Indicare in un contratto di credito al consumo un tasso di interesse annuo inferiore a quello effettivo è una pratica commerciale sleale perché ingannevole. Spetta, però, agli Stati decidere se la clausola abusiva comporta la nullità dell’intero contratto o unicamente della parte contraria ai diritti del consumatore. Lo ha detto la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 15 marzo (C-453/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120442&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81377). E’ vero che la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori recepita in Italia con Dlgs n. 52/1996, abrogato dal n. 206/2005, contenente il codice del consumo, punta a tutelare i consumatori parte debole del contratto, ma questo con l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio tra le parti. Dalla direttiva, quindi, non deriva un’automatica nullità dell’intero contratto anche perché la posizione del consumatore “non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto”. Detto questo, però, la Corte ammette che gli Stati possano predisporre una maggiore tutela del consumatore e stabiliscano la nullità totale del contratto.
Scritto in:
diritti dei consumatori | in data:
19 marzo 2012 |
Nuove norme per aumentare il livello di fiducia dei consumatori nel mercato unico e procedere a uniformare le legislazioni degli Stati membri, evitando frammentazioni nel quadro normativo Ue dovute alle scelte passate che hanno spinto verso un’armonizzazione minima. Con la direttiva 2011/83 del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori che modifica le quattro precedenti direttive (pubblicata nella GUUE L 304, del 22 novembre 2011, p. 64 ss., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:IT:PDF), l’Unione europea sceglie un nuovo approccio accantonando una scelta al ribasso che aveva condotto a direttive volte a prevedere obblighi per gli Stati limitati al rispetto di una soglia minima per procedere, invece, con l’attuale direttiva, a un’effettiva uniformità delle norme interne. Il legislatore nazionale, quindi, oltre a dover recepire la direttiva entro il 13 dicembre 2013, dovrà procedere a eliminare ogni disposizione nazionale divergente, di qualunque tipo. Con un occhio particolare alla tutela dei diritti nei casi di vendite internazionali online. In questa direzione, la direttiva fissa un più ampio diritto di recesso senza motivazione e senza costi. Assicurata, inoltre, una protezione con maggiori informazioni per agli acquirenti sin dalla fase precontrattuale, anche se dall’ambito di applicazione della direttiva restano fuori ancora troppi settori, dai contratti per i servizi sociali a quelli in materia di assistenza sanitaria passando per il trasferimento di beni immobili.
Scritto in:
diritti dei consumatori | in data:
22 novembre 2011 |