Problemi di coordinamento con altri atti internazionali e con il mandato di arresto europeo. Per chiarire alcuni nodi interpretativi il Ministero della giustizia ha approvato il 2 maggio una circolare precisando i contenuti del d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea” e risolvere le prime questioni applicative (Circolare 2 maggio 2012). In particolare – precisa il ministero – per gli effetti giuridici del riconoscimento, non è sufficiente “indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato. Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti)”. Per altri problemi applicativi gli operatori possono rivolgersi alla Direzione generale del ministero della giustizia.

La decisione quadro, al 20 marzo, è stata recepita in otto Stati:  Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito e Slovacchia.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 7 maggio 2012 |
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La Commissione europea si prepara a presentare una proposta di direttiva per modificare la 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recepita in Italia con Dlgs n. 231/2007. Con quest’obiettivo Bruxelles ha dato il via a una consultazione pubblica alla quale possono partecipare i soggetti e le organizzazioni interessate presentando osservazioni entro il 13 giugno 2012 a quest’indirizzo MARKT-AML@ec.europa.eu. Intanto, nella relazione dell’11 aprile 2012 sullo stato di attuazione della terza direttiva (COM(2012)168, 20120411_report_it), la Commissione ha messo in risalto i problemi derivanti dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette soprattutto con riguardo alle professioni legali. La direttiva, infatti, obbliga notai, avvocati e altri professionisti legali a segnalare le operazioni sospette, ma ammette la possibilità per gli Stati di prevedere un’esclusione per i professionisti impegnati in compiti di difesa o di rappresentanza in giudizio. Tutti gli Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità ma non è stato precisato in quali casi la comunicazione debba prevalere sulla riservatezza nei confronti del cliente.  Chiaro che, come sottolineato dalla stessa Corte di giustizia Ue (causa C- 305/05) gli obblighi di segnalazione si applicano solo nel caso di assistenza in operazioni finanziarie o immobiliari. Attività che – osserva Bruxelles – per loro natura “si situano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un processo equo”. L’esenzione dall’obbligo di segnalazione scatta anche se il professionista legale, che opera nell’ambito di un’operazione immobiliare, è chiamato ad assistere e rappresentare il cliente. Poche, però, le segnalazioni delle operazioni sospette da parte delle professioni non finanziarie, avvocati in testa. “L’insufficiente livello di segnalazione in alcune giurisdizioni – precisa Bruxelles – rimane un problema”. Intanto i rappresentanti degli avvocati hanno chiesto di applicare “gli obblighi di adeguata verifica della clientela entro tempi ragionevoli e non sempre all’inizio del rapporto d’affari come richiesto dall’articolo 7”.

 

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 3 maggio 2012 |
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Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, il 26 aprile (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00078.en11.pdf) la direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali che permetterà a ogni indagato di essere informato dei propri diritti in una lingua a lui conosciuta. Con la nuova direttiva che è funzionale a garantire un equo processo e che faciliterà anche l’esecuzione dei mandati di arresto, sarà possibile procedere a una comunicazione dei diritti in modo uniforme, tanto più  che – osserva la Commissione europea – una volta approvata, la direttiva si applicherà, ogni anno, a 8 milioni di procedimenti penali e in tutti gli Stati membri. Un notevole passo avanti nella tutela dei diritti tenendo conto che oggi solo in un terzo degli Stati membri gli indagati hanno diritto ad essere informati in una lingua in grado di comprendere. Con la nuova direttiva che sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà essere recepita entro due anni, le forze di polizia e gli inquirenti dovranno, in caso di arresto, fornire informazioni in forma scritta con “un linguaggio semplice e di uso corrente”. E’ poi un diritto dell’indagato chiedere la traduzione del testo. La Commissione europea ha proposto uno schema tipo, indicando i diritti da comunicare (disponibile in 22 lingue) anche se gli Stati hanno la possibilità di intervenire nella formulazione esatta del testo. Tra i diritti indicati quello di non parlare, di avvalersi di un avvocato, di essere informato dell’accusa, di ottenere la traduzione e l’interpretazione se non si comprende la lingua del procedimento, di essere tradotti dinanzi all’autorità giudiziaria, di informare un terzo dell’avvenuto arresto e della detenzione.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 28 aprile 2012 |
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Un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica con l’obiettivo di proteggere cittadini e imprese europee dalle minacce del cybercrime e dai reati che hanno come vittime i minori. E non solo.Ogni attività illecita realizzata attraverso internet, incluse le frodi su carte di credito e conti bancari, senza dimenticare la protezione dei profili dei social network dalle infiltrazioni delle organizzazioni criminali, sarà monitorata dal nuovo Centro che – come dichiarato dal Commissario Ue per gli affari interni Cecilia Malmstrom (http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=84285) - avrà sede presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol) con sede all’Aja. Un nuovo strumento per combattere i reati informatici in costante aumento. Il Centro – che sarà operativo da gennaio 2013 – segnalerà agli Stati membri le minacce e gli strumenti di difesa, fornirà sostegno operativo alle indagini, con l’impiego di squadre investigative comuni.

Qui il documento http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Communication%20-%20European%20Cybercrime%20Centre.pdf

La lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione passa attraverso la confisca dei beni delle bande criminali per evitare che i profitti di attività illecite rientrino “nel circuito dell’economia lecita”. Lo ha detto oggi la Commissaria per gli affari interni Cecilia Malmström nella presentazione della proposta della Commissione Ue della direttiva sul congelamento e la confisca di proventi del crimine nell’Unione europea (COM(2012)85, 1_en_act_part1_v8_1) con la quale Bruxelles vuole fornire agli Stati adeguati strumenti per far seguire il denaro spesso investito al di fuori del Paese di origine del reato. La proposta punta a colmare alcune lacune del precedente quadro normativo e soprattutto della decisione quadro 2005/212 sulla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. In particolare, sono inserite norme più chiare per la confisca di beni non direttamente legati a un reato ma derivanti da atti criminali (confisca estesa) e disposizioni per incrementare la confisca nei confronti di terzi che avrebbero dovuto accorgersi dell’origine illecita dei beni. La proposta vuole permettere alle autorità inquirenti di procedere a una confisca cosiddetta limitata perché non basata sulla condanna nel caso di fuga o morte dell’indagato e di procedere al congelamento precauzionale dei beni. La gestione deve essere affidata alle autorità nazionali che devono prevenire ogni forma di svalutazione dei beni.

Dal documento di lavoro della Commissione risulta poi una difficoltà nella confisca dei beni in casi transfrontalieri che invece deve essere semplificata.


 

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 12 marzo 2012 |
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Un fenomeno sempre più diffuso, quello delle partite truccate, che deve essere arginato con misure preventive, ma anche con sanzioni appropriate, efficaci e dissuasive. E’ l’obiettivo perseguito dal Consiglio Ue  che ha disegnato il perimetro, nelle conclusioni sulla lotta alle partite truccate (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:378:0001:0002:IT:PDF), entro il quale gli Stati membri devono muoversi per fronteggiare un male in crescita in tutta Europa e che si collega sempre di più al gioco d’azzardo irregolare. Per il Consiglio è necessario sperimentare progetti transnazionali a sostegno della lealtà sportiva e diffondere buone prassi finalizzate a prevenire questi reati. Necessario poi sensibilizzare atleti e dirigenti sportivi per evitare frodi sportive e manipolazioni dei risultati.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 26 dicembre 2011 |
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Protezione delle vittime senza confini. L’Unione europea, con la direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:IT:PDF), mette a punto un altro strumento nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale e rafforza la tutela delle vittime, rimuovendo i limiti territoriali nell’applicazione degli strumenti idonei a evitare rischi per l’incolumità delle vittime. In pratica, la protezione assicurata in uno Stato membro dovrà essere garantita nello spazio Ue permettendo un’effettiva realizzazione della libera circolazione. Il sistema funzionerà così: lo Stato di emissione che adotta una misura di protezione nei confronti di una persona emanerà un ordine di protezione europeo da trasmettere allo Stato nel quale la vittima risiede o decide di trasferirsi. Lo Stato di esecuzione dovrà riconoscerlo “senza indugio”, adottando tutte le misure previste dalla legislazione nazionale. Il rifiuto all’esecuzione sarà possibile solo se si verifica una delle circostanze specificate dall’articolo 10 e, tra l’altro, nei casi in cui la misura si riferisce a un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione. Gli Stati dovranno recepire la direttiva entro l’11 gennaio 2015.

 

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 21 dicembre 2011 |

Una “carta” sui diritti degli indagati da consegnare immediatamente a coloro che sono privati della libertà personale in un Paese membro dell’Unione europea. Nel segno di un rafforzamento della tutela di indagati e imputati. Il Parlamento europeo ha detto sì, il 13 dicembre (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0551+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-10), alla direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penale che sarà approvata in via definitiva dal Consiglio nei prossimi giorni. Ogni indagato sarà informato sul diritto di avere un avvocato, di conoscere i capi d’accusa, sul diritto alla traduzione e all’interpretazione se non comprende la lingua del procedimento, sul diritto di informare un membro della propria famiglia o l’autorità consolare. La Comunicazione dei diritti – precisa il Parlamento – “deve essere facile da capire e scevra di gergo giuridico”. Il modello di comunicazione sarà unico per tutti gli Stati membri, superando così le difformità tra i Paesi Ue alcuni dei quali prevedono la comunicazione solo in modo orale. Il documento dovrà essere trasmesso anche ai destinatari di un mandato di arresto europeo.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 17 dicembre 2011 |
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Entro il 18 dicembre 2013 gli Stati membri dovranno recepire la direttiva 2011/92 del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (l_33520111217it00010014). Il nuovo atto amplia il quadro delle fattispecie da considerare reato, dalla pratica del turismo sessuale alla produzione di video pedopornografici. Accanto alle nuove tipologie di reato, la direttiva fissa sanzioni penali minime: per gli atti sessuali nei confronti di minori, ad esempio, la reclusione non potrà essere inferiore ai 10 anni. Gli Stati dovranno anche prevedere sanzioni per persone giuridiche e adottare misure “per bloccare l’accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio”.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale | in data: 17 dicembre 2011 |
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La Corte di cassazione è intervenuta sull’applicazione del principio di specialità previsto nella decisione quadro 2002/584/Gai del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto e alle procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con legge n. 69/2005 . E lo ha fatto, con la sentenza n. 39240 depositata il 28 ottobre 2011, interpretando le norme interne alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sen39240). Il ricorso in cassazione era stato presentato da un imputato che, consegnato alla Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, era stato assolto nel Paese iberico. In Italia, dove era stato condannato in I grado prima della consegna, era stato detenuto per alcuni reati precedenti alla consegna e il Tribunale di Napoli, con ordinanza, aveva disposto la sospensione del provvedimento in virtù del principio di specialità. L’ordinanza era stata impugnata in cassazione perché secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto disporre un annullamento e non una sospensione della misura cautelare. Una tesi non condivisa dalla Cassazione che è partita dalla differenza tra regole riguardanti il mandato di arresto europeo e quelle contenute nei trattati in materia di estradizione. Nel primo caso, in modo analogo ma non identico alle regole proprie degli accordi di estradizione, la persona consegnata, in forza del principio di specialità (art. 27 della decisione quadro), non può essere sottoposta a un procedimento penale per reati commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli per i quali la persona è stata consegnata. Se questo è il principio, la decisione quadro pone, con l’articolo 27, 3° comma, alcune eccezioni a differenza di quanto previsto nella Convenzione europea di estradizione del 1957. Ora, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Leymann e Pustovarov (sentenza del 1° dicembre 2008, causa C-388/08) e dell’obbligo dell’interpretazione conforme sancito nel caso Pupino, la Cassazione ha ritenuto corretta la semplice sospensione della misura detentiva, ritenendo invece possibile lo svolgimento del procedimento penale perché la decisione quadro vieta, in forza del principio di specialità, forme di coercizione personale ma non il perseguimento penale.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale, mandato di arresto europeo | in data: 1 novembre 2011 |