Ancora nulla di fatto: nessuno è sotto processo per le morti durante l’attacco alla Freedom flottiglia e nessuno ha risarcito i familiari. E’ quanto ha constatato il Consiglio per i diritti umani dell’Onu che ha divulgato un documento sullo stato di attuazione della risoluzione del Consiglio n. 17/10 relativa alla relazione del panel di esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i diritti umani sugli incidenti relativi alla nave Mavi Marmara e alla Freedom flottiglia di aiuti umanitari diretta verso Gaza, avvenuti il 31 maggio 2010. In pratica, si constata nel documento dell’8 maggio (A/HRC/20/3/Rev.1HRC), da un lato la Turchia ha mostrato la ferma intenzione di non riallacciare i rapporti con Israele fino a quando non saranno riparati i danni provocati e presentate scuse ufficiali dal Governo di Tel Aviv, dall’altro lato Israele ha sì nominato una Public Commission ma in pratica le indagini non procedono e alcuni beni sequestrati rimangono nelle mani israeliane. La Turchia, poi, contesta le conclusioni sulla legalità del blocco imposto da Israele.

Si vedano i post del 25 luglio 2010 e del 5 settembre 2011.

Scritto in: Controversie internazionali, diritti umani | in data: 19 maggio 2012 |
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L’Italia ha proceduto a ratificare e rendere esecutivi gli otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi del 7 novembre 1991 (qui il testo della Convenzione, http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/vari/convenzione_alpi.pdf). Con legge 5 aprile 2012 n. 50 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;50) trovano attuazione il Protocollo sulle foreste montane, quello sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, il Protocollo per la difesa del suolo, quello sull’energia, sulla protezione della natura e della tutela del paesaggio, quello dell’agricoltura di montagna, il Protocollo sul turismo e quello relativo alla composizione delle controversie. Per quanto riguarda quest’ultimo, le Parti contraenti devono rifarsi in prima battuta al sistema delle consultazioni e poi alla procedura arbitrale.

Scritto in: ambiente, Controversie internazionali | in data: 9 maggio 2012 |
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L’Italia ha violato il diritto internazionale negando l’immunità dalla giurisdizione alla Germania nelle azioni avviate contro Berlino da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale e dichiarando l’esecutività di una sentenza greca su beni tedeschi in Italia. E’ la conclusione della Corte internazionale di giustizia che, con sentenza depositata oggi (http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf), ha chiarito l’operatività della regola consuetudinaria dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione anche nei casi in cui organi dello Stato agiscano violando norme di ius cogens.

La Germania si era rivolta alla Corte depositando un ricorso il 23 dicembre 2008 poiché sosteneva che l’Italia non aveva rispettato la regola di diritto internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione a causa di una prassi giurisprudenziale, avviata con il caso Ferrini e proseguita con la sentenza della Corte di cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 con la quale era stata affermata la responsabilità civile della Germania, condannata altresì al risarcimento dei danni ad alcune vittime deportate durante la seconda guerra mondiale.  Dopo il ricorso della Germania, l’Italia aveva presentato la domanda riconvenzionale alla Corte dell’Aja che era stata giudicata irricevibile (2o luglio 2010, ordinanza n. 15977). Oggi la sentenza. Per la Corte, è da respingere la tesi sostenuta dalla difesa italiana secondo la quale alla Germania non andava concessa l’immunità dalla giurisdizione nei procedimenti relativi ai risarcimenti del danno per morte o lesione alla persona (articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità giurisdizionale degli Stati). Sia la prassi internazionale che quella interna – precisa la Corte – dimostrano che il diritto consuetudinario continua ad accordare l’immunità agli Stati per illeciti commessi sul territorio dello Stato del foro da forze armate o da altri organi dello Stato durante conflitti armati, come confermato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La stessa prassi, poi, prova che lo Stato non è privato dell’immunità per atti iure imperii anche se detti atti costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario. Senza dimenticare – prosegue la Corte – che, anche presumendo che i procedimenti interni riguardavano la violazione di norme di ius cogens da parte della Germania, la regola dell’immunità non deve essere limitata. Spetta adesso all’Italia adottare norme interne o scegliere metodi in grado di assicurare che le decisioni rese dai tribunali nazionali in contrasto con il diritto internazionale cessino di avere effetto. Con buona pace per le vittime.

La Grecia ha violato l’accordo ad interim stipulato con l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia opponendosi all’ammissione di questo Stato nella Nato. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte internazionale di giustizia che, nella sentenza depositata ieri, ha chiarito gli obblighi derivanti dal trattato del 1995 stipulato tra i due Stati (16827). Alla Corte si era rivolta l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia chiedendo all’organo giurisdizionale di interpretare e chiarire alcuni punti sull’applicazione dell’accordo del 13 settembre 1995 in base al quale, tra l’altro, i due Stati s’impegnano reciprocamente a non opporsi all’ingresso in un’organizzazione internazionale. La Grecia, invece, che contestava alla Macedonia il futuro possibile uso della denominazione utilizzata nella propria costituzione, aveva opposto un no all’ingresso nella Nato. Una scelta contraria al trattato. Per i giudici internazionali, infatti, respinte le eccezioni di irricevibilità avanzate dalla Grecia, l’accordo ad interim, all’articolo 11, par. 1 non permetteva al convenuto di opporsi all’ammissione sulla base della circostanza che il ricorrente avrebbe potuto in futuro utilizzare la denominazione presente nella propria costituzione. La Corte ha anche respinto – con motivazioni eccessivamente sintetiche secondo il giudice Simma –  la pretesa della Grecia secondo la quale il suo rifiuto era giustificato sulla base di una precedente violazione del trattato da parte della Repubblica iugoslava di Macedonia, rivendicando l’applicazione dell’exceptio non adimpleti contractus.

Scritto in: Controversie internazionali | in data: 6 dicembre 2011 |
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Un rapporto che doveva mettere d’accordo tutti e che invece riacutizza lo scontro tra Israele e Turchia. Il 2 settembre è stato presentato al Segretario generale dell’Onu Ban Ki Moon la relazione del panel di esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i diritti umani sugli incidenti relativi alla nave Mavi Marmara e alla Freedom flottiglia di aiuti umanitari diretta verso Gaza, avvenuti il 31 maggio 2010 ( http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf). La flottiglia, in missione umanitaria, secondo gli attivisti – per fornire armi secondo Israele – aveva cercato di infrangere il blocco navale imposto dal Governo israeliano per ragioni di sicurezza. In acque internazionali, Israele aveva agito con l’uso della forza provocando la morte di 9 cittadini turchi. Nel rapporto si afferma che l’azione di Tel Aviv è stata corretta dal punto di vita giuridico, proprio per le esigenze di sicurezza nazionale invocate da Israele, ma che l’uso della forza è stato “eccessivo e irragionevole”. Al tempo stesso, però, la flottiglia ha agito in modo imprudente. Un colpo al cerchio e uno alla botte, con l’ago della bilancia che pende però a favore di Israele e che ha inasprito gli animi a Istanbul: il Governo turco pretende, infatti, una riparazione ed è pronto ad agire dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

si veda il post del 25 luglio 2010.

Scritto in: Controversie internazionali, diritti umani | in data: 5 settembre 2011 |

Per impedire danni irreparabili la Corte internazionale di giustizia ha intimato a Cambogia e Thailandia di ritirare la presenza di propri militari dalla zona del tempio di Preah Vihear e di sospendere ogni atto armato. Con ordinanza depositata oggi (http://www3.icj-cij.org/docket/files/151/16564.pdf), la Corte internazionale di giustizia ha di fatto accolto l’istanza della Cambogia che  si era rivolta alla Corte dell’Aja chiedendo l’interpretazione della sentenza resa il 15 giugno 1962 con la quale i giudici internazionali avevano riconosciuto la sovranità della Cambogia sul tempio situato al confine con la Thailandia e l’adozione di misure provvisorie per impedire un aggravamento della situazione. La Corte ha accolto l’istanza sulle misure provvisorie dopo aver respinto la richiesta della Thailandia di cancellare la causa dal ruolo. Nei prossimi mesi la pronuncia sul merito.

Si veda il post del 3 maggio.

Scritto in: Controversie internazionali, Corte internazionale di giustizia | in data: 18 luglio 2011 |
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Il Consiglio Ue ha approvato con decisione 2011/392/Ue del 13 maggio 2011 (pubblicata sulla GUUE del 5 luglio 2011, L 176 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0002:0016:IT:PDF) l’accordo tra Unione europea e Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie. Il campo di applicazione è limitato alle controversie commerciali relative alla violazione del titolo II dell’accordo euromediterraneo relativo all’associazione tra i due soggetti. Primo passo, lo svolgimento di consultazioni in buona fede. Poi la mediazione e infine il ricorso alla procedura arbitrale.

Ogni parte, fallito il ricorso ai primi due strumenti di soluzione delle controversie, può presentare una richiesta al sottocomitato “industria, commercio e servizi” per la costituzione di un collegio arbitrale, formato da 3 arbitri (presso il sottocomitato sarà disponibile un elenco con 15 arbitri). Entro 150 giorni (75 nei casi di urgenza) deve essere emesso il lodo arbitrale. Le parti hanno l’obbligo di esecuzione immediata: in caso di tempi più lunghi le parti dovranno notificare i tempi di attuazione entro 30 giorni. I rapporti con l’Organizzazione mondiale del Commercio sono disciplinati dall’articolo 20.

L’accordo è accompagnato da due allegati: uno contiene il regolamento interno per l’arbitrato, l’altro il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e mediatori.

Scritto in: arbitrato, Controversie internazionali | in data: 5 luglio 2011 |
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La Cambogia torna sulla questione del Tempio di Preah Vihear e chiede alla Corte internazionale di giustizia di interpretate la sentenza resa il 15 giugno 1962 con la quale la Corte aveva riconosciuto la sovranità della Cambogia sul tempio della discordia situato al confine con la Thailandia, nonché di disporre misure provvisorie per impedire un aggravamento della situazione tra Cambogia e Thailandia. Il ricorso è stato depositato il 28 aprile 2011 (http://www.icj-cij.org/docket/files/151/16471.pdf). Gli scontri tra i due Paesi, malgrado la pronuncia della Corte e la dichiarazione dell’Unesco che nel 2008 ha attribuito lo status di patrimonio mondiale dell’umanità al tempio, sono ripresi con forza nel febbraio 2011 e agli inizi di aprile con morti e molti cittadini cambogiani costretti alla fuga.

Scritto in: confini, Controversie internazionali, Corte internazionale di giustizia | in data: 3 maggio 2011 |
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Più tempo per il deposito delle memorie scritte nella controversia tra Belgio e Svizzera relativa all’applicazione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte internazionale di giustizia, con ordinanza del 10 agosto 2010 (http://www.icj-cij.org/docket/files/145/16064.pdf), ha deciso, su istanza del Belgio, di rinviare al 23 novembre 2010 il termine per il deposito della memoria belga e al 24 ottobre 2011 il termine per la contromemoria svizzera.

Ps. Ringrazio per la segnalazione Federico Garau e rinvio per ulteriori approfondimenti al suo blog http://conflictuslegum.blogspot.com/

Scritto in: Controversie internazionali, Corte internazionale di giustizia | in data: 25 agosto 2010 |
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