Troppi i casi di violenza contro le donne all’interno delle mura domestiche. Lo scrive il Relatore speciale dell’Onu per la violenza contro le donne Rashida Manjioo che ha concluso la sua visita in Italia il 26 gennaio (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11784&LangID=E). Il rapporto sarà presentato a Ginevra a giugno 2012 ma, intanto, dopo le visite a Roma, Milano, Bologna e Napoli emergono più ombre che luci. “La violenza domestica – ha dichiarato il relatore speciale – risulta essere la forma di violenza più pervasiva che continua a colpire le donne in tutto il Paese”. Nel 2006 sono state 101 le donne uccise dal proprio partner, balzate a 127 nel 2010. Eppure non sempre le violenze familiari sono percepite come reato. Difficile anche la situazione delle donne che vivono nei campi rom e sono spesso reticenti a rivolgersi a strutture sanitarie. Dato positivo: la legge contro lo stalking e i piani nazionali di inclusione delle donne nel mondo del lavoro. Ma gli sforzi devono proseguire e la crisi economica non può costituire un alibi per ridurre le risorse nel settore della tutela delle donne.
Scritto in:
diritti delle donne | in data:
29 gennaio 2012 |
I permessi genitoriali previsti da un ordinamento nazionale devono essere concessi con le stesse modalità a uomini e donne. In caso contrario, lo Stato commette una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell’articolo 14 che vieta ogni discriminazione sulla base del sesso. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza depositata il 7 ottobre (Markin contro Russia, n. 30078/06, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=56&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=60573080&skin=hudoc-en) ha condannato la Russia le cui autorità nazionali avevano negato a un militare, padre di tre bambini che si era separato dalla moglie, un congedo per motivi familiari. Prima di tutto, la Corte di Strasburgo ha respinto le eccezioni di irricevibilità avanzate da Mosca, sottolineando che i congedi familiari «coinvolgono una questione importante di interesse generale che la Corte non ha ancora esaminato». E’ vero – osserva la Corte – che l’articolo 8 non riconosce un diritto ai permessi per motivi familiari, ma una volta che gli ordinamenti nazionali li hanno previsti devono garantire una parità di trattamento tra uomini e donne anche perché gli Stati non possono più perpetuare un’antica ripartizione di ruoli tra madre e padre che è in chiaro contrasto con l’evoluzione dei costumi sociali. Unica differenza di trattamento concessa è quella giustificata da ragioni biologiche.
Accertato poi che la legislazione russa procura una discriminazione nei confronti di un gran numero di persone, i giudici internazionali, in forza dell’articolo 46, hanno stabilito «that general measures at national level would be desirable to ensure effective protection against discrimination in accordance with the guarantees of Article 14 of the Convention in conjunction with Article 8. In this connection, the Court would recommend that the respondent Government take measures, under the supervision of the Committee of Ministers, with a view to amending section 11 § 3 of the Military Service Act and the Regulations on military service, enacted by Presidential Decree No. 1237 on 16 September 1999, to take account of the principles enunciated in the present judgment with a view to putting an end to the discrimination against male military personnel as far as their entitlement to parental leave is concerned».
Ps. si veda su una questione analoga il precedente post relativo a una sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea.
Scritto in:
CEDU,
diritti delle donne | in data:
15 ottobre 2010 |
Parole Chiave: //
permessi familiari
Le donne a rischio di maltrattamenti nel Paese di origine, nel quale il ruolo della donna segue parametri non in linea con il rispetto dei diritti dell’uomo, non possono essere espulse da un Paese parte alla Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Lo ha deciso la Corte europea nella sentenza del 20 luglio 2010 (N. contro Svezia, ricorso n. 23505/09, http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN) nella quale la Corte ha affermato che se la Svezia procedesse all’espulsione di una donna afgana, vissuta in Svezia, violerebbe l’articolo 3 della Convenzione. La semplice circostanza di aver vissuto in un Paese occidentale e aver cercato di ottenere il divorzio potrebbe determinare gravi conseguenze al ritorno della donna nel Paese islamico. Pertanto, l’espulsione non va eseguita.
Scritto in:
CEDU,
diritti delle donne | in data:
25 luglio 2010 |
Parole Chiave: //
espulsione