Per combattere la corruzione nelle transazioni economiche internazionali l’Italia deve modificare le norme sulla prescrizione. Troppo brevi i termini per concludere i processi, che si concretizzano in una sostanziale impossibilità di punire i corrotti. Non solo. L’Italia deve anche modificare le regole sulla concussione che non può essere considerata come un’attenuante nei fenomeni corruttivi e permettere al corruttore di sfuggire alle proprie responsabilità. Lo scrive l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel rapporto sull’Italia divulgato a gennaio 2012 (49377261) e adottato per verificare lo stato di attuazione della Convenzione  sulla  lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997 (in vigore sul piano internazionale dal 15 febbraio 1999 e, per l’Italia, dal 15 febbraio 2001, con la legge di ratifica del 29 settembre 2000, n. 300). Per garantire l’attuazione di alcune norme della Convenzione è stato anche adottato il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione sia interna che internazionale.

L’Italia – precisa il working group costituito da 3 esperti che ha effettuato la verifica nel luglio 2011 – ha concluso indagini nei confronti di 60 indagati per casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (9 ancora sotto inchiesta), ma solo 3 società e 9 persone fisiche sono state sanzionate e tutte, però, solo attraverso il patteggiamento. Molti casi, invece, sono stati chiusi a causa della prescrizione. Questo perché i limiti di prescrizione troppo breve impediscono la conclusione di molti processi. A settembre 2011 nell’inchiesta Oil Company, un imputato è stato condannato, ma mentre pendeva l’appello è scattata la prescrizione a gennaio 2012.

L’Italia deve quindi modificare le norme su questo punto, oltre a prevedere sanzioni effettivamente dissuasive e strumenti più efficaci in maniera di revisione contabile. Indispensabile, poi, introdurre una normativa che assicuri protezione ai cosiddetti “whistleblower”, assicurando tutele su chi, dall’interno, segnala casi di corruzione. Il Working group ha evidenziato anche alcuni aspetti positivi come l’impiego del patteggiamento, il ricorso alla confisca utilizzata nei confronti di alcuni indagati nel caso del traffico d’armi con la Libia, nella vicenda Pirelli/Telecom, nel caso Cogim e Oil Company, la cooperazione con gli altri Stati parti alla Convenzione e la diffusione di buone prassi all’interno delle aziende. Durante la visita, le autorità italiane hanno segnalato che sono in corso indagini per altri 9 casi, uno dei quali riguardante la costruzione di un impianto di gas in Nigeria con continui contatti con le autorità di altri Stati (in testa gli Stati Uniti).

Scritto in: corruzione internazionale | in data: 2 marzo 2012 |
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Un quadro con poche luci e molte ombre. E’ quello disegnato dalla Commissione europea che il 6 giugno ha adottato un pacchetto di misure per fronteggiare la corruzione e ha fatto il punto sulla situazione all’interno dei Paesi membri. La piaga della corruzione costa all’economia Ue 120 miliardi di euro l’anno, che vuol dire l’1% del PIL dell’Unione europea. Necessaria, quindi, una svolta. Gli strumenti internazionali ci sono, ma gli Stati non sono rapidi nell’attuare in modo effettivo le regole internazionali. L’Italia certo non brilla: non ha ancora ratificato né la Convenzione di diritto penale, né quella di diritto civile  sulla corruzione, adottate dal Consiglio d’Europa.

Per rafforzare la lotta alla corruzione, la Commissione ha predisposto un nuovo sistema di monitoraggio (COM(2011)308, http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/308/1_EN_ACT_part1_v12[1].pdf): a partire dal 2013 Bruxelles pubblicherà la relazione anticorruzione, coordinandosi con gli altri organismi di controllo internazionale. In vista anche la partecipazione al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO).

Sul fronte dell’attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato gli Stati segnano il passo: solo Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Cipro, Portogallo, Finlandia e Regno Unito hanno trasposto l’atto correttamente (COM(2011) 309 (http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/309/1_EN_ACT_part1_v11.pdf). Altri Paesi, inclusa l’Italia, hanno una situazione a macchia di leopardo, con alcune norme recepite e altre recepite male o del tutto ignorate, che rendono difficile un effettivo contrasto alla corruzione nel settore privato.

Scritto in: corruzione internazionale | in data: 7 giugno 2011 |
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La lotta alla corruzione internazionale arranca e gli Stati non sono mobilitati in modo adeguato per combattere una piaga che è anche causa della mancata crescita economica in molti Paesi. Lo dice il Segretario generale dell’OCDE (l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Gurria nel rapporto annuale del 20 aprile 2011 (http://www.oecd.org/dataoecd/7/15/47628703.pdf) sullo stato di attuazione della Convenzione del 21 novembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che l’Italia ha ratificato con legge 29 settembre 2000 n. 300 e con il Dlgs 8 giugno 2001 n. 231, con il quale è stato introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della responsabilità delle persone giuridiche, poi esteso anche ad altri settori.

Nel rapporto si sottolinea che, nel 2010, solo in 5 Stati sui 38 Paesi che hanno ratificato la Convenzione, sono state imposte sanzioni a persone fisiche e giuridiche, malgrado ben 260 inchieste siano ancora aperte negli Stati membri. Dal 1999, 199 persone fisiche e 91 persone giuridiche sono state destinatarie di sanzioni conseguenza di condanne per corruzione transnazionale. Ma nella maggior parte degli Stati parti non sono mai state adottate sanzioni. Per quanto riguarda l’Italia sono state condannate 21 persone fisiche e 18 persone giuridiche. La visita annuale per l’Italia è fissata per dicembre 2011.

Scritto in: cooperazione giudiziaria penale, corruzione internazionale | in data: 27 aprile 2011 |
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Nei casi di corruzione internazionale sono applicabili le misure cautelari interdittive previste dall’articolo 322 bis del codice penale (modificato anche al fine di tenere conto della ratifica, con legge 3 agosto 2009 n. 116, della Convenzione Onu contro la corruzione), a patto però che non vi sia un coinvolgimento, nella fase di esecuzione delle misure, di organismi di uno Stato estero sui quali il giudice italiano non ha giurisdizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, nella sentenza n. 42701 depositata il 1° dicembre 2010 (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/42701_12_10.pdf) che ha ritenuto determinante, nell’interpretazione fornita, la necessità perseguita con il Dlgs 231/2001  sulla «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», di applicare sanzioni efficaci nella lotta alla corruzione internazionale. Alla Suprema corte aveva fatto ricorso la procura di Milano contro l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di applicare misure interdittive nei confronti di Eni e Saipem per i contratti stipulati con la compagnia petrolifera nigeriana. Spetta ora al tribunale di Milano disporre l’applicazione delle misure seguendo le indicazioni della Cassazione. Da verificare, invece, con quali modalità potranno essere applicate in concreto le misure in esame in uno Stato estero.

Scritto in: corruzione internazionale | in data: 9 dicembre 2010 |
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