Con l’adozione del regolamento n. 268/2012 del 25 gennaio 2012 che modifica l’allegato I del regolamento n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini Ue (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:089:0001:0002:IT:PDF) tutto è pronto per l’avvio del sistema voluto dall’Unione europea per coinvolgere i cittadini (almeno un milione) nell’azione legislativa dell’Unione. Bruxelles ha fissato i nuovi numeri richiesti per Stato membro, dopo le modifiche nella composizione del Parlamento Ue. Il regolamento attuativo dell’iniziativa prevede che, in almeno un quarto degli Stati sia raggiunto un numero minimo di firmatari di un’iniziativa dei cittadini che deve essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Con il regolamento delegato di oggi Bruxelles individua la soglia minima di firme richieste in ogni Stato: per l’Italia è prevista la firma di almeno 54.750 cittadini, al pari del Regno Unito. In Germania invece sono richieste 74.250 firme, in Francia 55.500 fino alle 4.500, tra gli altri, di Malta e Lussemburgo.

Scritto in: cittadinanza Ue | in data: 27 marzo 2012 |

Il Consiglio di Stato chiarisce le modalità di voto per i cittadini Ue iscritti nelle liste elettorali aggiunte riguardanti le elezioni comunali. Con la sentenza del 30 agosto 2011 n. 4863 (V sezione, elezioni) l’organo giurisdizionale amministrativo ha respinto il ricorso di alcuni elettori del comune di Galeata i quali sostenevano che alcuni cittadini Ue erano stati ammessi al voto senza avere un documento d’identità rilasciato dall’autorità italiana, situazione che avrebbe dovuto impedire l’esercizio del diritto di voto. Una tesi respinta dal Consiglio di Stato che, con la sua conclusione, dà ampio spazio all’esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali dei cittadini Ue residenti in uno Stato membro diverso dal Paese di origine, diritto garantito dall’art. 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per il Consiglio di Stato non è necessario che i cittadini comunitari residenti in Italia, che non hanno la nazionalità italiana, presentino un documento identificativo emesso dall’autorità italiana. E’ invece sufficiente che essi abbiano il proprio documento d’identità rilasciato dall’autorità straniera anche considerando che i documenti emessi dal Paese di origine sono validi per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Di conseguenza, detti documenti hanno piena efficacia ai fini dell’identificazione per le votazioni.

Scritto in: cittadinanza Ue | in data: 4 settembre 2011 |
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