Il Working Group sulla riforma del sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha divulgato, il 2 maggio, il documento di lavoro sulle misure necessarie per migliorare l’esecuzione delle sentenze della Corte europea (GT-Ref.Echr(2013)2 Rev.2 (Measures to improve the execution of the judgments and decisions of the Court). Tema centrale la questione delle persistenti violazioni da parte degli Stati e le modalità per rendere effettivo il meccanismo di ricorso alla Corte. Per spingere gli Stati ad adempiere in modo concreto alle sentenze della Corte di Strasburgo, il gruppo di lavoro punta ad additare pubblicamente la violazione dello Stato e a prevedere conseguenze anche all’interno del Consiglio d’Europa per gli Stati inadempienti. Da rafforzare, poi, la cooperazione tra Assemblea parlamentare e Comitato dei ministri.

Scritto in: CEDU | in data: 17 maggio 2013 |
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Le questioni relative al cambiamento del patronimico rientrano nel diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di conseguenza, gli individui possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo per verificare se, nel caso in cui uno Stato ponga restrizioni ai cambiamenti, si verifichi un comportamento contrario all’articolo 8 della Convenzione europea che assicura tale diritto. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo nella sentenza depositata oggi che è costata una condanna all’Ucraina (ricorso n. 20390/07, CASE OF GARNAGA v. UKRAINE). Una donna aveva chiesto il cambiamento del patronimico che derivava dal nome del padre. Le autorità di stato civile e poi quelle giudiziarie non lo avevano consentito ritenendo che ciò sarebbe stato possibile solo qualora il padre avesse cambiato il proprio nome. La Corte europea, stabilito che il diritto al rispetto alla vita privata e familiare include anche il diritto di cambiare il nome o cognome, pur riconoscendo l’ampio margine di apprezzamento dello Stato in questo settore e le difficoltà di individuare con precisione gli obblighi positivi degli Stati, ha ritenuto che le restrizioni poste dalla legge ucraina fossero sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito oltre al fatto che la legge non era formulata in modo chiaro. A ciò si aggiunga che mentre la legge permetteva con facilità il cambio del nome e del cognome, non così per il patronimico. Di qui la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Scritto in: CEDU | in data: 16 maggio 2013 |
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Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha chiesto all’Assemblea parlamentare un parere sul Progetto di Protocollo n. 16 che permetterà, dopo la sua approvazione, di introdurre un sistema per certi aspetti simile al rinvio pregiudiziale previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Doc. n. 13167, Draft Protocol). Il Progetto di Protocollo prevede, infatti, che le corti nazionali di alto livello e, quindi, soprattutto le Corti supreme, possano rivolgersi alla Grande Camera per chiedere un parese su una questione relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione la cui soluzione sia necessaria nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Spetterà a un panel di cinque giudici della Grande Camera valutare se la richiesta di parere possa essere considerata ricevibile. Superato il filtro dovrà pronunciarsi la stessa Grande Camera. Un sistema certo utile per l’interpretazione corretta della Convenzione e l’effettiva applicazione sul piano interno che potrebbe servire a limitare i ricorsi a Strasburgo. Con un limite, però, di non poco conto costituito, in particolare, dal carattere non vincolante del parere.

Scritto in: CEDU | in data: 10 maggio 2013 |

Stabilire limitazioni in materia elettorale nei confronti di cittadini che vivono da molti anni in altri Stati non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo nella sentenza depositata oggi relativa al caso Shindler contro Regno Unito (ricorso n. 19840/09, CASE OF SHINDLER v. THE UNITED KINGDOM). A Strasburgo si era rivolto un cittadino inglese che da oltre 15 anni risiedeva in Italia con la moglie italiana. In base alla legge inglese i cittadini residenti all’estero da oltre 15 anni non possono votare alle elezioni politiche nel Regno Unito. Secondo il ricorrente ciò costituisce una violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 che impone agli Stati di assicurare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. Una tesi respinta dalla Corte secondo la quale gli Stati, in materia elettorale, hanno un ampio potere discrezionale. Inoltre, il diritto di cui all’articolo 3 non ha carattere assoluto ed è quindi possibile porre limitazioni proporzionali che consentano di raggiungere un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. La limitazione al diritto di voto è prevista solo per coloro che da oltre 15 anni risiedono in un altro Stato in ragione del fatto che sussiste un evidente distacco rispetto al Paese di origine. La legge inglese, quindi, si propone di consentire il voto solo a coloro che hanno uno stretto legame con il Paese e che hanno, di conseguenza, un interesse a scegliere coloro che in parlamento adotteranno leggi con effetti proprio sul corpo elettorale. Inoltre, nel caso di rientro in patria, il cittadino inglese acquisirebbe nuovamente il diritto di voto. A ciò si aggiunga che gli Stati non hanno una legislazione uniforme e sussistono notevoli differenze da Paese a Paese, situazione che comporta un allargamento del margine d’intervento delle autorità nazionali. Di qui la conclusione della Corte europea secondo la quale il Regno Unito non ha violato la Convenzione.

Scritto in: CEDU | in data: 8 maggio 2013 |
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Il problema del sovraffollamento delle carceri è una piaga che colpisce quasi tutti gli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con situazioni drammatiche in alcuni Paesi come l’Italia. Il Consiglio d’Europa ha reso noto, il 3 maggio, l’indagine relativa allo stato della popolazione carceraria nel 2011, condotto dall’Istituto di criminologia e diritto penale dell’Università di Losanna (http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2013/05/SPACE-1_2011_English.pdf). Nel 2011, in via generale, il numero dei detenuti è diminuito del 2%, ma è aumentato il tasso medio della popolazione carceraria con 154 detenuti per 100.000 abitanti rispetto ai 149 nel 2010. Il numero più alto di detenuti è costituito da coloro che hanno commesso reati legati al traffico di stupefacenti (17,5%), a pari merito con il furto e seguiti da reati come l’omicidio (12%). Per quanto riguarda l’Italia i detenuti nel 2011 erano 67.104 a fronte di una capienza massima di 45.647: nessun Paese supera di oltre 20.000 il numero massimo di capienza. Neanche la Turchia che nel 2011 contava 126.000 detenuti e l’Ucraina con 158.000. In Russia il numero incredibile di detenuti pari a 780.100.

L’età media della popolazione carceraria è di 33 anni (in Italia 37); le donne sono il 5,3% (in Italia il 4,3%) e circa il 21% gli stranieri (in Italia il 36%). Qui la situazione cambia molto tra i Paesi dell’est Europa nei quali gli stranieri non superano il 2% dei detenuti rispetto all’Europa occidentale con ben il 30% di stranieri detenuti. La spesa per detenuto è stata pari a 93 euro giornalieri (in Italia 116,68 euro).

Per quanto riguarda le misure alternative, nel 2011 sono aumentati i detenuti sottoposti a libertà vigilata (+ 29,6% rispetto al 2010). Il 60% dei Paesi utilizza poi il braccialetto elettronico (http://www3.unil.ch/wpmu/space/space-ii/probation-stock-on-1st-january-2012/#.UYYBMhzdIn0).

Intanto l’Italia, destinataria della sentenza dell’8 gennaio 2013 relativa al caso Torregiani con la quale Strasburgo ha inflitto una condanna per violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diriti dell’uomo che vieta trattamenti disumani e degradanti proprio a causa delle condizioni detentive inflitte al detenuto, invece di limitarsi ad attuare la pronuncia e adottare, entro un anno, le misure generali richieste per risolvere un problema strutturale attestato dall’altissimo numero di ricorsi pendenti a Strasburgo, ha pensato bene di presentare, l’8 aprile, un ricorso contro la sentenza alla Grande Camera alla quale ne ha chiesto il riesame. Non si capiscono le basi su cui poggia il ricorso anche perché il precedente Governo che lo ha deciso invece di mettere in rete il testo del ricorso come negli altri casi di richiesta di rinvio alla Grande Camera si è limitato a diffondere la notizia (http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/notizie/20130411.html).

Si veda il post del 18 gennaio 2013 http://www.marinacastellaneta.it/blog/strasburgo-accende-i-riflettori-sulla-drammatica-condizione-dei-detenuti-in-italia.html

Scritto in: CEDU, detenzione | in data: 5 maggio 2013 |
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Il numero chiuso imposto dalle autorità nazionali per alcuni corsi universitari è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessuna violazione del diritto all’istruzione nei confronti di coloro che non riescono ad accedere al percorso di studi prescelto. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 2 aprile 2013 resa nei confronti dell’Italia (Tarantino e altri, ricorsi n. 25851/09, n. 29284/09 e n. 64090/09, CASE OF TARANTINO AND OTHERS v. ITALY) con la quale Strasburgo dà il via libera alle legislazioni interne che limitano l’accesso ad alcuni corsi imponendo il numero chiuso e stabilisce che questa scelta è del tutto conforme alla Convenzione europea, togliendo così l’ultima speranza ai non ammessi che avevano provato l’ultima carta con Strasburgo. Per la Corte l’articolo  2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea il quale afferma che il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno, con l’obbligo per le autorità nazionali di fare in modo che l’educazione e l’insegnamento siano resi nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, pur applicandosi anche all’istruzione universitaria, non è un diritto assoluto e, quindi, esso può subire limitazioni grazie al margine di apprezzamento concesso agli Stati. Tali restrizioni – osserva la Corte – devono essere fissate in un testo legislativo al fine di essere prevedibili, non devono arrecare un pregiudizio all’essenza del diritto o privarlo di effettività e devono perseguire un obiettivo legittimo che, però, non è specificato nella norma, con un inevitabile ampliamento della discrezionalità degli Stati. Le limitazioni poste nel sistema italiano sono incluse in testi legislativi (leggi n. 127/1997 e n. 264/1999), perseguono un fine legittimo cercando di  assicurare un alto livello di professionalità e garantire un grado adeguato nell’istruzione universitaria nell’interesse di tutti. Di qui la compatibilità con la Convenzione. A ciò si aggiunga che, secondo la Corte, il sovraffollamento delle aule può avere un effetto negativo sulla qualità dell’insegnamento soprattutto in settori dove è necessaria un’esperienza pratica ed è “ragionevole che lo Stato aspiri all’assorbimento nel mercato del lavoro di ogni candidato che ultimi con successo gli studi”. La Corte, poi, ritiene che nel caso di specie la violazione del diritto all’educazione non si realizzi anche perché ai ricorrenti non è certo impedito di iscriversi ad altri corsi o di recarsi all’estero per seguire le proprie aspirazioni, valutazioni, queste ultime che non ci sembrano molto fondate. Più pertinente, invece, appare il richiamo al fatto che la legislazione italiana non pone limiti circa il numero di volte in cui l’aspirante a un percorso di studi a numero chiuso può tentare le prove e quindi accedervi.

 

Scritto in: CEDU | in data: 1 maggio 2013 |
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Pochi cambiamenti che, però, dovrebbero spingere gli Stati ad attuare in modo effettivo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul piano interno e accelerare l’accertamento delle violazioni da parte di Strasburgo. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il 26 aprile, ha adottato, con 44 voti a favore e 5 astensioni, il parere sul progetto di Protocollo n. 15 (Opinion 283). Manca, per concludere l’iter, l’approvazione del Comitato dei Ministri a cui dovrà seguire la ratifica di tutti gli Stati contraenti della Convenzione europea. Il nuovo Protocollo segue la strada tracciata, dal 2010, nei vertici di Interlaken, Izmir e Brighton. Oltre all’espresso richiamo al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento in linea con la giurisprudenza della Corte europea, nonché a un cambiamento sui requisiti di età per l’elezione di un giudice della Corte che, in pratica, potrà essere eletto se di età non superiore ai 65 anni in modo che possa completare il suo mandato di 9 anni raggiungendo i 74 anni (e non più 70), il Protocollo apporta modifiche nel sistema di rinvio alla Grande Camera (articolo 30). In pratica, quando il sistema andrà a regime, non sarà possibile per vittima o Stato bloccare la declinatoria di competenza alla Grande Camera decisa da una sezione in base all’articolo 30, esercitando quello che è sempre apparso come un vero e proprio diritto di veto. Tempi più rapidi per l’azione dinanzi alla Corte, con innovazioni per le condizioni di ricevibilità. Le vittime, infatti, avranno a disposizione 4 mesi dalla decisione interna definitiva (non più sei secondo l’attuale articolo 35, par. 1) per ricorrere alla Corte e questo, si precisa nel rapporto del relatore Chope (XrefViewPDF) della Commissione sugli affari giuridici e i diritti umani, anche in ragione delle nuove tecnologie che consentono un taglio dei tempi. E’ poi eliminata la previsione introdotta con il Protocollo n. 14 in base alla quale la Corte non può rifiutare l’esame di un ricorso se, malgrado il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante il caso non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno (articolo 35, par. 3, lett. b).

Il Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di tutti gli Stati poiché si tratta di un atto di emendamento alla Convenzione.

Qui il parere della Corte del febbraio 2013 sul Protocollo n. 15 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/58BF65B4-3124-4E7D-A09A-BCDC97CD8036/0/Court_Opinion_P15_EN.pdf

 

Scritto in: CEDU | in data: 1 maggio 2013 |
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Nessuna violazione del diritto all’equo processo, del diritto alla presunzione d’innocenza e del principio di irretroattività della legge penale più severa. La Corte europea, con decisione depositata il 12 febbraio 2013 ha dichiarato irricevibile il ricorso di Previti contro l’Italia (ricorso n. 1845/08, PREVITI c. ITALIE). Il ricorrente sosteneva che nel processo “IMI/SIR” e “Lodo Mondadori” che aveva condotto alla sua condanna, era stato violato l’articolo 6 della Convenzione europea che assicura il diritto all’equo processo e l’articolo 7 il quale codifica il principio nulla poena sine lege. Sotto il primo profilo, il ricorrente riteneva che i giudici i quali si erano pronunciati nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione non erano stati imparziali perché si erano già occupati di un ricorso straordinario che lo riguardava. Una tesi respinta dalla Corte europea per la quale la semplice circostanza che un giudice si pronunci su un ricorso straordinario per di più relativo a una questione preliminare di competenza e non su questioni legate all’accertamento della colpevolezza non costituisce una violazione dell’equo processo e della presunzione d’innocenza. Per Strasburgo, infatti, la partecipazione di uno o più giudici a una decisione anteriore non impedisce a detti giudici di prendere parte a uno stadio ulteriore del procedimento. Nessuna violazione, poi, del principio della presunzione d’innocenza. L’assenza di una prova contabile relativa al trasferimento di denaro verso il corrotto non comporta – osservano i giudici internazionali – alcuna violazione della presunzione d’innocenza tanto più che il reato di corruzione in atti giudiziari è stato dimostrato con altri indizi precisi, gravi e concordanti. Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7 che, secondo il ricorrente, garantirebbe non solo l’irretroattività della legge penale più severa ma assicurerebbe anche la retroattività della legge penale più favorevole, la Corte europea non ha avuto dubbi nel respingere la tesi secondo la quale le norme sulla prescrizione sarebbero da considerare norme sostanziali. Per Strasburgo, infatti, queste sono norme procedurali e, quindi, tenendo conto che solo per quelle sostanziali si applica il principio della retroattività della legge penale meno severa, non c’è stata alcuna violazione. Di conseguenza, la mancata applicazione dei termini di prescrizione più favorevoli sopraggiunti con la legge n. 251 del 5 dicembre 2005 che avevano portato il termine di prescrizione per la corruzione da 15 a 8 anni, temine però non applicabile ai procedimenti già in cassazione, non ha comportato una violazione della Convenzione.

Scritto in: CEDU | in data: 21 marzo 2013 |
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Parte dall’Italia il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che dovrà affrontare la questione se il divieto di attribuire anche il cognome materno al figlio nato durante il matrimonio sia contrario al diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8). E’ stata una coppia di cittadini italiani a rivolgersi alla Corte dopo aver provato ad aggiungere al cognome paterno quello materno al proprio figlio nato durante il matrimonio. Sia gli uffici dello stato civile sia i diversi tribunali investiti della questione hanno respinto l’azione della coppia. Di qui il ricorso alla Corte presentato il 13 dicembre 2006 (ricorso n. 77/07) e comunicato al Governo italiano per le osservazioni sulla questione il 7 febbraio 2013 (CUSAN ET FAZZO c. ITALIE). In particolare, la coppia sostiene che è stato violato l’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare anche in rapporto all’articolo 14 che proibisce ogni forma di discriminazione, nonché l’articolo 5 del Protocollo n. 7 che garantisce l’eguaglianza tra coniugi.

Scritto in: CEDU | in data: 7 marzo 2013 |
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Dagli uffici della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata diffusa una guida pratica sull’articolo 4 della Convenzione che vieta il lavoro forzato e la schiavitù (Guide_Art_4_ENG). La Guida, per quanto sintetica, tiene conto degli sviluppi giurisprudenziali e dell’interpretazione di Strasburgo anche alla luce degli altri atti internazionali adottati in materia. In particolare, si fa presente che, malgrado l’articolo 4 non faccia menzione del traffico di esseri umani, la Corte europea ha fornito importanti chiarimenti e precisazioni in ordine all’individuazione dei casi in cui l’articolo 4 possa coprire anche il traffico di esseri umani. Nella Guida sono passati in rassegna anche i casi di lavoro durante la detenzione e di lavoro con bassa o nulla retribuzione. Sul fronte degli obblighi che gravano sullo Stato, la Corte sottolinea l’esistenza di obblighi positivi e l’obbligo di punire coloro che tengono una persona in uno stato di schiavitù o di lavoro forzato.

Scritto in: CEDU, diritti dei lavoratori | in data: 6 marzo 2013 |
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