio per tutti: nella normativa in materia di utilizzo dei body scanner negli aeroporti l’Unione europea e, in particolare la Commissione, hanno posto in primo piano la protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata. La Carta è poi sempre più utilizzata dai giudici Ue e da quelli interni: è aumentato del 50% il richiamo alla Carta nella prassi della Corte di giustizia soprattutto nei casi relativi all’immigrazione e all’asilo. Aumenta anche la percentuale di conoscenza da parte dei cittadini (circa il 65% della popolazione Ue ne è consapevole). Da ricordare, però, – precisa Bruxelles – che la Carta si applica agli Stati membri unicamente nell’attuazione del diritto Ue.

Si veda per la relazione dell’anno precedente il post dell’11 aprile 2011.

Scritto in: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | in data: 18 aprile 2012 |

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è vincolante ormai da oltre un anno, ma i cittadini europei non sono ancora consapevoli della portata dei diritti e dell’ambito di applicazione della Carta. Lo ha sostenuto la Commissione europea nella prima relazione sull’applicazione della Carta adottata il 30 marzo 2011 (com_2011_160_en) la quale ha sottolineato di aver ricevuto, nel 2010, più di 4.000 lettere di cittadini con oggetto la violazione di diritti fondamentali, ma circa i tre quarti delle missive riguardavano casi che esulavano dal diritto Ue. La relazione fa anche il punto sull’attuazione della Carta da parte delle istituzioni Ue, con un ruolo di primo piano svolto dalla Corte di giustizia Ue che ha dichiarato, tra l’altro, l’invalidità di alcune disposizioni del regolamento sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda l’attuazione sul piano interno, Bruxelles ha precisato che le autorità degli Stati membri sono tenute ad applicare la Carta nei soli casi di attuazione del diritto Ue.

Gi Stati membri iniziano a delineare, tramite gli interventi degli organi giurisdizionali, i limiti di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona. Ultima, in ordine di tempo, è stata la Corte amministrativa inglese che, con sentenza del 29 novembre 2010 (EWHC 3110, http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2010/3110.html), ha chiarito che, in base all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali Ue, tale atto si applica solo nei casi in cui venga in rilievo l’attuazione del diritto Ue, oltre a precisare che secondo l’articolo 52, comma 3 il significato e la portata dei diritti della Carta se «corrispondenti a  quelli garantiti dalla Convenzione… sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione». La pronuncia della Corte è il risultato di un ricorso di due cittadini statunitensi, condannati a morte negli Usa, che avevano impugnato la decisione delle autorità inglesi le quali si erano rifiutate di bloccare l’esportazione del pentothal, l’anestetico impiegato in Usa prima dell’esecuzione capitale (si veda il post del 27 dicembre per quanto riguarda l’Italia). La Corte inglese, che ha respinto il ricorso, dopo aver stabilito l’inapplicabilità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per l’assenza di ogni contatto della vicenda oggetto del ricorso con la giurisdizione territoriale del Regno Unito, ha anche precisato che la Carta di Nizza non poteva essere applicata proprio perché non si trattava di un caso relativo all’attuazione del diritto Ue. I giudici inglesi, inoltre, hanno anche osservato che l’articolo 52 della Carta laddove stabilisce che i diritti in essa contenuti se corrispondenti a quelli della Convenzione hanno la stessa portata e significato dell’atto del Consiglio d’Europa intende riferirsi non solo al loro contenuto, ma anche all’ambito di applicazione ratione personae dei diritti. E’ vero, riconosce la Corte, che la Carta non ha limiti applicativi simili a quelli contenuti nell’articolo 1 della Convenzione europea, ma essa non può essere applicata se non nei limiti stabiliti dalla Convenzione.

Sui limiti di applicazione della Carta, in precedenza, era intervenuta anche la Corte costituzionale italiana che, con la sentenza n. 138/2010 depositata il 15 aprile 2010, oltre a dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità relativa al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha richiamato l’articolo 51 della Carta e quindi l’attuazione circoscritta al solo diritto Ue, precisando che  l’articolo 9, laddove riconosce il diritto di sposarsi, rinvia alle legislazioni nazionali alle quali spetta disciplinarne l’esercizio.

Sulla Carta Ue, poi, la parola spetta alla Corte di giustizia il cui intervento in via pregiudiziale è stato invocato dalla Court of Appeal inglese (Civil Division) che il 18 agosto 2010 ha depositato un rinvio pregiudiziale (c_27420101009it00210022) chiedendo ai giudici Ue di precisare se una decisione adottata da uno Stato membro in base al regolamento Dublino rientri nell’ambito di applicazione del diritto Ue ai fini dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali. I giudici di Lussemburgo dovranno anche chiarire se la protezione accordata in base al regolamento, tenendo conto dei diritti attribuiti dalla Carta dei diritti fondamentali, sia più ampia della protezione prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.