Tortura, detenzioni arbitrarie, violazione dei diritti umani. Non in Paesi lontani ancora alle prese con la ricerca della democrazia ma nel cuore dell’Europa. E’ il quadro disegnato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo che, nella riunione dell’8 maggio, ha approvato il rapporto del 3 maggio sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della Cia
(relatore Hélène Flutre, 900932en). Lo spazio aereo dell’Unione europea è stato lo scenario in cui si è verificato, in modo sistematico, il piano delle extraordinary renditions, con gli Stati membri che, malgrado l’obbligo di rispettare i diritti umani anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali, hanno violato una lunga serie di diritti umani. Non solo. Poche le indagini, continue le mosse delle autorità nazionali che si sono trincerate dietro il segreto di Stato con il mancato rispetto dell’obbligo positivo imposto dal diritto internazionale di investigare sulle violazioni dei diritti umani. Necessario – scrive la commissione dell’europarlamento – un intervento delle istituzioni Ue, soprattutto della Commissione europea che deve verificare anche la violazione delle regole in materia di asilo.
Si vedano i post del 10 settembre 2011, del 17 ottobre e del 20 ottobre del 2010.
Scritto in:
consegne straordinarie,
diritti umani | in data:
10 maggio 2012 |
Si delinea con maggiore chiarezza la portata della nuova condizione di ricevibilità introdotta con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2010, del Protocollo n. 14. Con la decisione del 19 ottobre (Rinck contro Francia, ricorso n. 18774/09, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=62282027&skin=hudoc-fr), la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso di un cittadino francese che si era rivolto a Strasburgo ritenendo che la Francia avesse violato l’articolo 6 della Convenzione europea perché nell’ambito di un procedimento che lo aveva visto responsabile per eccesso di velocità e condannato al pagamento di una multa di 150 euro, non era stata accolta la sua istanza di presentazione di ulteriori prove tecniche. Per la Corte europea, infatti, il ricorrente non aveva subito un “pregiudizio importante”, che costituisce l’elemento principale della condizione di ricevibilità, tanto più che la multa comminata non avrebbe avuto conseguenze significative sulla sua vita personale e sulle sue finanze. Per la Corte, inoltre, non vi è una necessità di un esame nel merito per garantire il rispetto dei diritti dell’uomo, anche perché la questione era stata «debitamente esaminata da un tribunale interno».
si vedano anche i post del 29 giugno e del 29 luglio 2010.
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consegne straordinarie | in data:
17 novembre 2010 |
Parole Chiave: //
procedura
Gli Stati membri dell’Unione europea non hanno fatto luce sui casi di extraordinary rendition. Lo scrive Amnesty international nel rapporto divulgato il 15 settembre che prova a fare il punto sui casi di consegne straordinarie nei Paesi Ue (http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/023/2010/en/3a3fdac5-08da-4dfc-9f94-afa8b83c6848/eur010232010en.pdf). E’ vero – osserva Amnesty – che diversi Stati hanno avviato alcune azioni (tra gli altri, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Svezia e Regno Unito), ma in diversi casi, come nella vicenda Abu Omar in Italia, il segreto di Stato ha bloccato l’accertamento della verità in sede giudiziaria ( si veda il post del 20 ottobre sui procedimenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo)
Scritto in:
consegne straordinarie | in data:
17 novembre 2010 |