Orientarsi tra le giurisdizioni internazionali targate Europa. Con l’obiettivo di fornire agli operatori del diritto, da magistrati ad avvocati, passando per i notai, un vademecum sul funzionamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, del Tribunale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, Guida al diritto ha pubblicato un numero monografico (n. 1/2012) interamente dedicato al funzionamento di questi organi giurisdizionali. 

Il fascicolo – che può essere acquistato contattando il servizio Clienti della rivista (tel. 02 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com) – è strutturato in tre sezioni (SOMMARIO): la prima, che si apre con l’editoriale del prof. Ugo Villani, è dedicata alla Corte di giustizia con contributi di Ornella Porchia (ricorso di annullamento), di Emilia Maria Magrone (ricorso in carenza), di Antonio Leandro  (responsabilità extracontrattuale), di Roberto Mastroianni (rinvio pregiudiziale), di Antonella Damato (responsabilità dello Stato per danni ai singoli dovuti a violazioni del diritto Ue). Segue poi l’analisi delle funzioni e dell’attività del Tribunale con articoli di Massimo Condinanzi. La terza parte è dedicata alla Corte europea dei diritti dell’uomo ed è aperta dall’editoriale del prof. Fausto Pocar, seguito da Andrea Saccucci (sulle condizioni di ricevibilità di ricorsi), da Marina Castellaneta (sul nuovo filtro di ricevibilità costituito dal pregiudizio rilevante), da Francesco Crisafulli (sull’equa soddisfazione alla parte lesa), da Pasquale Pirrone (sull’esecuzione delle sentenze), da Eugenio Sacchetini (sulla durata ragionevole del processo e sulla legge Pinto). Il tutto accompagnato da schede esplicative, dalle massime più rilevanti e da elenchi dei siti internet per approfondire e recuperare la modulistica.

 

Scritto in: CEDU, Corte di giustizia Ue | in data: 15 febbraio 2012 |

Aumentano i ricorsi depositati a Strasburgo, ma diminuisce il numero di sentenze anche per la vertiginosa ascesa delle decisioni di irricevibilità. Intanto, però, cresce l’allarme per il carico di lavoro che grava su Strasburgo che ha un arretrato di 151.600 casi pendenti, che rischiano di mandare in tilt il funzionamento della Corte europea dei diritti dell’uomo e di mettere a repentaglio il pieno rispetto della durata ragionevole dei processi. E’ il quadro tracciato nella relazione annuale sull’attività della Corte di Strasburgo nel 2011 presentata il 26 gennaio 2012, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/219E9A92-716A-4337-99DE-053358F536B3/0/2011_Rapport_Annuel_EN.pdf).

Questi i numeri. Ben il 54,3% dei 151.600 casi che pendono a Strasburgo riguardano 4 Stati: Russia (26,6%), Turchia (10,5%), Italia (9,1%) e Romania (8,1%). Nel 2011 sono aumentati i ricorsi alla Corte europea: 64.500 a fronte dei 61.300 nel 2010. Il numero delle sentenze è però diminuito (1.157 contro le 1.499 del 2010) perché molti procedimenti sono stati risolti con decisioni e con regolamenti amichevoli. Il 46,65% delle sentenze è stato classificato tra quelle di alta e media importanza (basti pensare che il 15,10% delle pronunce riguardava trattamenti disumani e degradanti e casi di tortura), ma ben 736 pronunce hanno riguardato casi ripetitivi. Tra questi il 33,72% delle sentenze verteva sull’articolo 6 ossia sul diritto all’equo processo.

Boom di decisioni di irricevibilità: 50.000 a fronte delle 38.000 del 2010 che vuol dire un più 30% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i dati italiani, nel 2011, 4.733 ricorsi sono stati trasmessi a un giudice, 556 casi sono stati dichiarati irricevibili o cancellati dal ruolo. Le sentenze rese nei confronti dell’Italia sono state 45: in 34 è stata accertata almeno una violazione, in 3 nessuna violazione: 16 le pronunce per la durata eccessiva dei processi e 13 per violazione del diritto di proprietà. 

Scritto in: CEDU | in data: 9 febbraio 2012 |

Le condizioni di detenzione che procurano un peggioramento della malattia di un detenuto costituiscono un trattamento disumano e degradante vietato dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte europea di Strasburgo che, con sentenza depositata il 7 febbraio (Cara-Damiani contro Italia, ricorso n. 2447/05, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Cara-Damiani%20%7C%202447/05&sessionid=86215923&skin=hudoc-en), ha condannato l’Italia, ancora una volta, per le condizioni di detenzione. Alla Corte dei diritti dell’uomo si era rivolto un detenuto con una malattia degenerativa che gli impediva diversi movimenti. Il detenuto era stato trasferito nel carcere di Parma che ha un’unità specifica per i disabili. In realtà, poi, il detenuto era stato sistemato nella sezione ordinaria. La mancata rieducazione gli aveva causato un peggioramento costringendolo a utilizzare la sedia a rotelle. Per la Corte, nessun dubbio che l’assenza di interventi idonei a garantire la protezione della salute del detenuto malgrado le sollecitazioni dei medici a spostare il ricorrente in una struttura esterna costituiscono un trattamento degradante perché il disabile è stato costretto a vivere in una struttura con barriere architettoniche nelle quali era impossibile la rieducazione. L’Italia è stata condannata anche a versare al ricorrente 10mila euro per danni non patrimoniali e 2.150 per le spese sostenute.

Scritto in: CEDU | in data: 8 febbraio 2012 |
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da tre appartenenti all’organizzazione francese “Les faucheurs volontaires” accusati di aver danneggiato dei campi di mais geneticamente modificato. I ricorrenti si erano rifiutati di fornire un campione del proprio DNA ed erano stati condannati, per questo motivo, dai tribunali interni. Avevano poi presentato un ricorso alla Corte europea sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo otto) ma, mentre erano in corso le negoziazioni per la conclusione del regolamento amichevole tra Stato e ricorrenti, sulla stampa francese erano apparse notizie sul merito della procedura. Di conseguenza, la Corte, con decisione del  13 dicembre 2011 (ricorso Mandil e altri contro Francia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899155&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) ha dichiarato irricevibile il ricorso perché i ricorrenti hanno violato l’obbligo di segretezza che ha carattere assoluto e ha particolare importanza nell’amministrazione del sistema di garanzia proprio perché è funzionale a tutelare le parti nel procedimento dinanzi alla Corte. Non solo. Per Strasburgo, i ricorrenti hanno dimostrato un intento doloso cercando di sfruttare la situazione per gettare discredito sul Governo. E’ stato così violato l’articolo 39, par. 2 della Convenzione e l’articolo 62 del Regolamento di procedura. Respinto, quindi, il ricorso, per contrasto con l’articolo 35, par. 3, lett. a perché la condotta dei ricorrenti è stata considerata dalla Corte  una violazione del diritto di ricorso individuale.

Scritto in: CEDU | in data: 24 gennaio 2012 |
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Il Governo italiano prova a mettersi in riga e a dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 19 gennaio 2012 il Governo ha presentato il piano azione sul caso Luordo e altri riguardanti la durata eccessiva delle procedure fallimentari (DH-DD(2012)58, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2016439&SecMode=1&DocId=1846936&Usage=2). Il ministro della giustizia – ha precisato il Governo nell’indicare le misure generali necessarie per l’esecuzione delle sentenze – ha iniziato una raccolta delle buone prassi, individuando i motivi che ostacolano una chiusura rapida dei fallimenti. Un ruolo centrale è dovuto alla complessità dei casi, all’ostruzionismo del fallito, alla simultanea pendenza di procedimenti giudiziari. Il Tribunale di Varese ha avviato una procedura pilota denominata “Geprocon”: l’apertura della procedura fallimentare dà il via a una digitalizzazione di tutti i documenti, con un accesso diretto degli interessanti predisposto a diversi livelli. In questo modo si procede a un’identificazione rapida dell’attivo.

La durata media dei procedimenti inizia in ogni caso a diminure: da 3.140 giorni del 2004 si è passati a 2.681 giorni nel 2010.

Scritto in: CEDU | in data: 24 gennaio 2012 |
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La Corte europea dei diritti dell’uomo dà il via libera all’estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti di due individui accusati di omicidio. Con sentenza del 17 gennaio 2012 (Harkins e Edwards contro Regno Unito, ricorsi nn. 9146/07 e 32650/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=16&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=85067529&skin=hudoc-en), Strasburgo, ripercorrendo la propria giurisprudenza nel caso Soering e Chahal, nonché la prassi del Comitato per i diritti dell’uomo ha ritenuto che i due ricorrenti potessero essere estradati. Assente il rischio di pena di morte anche per le assicurazioni fornite dalle autorità diplomatiche. Di qui il sì all’estradizione tanto più che – osserva la Corte – salvo nei casi di pena capitale, accade di rado che vi sia una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti se l’estradando è consegnato a uno Stato che ha una lunga storia di rispetto per la democrazia, i diritti umani e la rule of law.

Scritto in: CEDU, estradizione | in data: 18 gennaio 2012 |

Una sentenza che non solo costa all’Italia una condanna per violazione del diritto al rispetto della vita priva e familiare e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ma che segna, per certi aspetti, una svolta nel riconoscimento del diritto all’ambiente nel quadro della giurisprudenza di Strasburgo. Per la prima volta, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la pronuncia depositata il 10 gennaio 2012 (ricorso n. 30765/08, Di Sarno e altri contro Italia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=898100&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), ha accolto il ricorso di alcuni individui che lavoravano in una zona compromessa da un grave degrado ambientale, non richiedendo come condizione preliminare che gli stessi vivessero nella zona e ha ritenuto che la lesione del diritto si concretizza nei casi di danno ambientale che ha una portata tale da “compromettere il benessere dei ricorrenti”. Alla Corte europea si erano rivolti 18 cittadini che abitavano o lavoravano a Somma Vesuviana i quali sostenevano che, tra l’altro, l’emergenza rifiuti iniziata nel 1994, aveva leso il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 13) anche in ragione dei ritardi della macchina della giustizia. La Corte ha accolto il ricorso: i ricorrenti – osserva Strasburgo – sono stati costretti, per lunghissimo tempo, a vivere in un ambiente altamente inquinato, con l’immondizia ammucchiata per le strade e un evidente deterioramento della qualità della vita che ha coinvolto tutti, anche se non ci sono prove certe di un rapporto causa effetto tra inquinamento e incremento dei tumori nella zona.  Né lo Stato può essere esonerato perché affida a terzi lo smaltimento dei rifiuti: spetta, infatti, alle autorità nazionali adottare misure effettive per rendere concreto il diritto garantito dalla Convenzione. Respinta anche la debole difesa italiana: il Governo ha invocato l’esistenza di una causa di forza maggiore, ma la Corte, anche alla luce del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato approvato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, ha escluso questa possibilità.

Stabilito che la vita in un ambiente inquinato procura un deterioramento della qualità di vita, che è compromessa anche in assenza di una prova di un grave pericolo per la salute degli interessati, la Corte ha condannato l’Italia anche per violazione dell’articolo 13 che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Le vittime, infatti, non avevano rimedi idonei: il Governo non ha provato l’esistenza di sentenze interne che avrebbero potuto permettere alle vittime di ottenere un indennizzo, né di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico dei responsabili. Assenti, poi, strumenti per garantire la rimozione della spazzatura dalle strade.

Scritto in: ambiente, CEDU | in data: 11 gennaio 2012 |
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Libertà di stampa e tutela delle fonti dei giornalisti garantita dalla Cassazione grazie all’applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Con sentenza depositata il 29 dicembre (n.48587/11, sen48587), la Suprema corte, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso presentato da un giornalista al quale erano stati sequestrati i supporti telefonici e informatici poiché il professionista aveva pubblicato notizie coperte dal segreto istruttorio. Il reporter aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani la restituzione degli strumenti indispensabili alla sua attività, ma la sua istanza era stata respinta anche perché il gip considerava i beni sottoposti a sequestro probatorio come corpo di reato. Una posizione del tutto bocciata dalla Cassazione che ha disposto la cessazione del provvedimento cautelare e la restituzione degli strumenti sequestrati, anche in ragione del mancato rispetto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in varie occasioni, ha ribadito il diritto del giornalista a proteggere le proprie fonti, garanzia assicurata dall’articolo 10 della Convenzione europea che riconosce il diritto alla libertà di espressione. E’ evidente, di conseguenza, che il sequestro di materiale posseduto dal giornalista che conduce all’individuazione delle fonti alle quali era stato garantito l’anonimato è una violazione del diritto alla libertà di espressione anche perché pregiudica lo svolgimento futuro dell’attività del giornalista e dello stesso giornale “la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti”. Non solo. In diverse occasioni, Strasburgo ha stabilito che il sequestro non è possibile neanche nei casi in cui ciò comporta l’individuazione degli autori di un reato, privilegiando così la libertà di stampa su tutto, anche in ragione dell’interesse della collettività a ricevere informazioni scottanti. Senza dimenticare che l’articolo 200 c.p.p. ammette atti di interferenza nell’attività del giornalista solo in via eccezionale, con la conseguenza che eventuali deroghe “devono essere intese in senso rigoroso”. L’ingerenza, precisa la Corte, può realizzarsi solo “come extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato”. Tuttavia, ci sembra opportuno ricordare che, anche in questo caso, la Corte europea è molto restrittiva nell’ammettere compressioni alla libertà di stampa, tant’è che, con sentenza del 28 giugno 2011 (ricorso n. 28439/08, non ricordata dalla Cassazione), nel disporre la condanna al Portogallo che aveva agito contro un giornalista, ha ricordato che tocca alle autorità nazionali provare in modo specifico che la pubblicazione di alcune notizie compromette in modo effettivo le indagini, stabilendo altresì che il divieto di pubblicare atti d’indagine di interesse collettivo previsto in modo generale e automatico è contrario alla Convenzione europea.

Scritto in: CEDU, libertà di stampa | in data: 30 dicembre 2011 |
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato ricevibile, con decisione del 13 dicembre 2011 (n. 38263/08, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=897303&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), il ricorso presentato dalla Georgia contro la Russia accusata di aver violato diverse disposizioni della Convenzione a causa degli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile in due regioni autonome della Georgia (Abkazia e Ossezia del Sud). La Corte ha respinto le eccezioni di Mosca secondo la quale la Convenzione non era applicabile perché era in corso un conflitto armato internazionale che imponeva la valutazione degli episodi secondo il diritto internazionale umanitario e non sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per Strasburgo, d’altra parte, né la Georgia, né la Russia hanno chiesto una deroga all’applicazione della Convenzione durante il conflitto. Di conseguenza, i giudici internazionali hanno deciso che la questione dell’applicabilità della Convenzione deve essere decisa durante l’esame del merito del ricorso. Né può essere esclusa la giurisdizione per la circostanza che un procedimento tra i due Paesi pendeva dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Questo non solo perché la Corte internazionale si è già pronunciata dichiarandosi incompetente (sentenza del 1° aprile 2011. Si veda il post del 3 aprile), ma anche perché le condizioni di ricevibilità stabilite dall’articolo 35 della Convenzione europea si riferiscono unicamente ai casi in cui un ricorso sulla stessa questione sia stato già sottoposto da un individuo ad altra istanza internazionale. Respinta anche l’eccezione del previo esaurimento dei ricorsi interni.

Scritto in: CEDU, conflitti armati | in data: 19 dicembre 2011 |
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Da Strasburgo una checklist, disponibile on line, per verificare che il proprio ricorso abbia gli standard di ricevibilità richiesti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (http://appform.echr.coe.int/echrappchecklist/default.aspx?lang=eng&cookieCheck=true). Troppi i ricorsi dichiarati irricevibili dalla Corte. Su Strasburgo piovono domande manifestamente infondate, che non rispettano gli standard previsti dalla Convenzione e la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni. Nel 2010, l’84% delle domande arrivate ai giudici internazionali è stata dichiarata irricevibile, segno che il meccanismo di garanzia non è ancora molto conosciuto, per quanto riguarda gli aspetti processuali, a livello interno. Per aiutare i ricorrenti, ma anche per evitare un intasamento dei lavori della Corte e della cancelleria, alle prese con troppi ricorsi irricevibili, è stato messo a punto un sistema online che permette ai ricorrenti di verificare il rispetto delle condizioni di ricevibilità. La checklist non vincola la Corte e non ha valore giuridico.

Scritto in: CEDU | in data: 3 dicembre 2011 |