Il Consiglio Ue discute sulla proposta di modifica del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Presidenza danese ha divulgato, il 26 gennaio 2012, un documento di lavoro (http://eu2012.dk/en/NewsList/Januar/week-4/~/media/Files/meetings/Informal%20JHA/Discussion%20paper%204%20-%20Brussels%20I-Regulation.ashx) chiedendo ai ministri della giustizia di fornire risposte sulle proposte relative all’estensione del regolamento anche alle controversie riguardanti convenuti non domiciliati sul territorio Ue indicando la propria opzione per un sistema di armonizzazione totale, parziale o minimo. In realtà – sottolinea la Presidenza – molti Stati hanno mostrato scetticismo sull’estensione del regolamento, nel settore della competenza giurisdizionale, a convenuti domiciliati al di fuori del territorio degli Stati membri.
Un’analisi dettagliata e completa della disciplina in materia di divorzio, che tiene conto non solo di tutte le novità introdotte dai regolamenti Ue, incluso il 1259/2010 del 20 dicembre 2010 (Roma III), ma anche dello scioglimento di unioni di fatto, convivenze registrate e patti di solidarietà. E’ quanto contenuto nel volume di Bruno Nascimbene, “Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unione europea” (Giuffré 2011), nel quale l’autore, professore ordinario di diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Milano e avvocato, compie un approfondimento a tutto campo delle complesse questioni relative al divorzio di coppie transnazionali:dalla legge applicabile alla separazione e al divorzio, all’individuazione dei criteri di giurisdizione, con un’ampia analisi delle problematiche legate al riconoscimento delle sentenze straniere. Un volume accompagnato da una dettagliata analisi della giurisprudenza, utile per tutti gli operatori del diritto che vogliano districarsi in un settore complesso nel quale s’intersecano norme interne e regolamenti Ue. Il volume è costituito da cinque capitoli e da un’utile appendice di documentazione.

Per attribuire la giurisdizione al giudice di uno Stato membro che ha iniziato una procedura d’insolvenza nei confronti di una società con sede nel proprio Stato anche nei confronti di una società che ha sede in un altro Paese Ue è necessario accertare che il centro principale degli interessi del debitore si trovi nello Stato del giudice. Non basta, quindi, la sola confusione tra i patrimoni delle due società per attribuire la giurisdizione al giudice del primo Stato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza del 15 dicembre (causa C-191/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116681&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46358), ha colto l’occasione per precisare i criteri per la determinazione della nozione del centro degli interessi principale del debitore. A Lussemburgo si era rivolta la Corte di Cassazione francese chiamata ad accertare la propria giurisdizione ai sensi del regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza. Il liquidatore giudiziario di una società francese aveva citato in giudizio anche un’azienda italiana nell’ambito di una procedura d’insolvenza ritenendo che vi fosse la giurisdizione francese in forza della confusione dei patrimoni tra le due società. I giudici di appello gli avevano dato ragione, mentre la Cassazione ha preferito chiamare in aiuto la Corte Ue. Per i giudici comunitari non è sufficiente la sola confusione dei patrimoni per determinare la giurisdizione nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro ma è indispensabile la dimostrazione che il centro degli interessi principali sia in quello Stato. Accertamento che – precisa la Corte – deve avvenire tenendo conto che la nozione di centro principale degli interessi del debitore ha origine comunitaria e deve essere determinata a seguito di una valutazione globale degli elementi idonei a stabilire, in modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società. Non basta, quindi, la sola confusione dei patrimoni a ritenere che la gurisdizione nei confronti di una società non spetti al giudice della sede statutaria.
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cooperazione giudiziaria civile | in data:
16 dicembre 2011 |
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insolvenza
Il Comitato per gli affari giuridici ha proposto al Parlamento europeo di approvare una risoluzione per chiedere alla Commissione Ue di presentare una proposta di modifica del regolamento n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (885652en). Per gli eurodeputati, la lacuna presente nel regolamento nel quale manca una norma per determinare la legge da applicare ai casi di violazione della privacy e dei diritti della personalità rischia di incentivare fenomeni di forum shopping che spingono le parti ad avviare azioni, anche in materia di diffamazione, nei luoghi che accordano maggiori risarcimenti alle vittime. Per Comitato, la corsa ai tribunali rischia di indebolire la libertà di stampa. Necessario anche un sistema Ue sulla soluzione delle controversie transnazionali, specifico per questo settore, alternativo ai mezzi giurisdizionali.
In attesa della relazione della Commissione europea sull’applicazione del regolamento n. 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza, il Parlamento europeo, con risoluzione approvata il 14 novembre (risoluzione Pe insolvenza,) ha adottato alcune raccomandazioni per apportare modifiche alla normativa Ue in questo settore soprattutto nell’ambito dell’armonizzazione di aspetti specifici del diritto societario e fallimentare e dell’insolvenza dei gruppi societari. Con il chiaro intento di utilizzare le procedure d’insolvenza come strumento per favorire il salvataggio delle società e di chiarire le regole applicabili ai gruppi societari per i quali, invece, il risanamento incontra ancora troppi ostacoli. Alcuni cambiamenti, precisano gli europarlamentari, sono necessari tenendo conto che, dall’entrata in vigore del regolamento, ben 12 nuovi Stati membri hanno fatto ingresso nell’Unione e che manca un registro Ue sulle insolvenze che potrebbe essere istituito nel portale europeo della giustizia elettronica indicando, per ogni insolvenza transfrontaliera, le decisioni e le sentenze del giudice competente, la nomina e i recapiti del curatore, i termini per l’insinuazione del passivo. Senza dimenticare che se è vero che il diritto del lavoro rientra nella competenza degli Stati membri, tenendo conto delle ripercussioni che può avere il diritto fallimentare sull’occupazione, è indispensabile modificarela direttiva 2008/94 soprattutto con riferimento alla nozione di crediti insoluti, per evitare che siano pregiudicati i diritti dei lavoratori.
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cooperazione giudiziaria civile | in data:
17 novembre 2011 |
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insolvenza
Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 25 ottobre 2011, ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare per evitare la logica del confronto nell’ambito di procedimenti giudiziari (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0449+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT). In questa direzione, secondo gli eurodeputati, è necessario diffondere l’ADR a tutti i settori, oltre l’ambito delle controversie che coinvolgono i consumatori. In particolare, proprio tenendo conto delle difficoltà di soluzione delle controversie transfontaliere e degli elevati costi connessi, la proposta della Commissione dovrebbe valutare, pur senza pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia,”un meccanismo obbligatorio per la presentazione dei reclami delle parti al fine di esaminare le possibilità di ADR”. A questo proposito, il Parlamento ha richiamato l’attenzione sulla “conciliazione paritetica” italiana come esempio di buone prassi. Da rafforzare, poi, il ruolo dei sistemi alternativi di soluzione delle controversie da utilizzare online, su cui sta lavorando anche l’Uncitral.
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cooperazione giudiziaria civile | in data:
30 ottobre 2011 |
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ADR
L’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea vincola il giudice nazionale che è obbligato a seguire le sentenze della Corte anche se questo implica non applicare la pronuncia dell’organo giurisdizionale nazionale di grado superiore. La definizione della controversia principale,quindi, ha stabilito la Corte Ue nella sentenza di oggi (causa C-396/09, Interedil, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=20&mdatefs=10&ydatefs=2011&ddatefe=20&mdatefe=10&ydatefe=2011&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Avvia+la+ricerca), deve avvenire tenendo conto dell’interpretazione fornita dai giudici comunitari chiamati a pronunciarsi in via pregiudiziale. Pertanto, la norma nazionale di procedura che impone al giudice di grado inferiore di attenersi alle statuizioni del tribunale di grado superiore dovrà essere disapplicata per dare attuazione al dettato della Corte UE. Nella stessa sentenza, i giudici di Lussemburgo, chiamati dal Tribunale di Bari a interpretare il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, hanno precisato che il centro degli interessi principali del debitore deve essere determinato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale della società sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi e che nel caso di trasferimento della sede statutaria della società debitrice prima della proposizione della domanda di apertura della procedura di insolvenza si deve presumere che il centro degli interessi principali sia quello della nuova sede statutaria. Per quanto riguarda la nozione di dipendenza ai sensi del regolamento, la Corte ha altresì affermato che non è sufficiente la mera presenza di singoli beni o conti bancari in uno Stato membro, ma è necessaria che vi sia una struttura dotata di un’organizzazione seppure minima e di una certa stabilità “ai fini dell’esercizio di un’attività economica”.
I tempi per l’esecuzione di sentenze straniere, anche per non vanificare gli obiettivi fissati dal regolamento Ue n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non possono subire allungamenti e, di conseguenza, i motivi di contestazione possono essere solo quelli fissati espressamente nell’atto Ue. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 13 ottobre 2011 (causa C-139/10, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-139%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100) ha stabilito che il giudice nazionale competente in materia di esecuzione di una sentenza straniera non può invocare motivi diversi rispetto a quelli fissati dagli articoli 34 e 35 del regolamento per impedire l’attuazione di un provvedimento giudiziario di un altro Stato membro. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non può pronunciarsi su motivi di revoca della dichiarazione di esecutività che riguardano l’esecuzione nel Paese di origine della pronuncia e non nello Stato di destinazione.
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cooperazione giudiziaria civile,
regolamento 44/2001 | in data:
14 ottobre 2011 |
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exequatur
La notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati Ue, in materia civile e commerciale, deve avvenire secondo le regole fissate nel regolamento n. 1393/2007 e non in base all’articolo 71 della legge 31 maggio 1995 n. 218. L’articolo 7 par. 1 del regolamento nella parte in cui prevede che “l’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto” non implica alcun rinvio alle norme nazionali di diritto internazionale privato “ma si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari all’interno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita”. Lo precisa la circolare del Ministero della giustizia adottata il 22 settembre 2011 e divulgata ieri (Circolare 22 settembre 2011) nella quale si chiarisce che una diversa interpretazione ”si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del regolamento”.
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cooperazione giudiziaria civile | in data:
7 ottobre 2011 |
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notificazioni
Il regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) si applica ai fatti lesivi verificatisi dopo il 10 gennaio 2009. Per individuare la legge applicabile alla valutazione dei danni provocati da un incidente stradale avvenuto in uno Stato membro nei confronti di un cittadino con residenza in un altro Paese Ue non si può richiamare il regolamento se i fatti lesivi sono avvenuti prima del gennaio 2009. Sono le conclusioni raggiunte dall’Avvocato generale Mengozzi nella causa C-412/10 depositate oggi (conclusioni). Alla Corte Ue si era rivolta l’High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Regno Unito) chiedendo chiarimenti sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento. I giudici inglesi erano stati chiamati a risolvere una controversia tra un cittadino, domiciliato nel Regno Unito, che era stato ferito nel corso di un incidente stradale in Francia. Il ricorrente aveva avviato un’azione di risarcimento danni in Inghilterra in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e aveva chiesto l’applicazione del diritto inglese in quanto lex fori. La società assicuratrice convenuta in giudizio sosteneva che la legge applicabile doveva essere individuata secondo il regolamento Roma II a suo dire applicabile dal momento dell’entrata in vigore avvenuta 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Guue: in questo modo, grazie ai richiami degli articoli 4 e 15 , la valutazione dei danni avrebbe dovuto essere effettuata in base al diritto francese. Una posizione non condivisa dall’Avvocato generale proprio perché la data dell’applicazione del regolamento è l’11 gennaio 2009 e le norme Ue trovano attuazione solo a fatti che si verificano dopo questa data, anche per evitare soluzioni divergenti all’interno dell’Unione europea.
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cooperazione giudiziaria civile | in data:
6 settembre 2011 |
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risarcimento danni