L’Italia ha violato il diritto internazionale negando l’immunità dalla giurisdizione alla Germania nelle azioni avviate contro Berlino da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale e dichiarando l’esecutività di una sentenza greca su beni tedeschi in Italia. E’ la conclusione della Corte internazionale di giustizia che, con sentenza depositata oggi (http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf), ha chiarito l’operatività della regola consuetudinaria dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione anche nei casi in cui organi dello Stato agiscano violando norme di ius cogens.
La Germania si era rivolta alla Corte depositando un ricorso il 23 dicembre 2008 poiché sosteneva che l’Italia non aveva rispettato la regola di diritto internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione a causa di una prassi giurisprudenziale, avviata con il caso Ferrini e proseguita con la sentenza della Corte di cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 con la quale era stata affermata la responsabilità civile della Germania, condannata altresì al risarcimento dei danni ad alcune vittime deportate durante la seconda guerra mondiale. Dopo il ricorso della Germania, l’Italia aveva presentato la domanda riconvenzionale alla Corte dell’Aja che era stata giudicata irricevibile (2o luglio 2010, ordinanza n. 15977). Oggi la sentenza. Per la Corte, è da respingere la tesi sostenuta dalla difesa italiana secondo la quale alla Germania non andava concessa l’immunità dalla giurisdizione nei procedimenti relativi ai risarcimenti del danno per morte o lesione alla persona (articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità giurisdizionale degli Stati). Sia la prassi internazionale che quella interna – precisa la Corte – dimostrano che il diritto consuetudinario continua ad accordare l’immunità agli Stati per illeciti commessi sul territorio dello Stato del foro da forze armate o da altri organi dello Stato durante conflitti armati, come confermato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La stessa prassi, poi, prova che lo Stato non è privato dell’immunità per atti iure imperii anche se detti atti costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario. Senza dimenticare – prosegue la Corte – che, anche presumendo che i procedimenti interni riguardavano la violazione di norme di ius cogens da parte della Germania, la regola dell’immunità non deve essere limitata. Spetta adesso all’Italia adottare norme interne o scegliere metodi in grado di assicurare che le decisioni rese dai tribunali nazionali in contrasto con il diritto internazionale cessino di avere effetto. Con buona pace per le vittime.
Per la Corte internazionale di giustizia la sentenza del Tribunale amministrativo dell’organizzazione internazionale del lavoro depositata il 3 febbraio 2010, n. 2867 è valida. Con il parere consultivo reso il 1° febbraio 2012 (http://www.icj-cij.org/docket/files/146/16871.pdf), i giudici della Corte dell’Aja hanno riconosciuto la validità della pronuncia nella quale non vi erano errori essenziali, dopo aver accertato la propria competenza a pronunciarsi in base all’articolo XII dell’allegato allo Statuto del Tribunale amministrativo, dell’articolo 96 della Carta dell’Onu e dell’articolo 65 dello Statuto.
Alla Corte si era rivolto il Fondo internazionale sullo sviluppo agricolo alle prese con una controversia tra una dipendente a tempo determinato e i vertici del Fondo secondo i quali il contratto lavorativo era cessato e nulla era più dovuto alla dipendente. La donna si era rivolta al Tribunale amministrativo che, di fatto, con sentenza del 2010, le aveva dato ragione, condannando il Fondo al pagamento di alcune somme. Di qui la richiesta di parere alla Corte che ha ritenuto valido il giudizio del Tribunale amministrativo.
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Corte internazionale di giustizia | in data:
2 febbraio 2012 |
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ILO
Per impedire danni irreparabili la Corte internazionale di giustizia ha intimato a Cambogia e Thailandia di ritirare la presenza di propri militari dalla zona del tempio di Preah Vihear e di sospendere ogni atto armato.
Con ordinanza depositata oggi (http://www3.icj-cij.org/docket/files/151/16564.pdf), la Corte internazionale di giustizia ha di fatto accolto l’istanza della Cambogia che si era rivolta alla Corte dell’Aja chiedendo l’interpretazione della sentenza resa il 15 giugno 1962 con la quale i giudici internazionali avevano riconosciuto la sovranità della Cambogia sul tempio situato al confine con la Thailandia e l’adozione di misure provvisorie per impedire un aggravamento della situazione. La Corte ha accolto l’istanza sulle misure provvisorie dopo aver respinto la richiesta della Thailandia di cancellare la causa dal ruolo. Nei prossimi mesi la pronuncia sul merito.
Si veda il post del 3 maggio.
La Cambogia torna sulla questione del Tempio di Preah Vihear e chiede alla Corte internazionale di giustizia di interpretate la sentenza resa il 15 giugno 1962 con la quale la Corte aveva riconosciuto la sovranità della Cambogia sul tempio della discordia situato al confine con la Thailandia, nonché di disporre misure provvisorie per impedire un aggravamento della situazione tra Cambogia e Thailandia. Il ricorso è stato depositato il 28 aprile 2011 (http://www.icj-cij.org/docket/files/151/16471.pdf). Gli scontri tra i due Paesi, malgrado la pronuncia della Corte e la dichiarazione dell’Unesco che nel 2008 ha attribuito lo status di patrimonio mondiale dell’umanità al tempio, sono ripresi con forza nel febbraio 2011 e agli inizi di aprile con morti e molti cittadini cambogiani costretti alla fuga.
Accolta l’eccezione preliminare presentata dalla Russia sull’assenza di giurisdizione della Corte nel ricorso della Georgia contro Mosca sull’applicazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (http://www.icj-cij.org/docket/files/140/16398.pdf). La Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1° aprile 2011, ha deciso che, pur in presenza di una controversia tra i due Stati, la Corte non può pronunciarsi per mancanza di giurisdizione (hanno votato a favore di questo verdetto 10 giudici, contrari 6). Alla Corte si era rivolta la Georgia che accusava la Russia sia di un uso illecito della forza durante la guerra del 2008 sia di atti di pulizia etnica nei confronti dei ribelli. Per la Corte internazionale di giustizia se è vero che sussisteva una controversia tra i due Stati, è anche vero che la Georgia non ha agito secondo quanto previsto dall’articolo 22 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata a New York il 21 dicembre 1965, norma sulla quale era fondata la giurisdizione della Corte dell’Aja. Secondo questa disposizione ogni controversia sull’interpretazione e sull’applicazione della Convenzione “che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla Convenzione” può essere portata dinanzi alla Corte internazionale di giustizia a richiesta di una delle parti alla controversia. Nel caso del ricorso della Georgia – precisa la Corte – i due Stati non hanno provato a risolvere la controversia con negoziati che, in realtà, si erano svolti prima del 9 agosto 2008, e quindi in epoca antecedente rispetto agli episodi di pulizia etnica che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione. E’ invece necessario – osservano i giudici internazionali – che l’oggetto dei negoziati riguardi lo stesso oggetto della controversia per la quale lo Stato ricorre all’Aja. Non ha convinto la Corte, poi, la tesi della Georgia che sosteneva di aver cercato un negoziato con la Russia, ma quest’ultima aveva respinto ogni forma di trattativa. Di qui la mancanza di giurisdizione, con una conclusione che certo rende molto difficile che, in futuro, le controversie la cui giurisdizione sia fondata su convenzioni a tutela dei diritti umani che hanno norme analoghe a quelle del trattato sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione, arrivino all’Aja.
La sentenza del 1° aprile 2011 fa cessare ogni effetto alle misure provvisorie concesse dalla Corte con ordinanza del 15 ottobre 2008.
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Corte internazionale di giustizia,
pulizia etnica | in data:
3 aprile 2011 |
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Georgia //
Russia
Accordate al Costa Rica, seppure in parte rispetto alle richieste, misure provvisorie idonee ad assicurare la tutela delle zone umide situate nel territorio al centro della controversia tra Costa Rica v. Nicaragua (Certe attività condotte dal Nicaragua nella regione transfrontaliera). Lo ha deciso la Corte internazionale di giustizia che, con ordinanza depositata l’8 marzo (http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16324.pdf) ha stabilito non solo che entrambe le parti devono astenersi da inviare o mantenere sul territorio controverso personale militare, civile e di polizia fino a quando la Corte non avrà deciso nel merito, ma che il Costa Rica può inviare personale civile incaricato di proteggere l’ambiente nel territorio con il solo obiettivo di evitare un pregiudizio irreparabile alle zone umide, consultandosi però con il Segretariato della Convenzione di Ramsar e notificando ogni azione al Nicaragua. Respinta invece la richiesta del Costa Rica che chiedeva alla Corte di imporre al Nicaragua di sospendere ogni attività di sfruttamento e di dragaggio del fiume San Juan adiacente alla zona di territorio controversa perché queste attività rischiavano – secondo il Costa Rica – di causare un pregiudizio irreparabile all’ambiente. La Corte non ha condiviso questa posizione perché il Costa Rica non ha dimostrato il carattere imminente e irreparabile dell’eventuale pregiudizio.
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confini,
Corte internazionale di giustizia | in data:
15 marzo 2011 |
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misure provvisorie
La Corte internazionale di giustizia dà ragione alla Guinea. Nella sentenza depositata il 30 novembre, relativa alla controversia tra Repubblica di Guinea e Repubblica democratica del Congo (http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf), l’organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, competente a risolvere controversie tra Stati, ha accertato che il Congo ha commesso diverse violazioni del diritto internazionale. In particolare, per la Corte, la decisione delle autorità congolesi di espellere Diallo, un uomo d’affari della Guinea con alcune società in Congo, arrestato con l’accusa di aver turbato la stabilità economica dello Stato, costituisce una violazione dell’articolo 13 del Patto sui diritti civili e politici e dell’articolo 14 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, anche perché al cittadino era stato impedito di ricorrere in sede giurisdizionale, con la conseguenza che non vi è stata una verifica da parte dell’autorità giudiziaria del provvedimento di espulsione. Inoltre, per la Corte, il Congo ha sottoposto l’uomo d’affari a una detenzione arbitraria, oltre ad aver violato l’articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Entro sei mesi, il Congo e la Guinea dovranno cercare un’intesa per l’indennizzo che la Corte ha accordato alla Guinea. In caso contrario si pronunceranno nuovamente i giudici dell’Aja.
Ps. Con sentenza sulle eccezioni preliminari del 24 maggio 2007 la Corte si era pronunciata sull’esercizio del diritto alla protezione diplomatica da parte della Repubblica di Guinea.
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Corte internazionale di giustizia | in data:
30 novembre 2010 |
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diritto consolare //
espulsione
Più tempo per il deposito delle memorie scritte nella controversia tra Belgio e Svizzera relativa all’applicazione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte internazionale di giustizia, con ordinanza del 10 agosto 2010 (http://www.icj-cij.org/docket/files/145/16064.pdf), ha deciso, su istanza del Belgio, di rinviare al 23 novembre 2010 il termine per il deposito della memoria belga e al 24 ottobre 2011 il termine per la contromemoria svizzera.
Ps. Ringrazio per la segnalazione Federico Garau e rinvio per ulteriori approfondimenti al suo blog http://conflictuslegum.blogspot.com/
La proclamazione d’indipendenza del Kosovo dalla Serbia – avvenuta il 17 febbraio 2008 - non è illegale e le autorità kossovare non hanno violato il diritto internazionale. Lo ha messo nero su bianco la Corte internazionale di giustizia nel parere depositato il 22 luglio http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf. Il provvedimento, non vincolante, condiviso da 10 giudici con 4 contrari, segna una tappa fondamentale e certo un punto di non ritorno nel futuro del Kosovo. Che porta dritto a un rafforzamento della posizione di Pristina su Belgrado e che costituisce anche una vittoria degli Stati Uniti e di alcuni Paesi Ue. Sconfitta la Russia che si è sempre opposta al riconoscimento del Kosovo ritenendo illegale la proclamazione d’indipendenza. Ad oggi, sono 69 gli Stati che hanno riconosciuto il Kosovo, inclusa l’Italia.
Per la Corte internazionale di giustizia, il cui parere era stato richiesto dall’Assemblea generale l’8 ottobre 2008, la dichiarazione unilaterale d’indipendenza non è vietata da norme di diritto internazionale generale né dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1244. Respinta anche la posizione di alcuni Stati (29 quelli intervenuti nel procedimento) secondo i quali il divieto relativo alla dichiarazione unilaterale d’indipendenza sarebbe implicito nel principio del rispetto all’integrità territoriale degli Stati che, invece, per la Corte, non prevede una simile proibizione ed è confinato alle relazioni tra Stati. La Corte, quindi, ha ritenuto non contraria al diritto internazionale la proclamazione d’indipendenza del Kosovo, ma non ha analizzato le questioni relative ai requisiti necessari per la costituzione di uno Stato come soggetto di diritto internazionale, tenendo a precisare la differenza tra la proclamazione unilaterale del Kosovo e quelle realizzatesi in altre occasioni (Rhodesia, Repubblica Turca di Cipro del Nord e Srpska) con modalità contrarie al diritto internazionale per violazione di alcune norme di ius cogens, ma non per il carattere unilaterale delle dichiarazioni.
Tutto da verificare, adesso, l’effetto domino che il parere della Corte potrà avere su altre zone a rischio secessione come l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia in Georgia, o per la Transdniestria in Moldova. Passando per i Paesi Baschi e il Kurdistan che potrebbe rivendicare una volta per tutte l’indipendenza, malgrado il no della Turchia. Senza dimenticare che la Corte dell’Aja dovrà anche pronunciarsi sul ricorso della Georgia contro la Russia.
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Corte internazionale di giustizia | in data:
23 luglio 2010 |
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kosovo //
secessione
La Corte internazionale di giustizia ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale presentata dall’Italia nell’ambito della controversia con la Germania riguardante l’immunità dalla giurisdizione degli Stati. Per la Corte, che ha depositato l’ordinanza il 20 luglio 15977, nel presentare la domanda riconvenzionale l’Italia non ha rispettato le condizioni previste dall’articolo 80 del Regolamento della stessa Corte. La domanda italiana s’inserisce nell’azione avviata il 23 dicembre 2008 dalla Germania contro l’Italia, accusata di non aver rispettato le regole di diritto internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione a causa di una prassi giurisprudenziale, avviata con il caso Ferrini e proseguita con la sentenza della Corte di cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 con la quale è stata affermata la responsabilità civile della Germania, condannata altresì al risarcimento dei danni ad alcune vittime deportate durante la seconda guerra mondiale. Dopo il ricorso della Germania, l’Italia aveva presentato la domanda riconvenzionale alla Corte dell’Aja che però l’ha giudicata irricevibile.