La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da tre appartenenti all’organizzazione francese “Les faucheurs volontaires” accusati di aver danneggiato dei campi di mais geneticamente modificato. I ricorrenti si erano rifiutati di fornire un campione del proprio DNA ed erano stati condannati, per questo motivo, dai tribunali interni. Avevano poi presentato un ricorso alla Corte europea sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo otto) ma, mentre erano in corso le negoziazioni per la conclusione del regolamento amichevole tra Stato e ricorrenti, sulla stampa francese erano apparse notizie sul merito della procedura. Di conseguenza, la Corte, con decisione del 13 dicembre 2011 (ricorso Mandil e altri contro Francia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899155&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) ha dichiarato irricevibile il ricorso perché i ricorrenti hanno violato l’obbligo di segretezza che ha carattere assoluto e ha particolare importanza nell’amministrazione del sistema di garanzia proprio perché è funzionale a tutelare le parti nel procedimento dinanzi alla Corte. Non solo. Per Strasburgo, i ricorrenti hanno dimostrato un intento doloso cercando di sfruttare la situazione per gettare discredito sul Governo. E’ stato così violato l’articolo 39, par. 2 della Convenzione e l’articolo 62 del Regolamento di procedura. Respinto, quindi, il ricorso, per contrasto con l’articolo 35, par. 3, lett. a perché la condotta dei ricorrenti è stata considerata dalla Corte una violazione del diritto di ricorso individuale.
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CEDU | in data:
24 gennaio 2012 |
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regolamento amichevole
Il Governo italiano prova a mettersi in riga e a dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 19 gennaio 2012 il Governo ha presentato il piano azione sul caso Luordo e altri riguardanti la durata eccessiva delle procedure fallimentari (DH-DD(2012)58, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2016439&SecMode=1&DocId=1846936&Usage=2). Il ministro della giustizia – ha precisato il Governo nell’indicare le misure generali necessarie per l’esecuzione delle sentenze – ha iniziato una raccolta delle buone prassi, individuando i motivi che ostacolano una chiusura rapida dei fallimenti. Un ruolo centrale è dovuto alla complessità dei casi, all’ostruzionismo del fallito, alla simultanea pendenza di procedimenti giudiziari. Il Tribunale di Varese ha avviato una procedura pilota denominata “Geprocon”: l’apertura della procedura fallimentare dà il via a una digitalizzazione di tutti i documenti, con un accesso diretto degli interessanti predisposto a diversi livelli. In questo modo si procede a un’identificazione rapida dell’attivo.
La durata media dei procedimenti inizia in ogni caso a diminure: da 3.140 giorni del 2004 si è passati a 2.681 giorni nel 2010.
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CEDU | in data:
24 gennaio 2012 |
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fallimenti
La Corte europea dei diritti dell’uomo dà il via libera all’estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti di due individui accusati di omicidio. Con sentenza del 17 gennaio 2012 (Harkins e Edwards contro Regno Unito, ricorsi nn. 9146/07 e 32650/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=16&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=85067529&skin=hudoc-en), Strasburgo, ripercorrendo la propria giurisprudenza nel caso Soering e Chahal, nonché la prassi del Comitato per i diritti dell’uomo ha ritenuto che i due ricorrenti potessero essere estradati. Assente il rischio di pena di morte anche per le assicurazioni fornite dalle autorità diplomatiche. Di qui il sì all’estradizione tanto più che – osserva la Corte – salvo nei casi di pena capitale, accade di rado che vi sia una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti se l’estradando è consegnato a uno Stato che ha una lunga storia di rispetto per la democrazia, i diritti umani e la rule of law.
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CEDU,
estradizione | in data:
18 gennaio 2012 |
Una sentenza che non solo costa all’Italia una condanna per violazione del diritto al rispetto della vita priva e familiare e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ma che segna, per certi aspetti, una svolta nel riconoscimento del diritto all’ambiente nel quadro della giurisprudenza di Strasburgo. Per la prima volta, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la pronuncia depositata il 10 gennaio 2012 (ricorso n. 30765/08, Di Sarno e altri contro Italia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=898100&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), ha accolto il ricorso di alcuni individui che lavoravano in una zona compromessa da un grave degrado ambientale, non richiedendo come condizione preliminare che gli stessi vivessero nella zona e ha ritenuto che la lesione del diritto si concretizza nei casi di danno ambientale che ha una portata tale da “compromettere il benessere dei ricorrenti”. Alla Corte europea si erano rivolti 18 cittadini che abitavano o lavoravano a Somma Vesuviana i quali sostenevano che, tra l’altro, l’emergenza rifiuti iniziata nel 1994, aveva leso il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo
e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 13) anche in ragione dei ritardi della macchina della giustizia. La Corte ha accolto il ricorso: i ricorrenti – osserva Strasburgo – sono stati costretti, per lunghissimo tempo, a vivere in un ambiente altamente inquinato, con l’immondizia ammucchiata per le strade e un evidente deterioramento della qualità della vita che ha coinvolto tutti, anche se non ci sono prove certe di un rapporto causa effetto tra inquinamento e incremento dei tumori nella zona. Né lo Stato può essere esonerato perché affida a terzi lo smaltimento dei rifiuti: spetta, infatti, alle autorità nazionali adottare misure effettive per rendere concreto il diritto garantito dalla Convenzione. Respinta anche la debole difesa italiana: il Governo ha invocato l’esistenza di una causa di forza maggiore, ma la Corte, anche alla luce del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato approvato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, ha escluso questa possibilità.
Stabilito che la vita in un ambiente inquinato procura un deterioramento della qualità di vita, che è compromessa anche in assenza di una prova di un grave pericolo per la salute degli interessati, la Corte ha condannato l’Italia anche per violazione dell’articolo 13 che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Le vittime, infatti, non avevano rimedi idonei: il Governo non ha provato l’esistenza di sentenze interne che avrebbero potuto permettere alle vittime di ottenere un indennizzo, né di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico dei responsabili. Assenti, poi, strumenti per garantire la rimozione della spazzatura dalle strade.
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ambiente,
CEDU | in data:
11 gennaio 2012 |
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rifiuti
Libertà di stampa e tutela delle fonti dei giornalisti garantita dalla Cassazione grazie all’applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Con sentenza depositata il 29 dicembre (n.48587/11, sen48587), la Suprema corte, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso presentato da un giornalista al quale erano stati sequestrati i supporti telefonici e informatici poiché il professionista aveva pubblicato notizie coperte dal segreto istruttorio. Il reporter aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani la restituzione degli strumenti indispensabili alla sua attività, ma la sua istanza era stata respinta anche perché il gip considerava i beni sottoposti a sequestro probatorio come corpo di reato. Una posizione del tutto bocciata dalla Cassazione che ha disposto la cessazione del provvedimento cautelare e la restituzione degli strumenti sequestrati, anche in ragione del mancato rispetto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in varie occasioni, ha ribadito il diritto del giornalista a proteggere le proprie fonti, garanzia assicurata dall’articolo 10 della Convenzione europea che riconosce il diritto alla libertà di espressione. E’ evidente, di conseguenza, che il sequestro di materiale posseduto dal giornalista che conduce all’individuazione delle fonti alle quali era stato garantito l’anonimato è una violazione del diritto alla libertà di espressione anche perché pregiudica lo svolgimento futuro dell’attività del giornalista e dello stesso giornale “la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti”. Non solo. In diverse occasioni, Strasburgo ha stabilito che il sequestro non è possibile neanche nei casi in cui ciò comporta l’individuazione degli autori di un reato, privilegiando così la libertà di stampa su tutto, anche in ragione dell’interesse della collettività a ricevere informazioni scottanti. Senza dimenticare che l’articolo 200 c.p.p. ammette atti di interferenza nell’attività del giornalista solo in via eccezionale, con la conseguenza che eventuali deroghe “devono essere intese in senso rigoroso”. L’ingerenza, precisa la Corte, può realizzarsi solo “come extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato”. Tuttavia, ci sembra opportuno ricordare che, anche in questo caso, la Corte europea è molto restrittiva nell’ammettere compressioni alla libertà di stampa, tant’è che, con sentenza del 28 giugno 2011 (ricorso n. 28439/08, non ricordata dalla Cassazione), nel disporre la condanna al Portogallo che aveva agito contro un giornalista, ha ricordato che tocca alle autorità nazionali provare in modo specifico che la pubblicazione di alcune notizie compromette in modo effettivo le indagini, stabilendo altresì che il divieto di pubblicare atti d’indagine di interesse collettivo previsto in modo generale e automatico è contrario alla Convenzione europea.
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CEDU,
libertà di stampa | in data:
30 dicembre 2011 |
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giornalisti
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato ricevibile, con decisione del 13 dicembre 2011 (n. 38263/08, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=897303&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), il ricorso presentato dalla Georgia contro la Russia accusata di aver violato diverse disposizioni della Convenzione a causa degli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile in due regioni autonome della Georgia (Abkazia e Ossezia del Sud). La Corte ha respinto le eccezioni di Mosca secondo la quale la Convenzione non era applicabile perché era in corso un conflitto armato internazionale che imponeva la valutazione degli episodi secondo il diritto internazionale umanitario e non sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per Strasburgo, d’altra parte, né la Georgia, né la Russia hanno chiesto una deroga all’applicazione della Convenzione durante il conflitto. Di conseguenza, i giudici internazionali hanno deciso che la questione dell’applicabilità della Convenzione deve essere decisa durante l’esame del merito del ricorso. Né può essere esclusa la giurisdizione per la circostanza che un procedimento tra i due Paesi pendeva dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Questo non solo perché la Corte internazionale si è già pronunciata dichiarandosi incompetente (sentenza del 1° aprile 2011. Si veda il post del 3 aprile), ma anche perché le condizioni di ricevibilità stabilite dall’articolo 35 della Convenzione europea si riferiscono unicamente ai casi in cui un ricorso sulla stessa questione sia stato già sottoposto da un individuo ad altra istanza internazionale. Respinta anche l’eccezione del previo esaurimento dei ricorsi interni.
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CEDU,
conflitti armati | in data:
19 dicembre 2011 |
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Georgia //
Russia
Da Strasburgo una checklist, disponibile on line, per verificare che il proprio ricorso abbia gli standard di ricevibilità richiesti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (http://appform.echr.coe.int/echrappchecklist/default.aspx?lang=eng&cookieCheck=true). Troppi i ricorsi dichiarati irricevibili dalla Corte. Su Strasburgo piovono domande manifestamente infondate, che non rispettano gli standard previsti dalla Convenzione e la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni. Nel 2010, l’84% delle domande arrivate ai giudici internazionali è stata dichiarata irricevibile, segno che il meccanismo di garanzia non è ancora molto conosciuto, per quanto riguarda gli aspetti processuali, a livello interno. Per aiutare i ricorrenti, ma anche per evitare un intasamento dei lavori della Corte e della cancelleria, alle prese con troppi ricorsi irricevibili, è stato messo a punto un sistema online che permette ai ricorrenti di verificare il rispetto delle condizioni di ricevibilità. La checklist non vincola la Corte e non ha valore giuridico.
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CEDU | in data:
3 dicembre 2011 |
L’abuso del diritto arriva a Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con decisione del 18 ottobre 2011 (ricorso n. 56551/11 e altri, Petrovic contro Serbia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=895255&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) ha dichiarato inammissibile i ricorsi depositati da un avvocato di Belgrado che aveva presentato un numero esorbitante di domande a Strasburgo riguardanti presunte violazione a danno di altre persone. Oltre 100 ricorsi che hanno spinto la Corte a dichiarare l’azione giurisdizionale inammissibile. Questo perché, il ricorrente non ha rispettato l’articolo 34 della Convenzione, il quale richiede che l’individuo sia direttamente leso e l’articolo 35, par. 3 che consente di dichiarare irricevibile il ricorso quando la condotta del ricorrente è manifestamente contraria al fine perseguito nell’attribuzione del diritto di ricorrere a Strasburgo. La condotta del ricorrente, secondo la Corte, minava il funzionamento dello stesso organo giurisdizionale e costituiva un abuso del diritto a ricorrere, anche per gli stratagemmi usati dall’avvocato. Di qui la dichiarazione di irricevibilità.
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CEDU | in data:
21 novembre 2011 |
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abuso del diritto
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo spegne le speranze di tante coppie in lotta contro la sterilità e con gli ostacoli posti da legislazioni interne molto restrittive. Con la pronuncia depositata oggi, la Corte europea, attraverso il suo massimo organo giurisdizionale (S.H e altri contro Austria, ricorso n. 57813/00, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=81276631&skin=hudoc-en) ha ribaltato le conclusioni della Camera rese con sentenza del 1° aprile 2010 (n. 57813/00, si veda il post del 4 aprile 2010) e ha sostenuto che la scelta di uno Stato di proibire alcune tipologie di fecondazione eterologa non è contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8). Alla Corte europea si erano rivolte due coppie con problemi di fertilità risolvibili solo ricorrendo alla fecondazione in vitro con donazione esterna di ovuli o sperma. La legge austriaca, al pari di quella italiana (n. 40/2004), vieta la fecondazione eterologa. La Corte costituzionale austriaca, investita della vicenda, aveva ritenuto il divieto compatibile con la Convenzione europea. Una conclusione del tutto ribaltata con la sentenza del 2010 a Strasburgo che non solo aveva condannato l’Austria, ma aveva stabilito principi applicabili in casi analoghi, facendo pendere l’ago della bilancia a favore del diritto delle coppie ad avere un figlio. Del tutto diverso lo scenario disegnato dalla Grande Camera alla quale si era rivolta l’Austria. Per la Grande Camera, infatti, gli Stati hanno, in questo settore, anche alla luce delle profonde differenze esistenti negli ordinamenti nazionali e nell’assenza di convenzioni internazionali, un ampio margine di apprezzamento e sono di fatto liberi di scegliere la propria legislazione interna. Detto questo, però, la Corte ha anche precisato che, in questo campo, nel quale il diritto è in continua evoluzione anche per i cambiamenti scientifici è necessario che gli Stati aggiornino la propria legislazione.
Anche la legge italiana n. 40/2004 è sotto i riflettori di Strasburgo, a seguito di un ricorso di una coppia che accusa l’Italia di aver violato l’articolo 8 della Convenzione europea a causa del divieto di screening di embrioni malgrado i rischi di una grave malattia genetica per il feto. Si veda il post del 27 giugno 2011.
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CEDU | in data:
3 novembre 2011 |
L’estradizione decisa dalla Svezia di un cittadino ruandese che ha ottenuto lo status di rifugiato, ma che è sospettato di genocidio in Ruanda non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di Strasburgo nella sentenza depositata oggi (Ahorugeze contro Svezia, ricorso n. 37075/09, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=80905810&skin=hudoc-en) che ha escluso la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che vieta trattamenti disumani e degradanti e tortura, da parte della Svezia. Centrale, nella conclusione della Corte, le modifiche introdotte nel sistema giudiziario ruandese e, soprattutto, la decisione dello stesso Tribunale internazionale per i crimini commessi in Ruanda che, per la prima volta, con decisione del 28 giugno 2011, nel caso Uwinkindi, ha deciso il trasferimento del processo al Ruanda, dopo aver verificato i cambiamenti nel Paese africano e il rispetto degli standard internazionali nel settore della giustizia. Anche il Tribunale speciale per la Sierra Leone, d’altra parte, ha disposto il trasferimento di alcuni detenuti in Ruanda per scontare la pena in questo Paese. Chiari indizi per dichiarare l’insussistenza di motivi sostanziali che potevano condurre la Svezia a ritenere che l’individuo da estradare corresse il rischio di trattamenti disumani e degradanti o tortura.
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CEDU,
estradizione | in data:
27 ottobre 2011 |