Ancora nulla di fatto: nessuno è sotto processo per le morti durante l’attacco alla Freedom flottiglia e nessuno ha risarcito i familiari. E’ quanto ha constatato il Consiglio per i diritti umani dell’Onu che ha divulgato un documento sullo stato di attuazione della risoluzione del Consiglio n. 17/10 relativa alla relazione del panel di esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i diritti umani sugli incidenti relativi alla nave Mavi Marmara e alla Freedom flottiglia di aiuti umanitari diretta verso Gaza, avvenuti il 31 maggio 2010. In pratica, si constata nel documento dell’8 maggio (A/HRC/20/3/Rev.1HRC), da un lato la Turchia ha mostrato la ferma intenzione di non riallacciare i rapporti con Israele fino a quando non saranno riparati i danni provocati e presentate scuse ufficiali dal Governo di Tel Aviv, dall’altro lato Israele ha sì nominato una Public Commission ma in pratica le indagini non procedono e alcuni beni sequestrati rimangono nelle mani israeliane. La Turchia, poi, contesta le conclusioni sulla legalità del blocco imposto da Israele.

Si vedano i post del 25 luglio 2010 e del 5 settembre 2011.

Scritto in: Controversie internazionali, diritti umani | in data: 19 maggio 2012 |
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Tortura, detenzioni arbitrarie, violazione dei diritti umani. Non in Paesi lontani ancora alle prese con la ricerca della democrazia ma nel cuore dell’Europa. E’ il quadro disegnato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo che, nella riunione dell’8 maggio, ha approvato il rapporto del 3 maggio sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della Cia  (relatore Hélène Flutre, 900932en). Lo spazio aereo dell’Unione europea è stato lo scenario in cui si è verificato, in modo sistematico, il piano delle extraordinary renditions, con gli Stati membri che, malgrado l’obbligo di rispettare i diritti umani anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali, hanno violato una lunga serie di diritti umani. Non solo. Poche le indagini, continue le mosse delle autorità nazionali che si sono trincerate dietro il segreto di Stato con il mancato rispetto dell’obbligo positivo imposto dal diritto internazionale di investigare sulle violazioni dei diritti umani. Necessario – scrive la commissione dell’europarlamento – un intervento delle istituzioni Ue, soprattutto della Commissione europea che deve verificare anche la violazione delle regole in materia di asilo.

Si vedano i post del 10 settembre 2011, del 17 ottobre e del 20 ottobre del 2010.

Scritto in: consegne straordinarie, diritti umani | in data: 10 maggio 2012 |

Il Consiglio per i diritti umani ha analizzato, nella 19esima sessione conclusa il 23 marzo, lo studio dell’Alto commissario sui diritti umani relativo al rapporto tra ambiente e diritti dell’uomo (A/HRC/19/34, A-HRC-19-34_en). Dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 il legame tra questi due ambiti è divenuto sempre più stretto: un ambiente salubre – precisa lo studio – è essenziale a garantire il pieno rispetto dei diritti dell’uomo. Necessario però individuare meccanismi che permettano di collegare ambiente e diritti dell’uomo, nonché strumenti che rafforzino l’azionabilità di diritti funzionali alla tutela dell’ambiente dinanzi ad organi internazionali e regionali preposti alla salvaguardia dei diritti dell’uomo. Notevoli passi avanti in questa direzione sono stati intrapresi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il Consiglio, nella riunione conclusiva del 23 marzo, ha deciso di indicare un esperto indipendente su questo tema.

Scritto in: ambiente, diritti umani | in data: 29 marzo 2012 |

 Diritti calpestati e impegni internazionali dimenticati. La situazione nelle carceri diventa ogni giorno più drammatica e l’Italia rischia di allontanarsi sempre di più da standard di detenzione conformi ai diritti umani.

Uno scenario che risulta non solo da rapporti internazionali ma anche da studi interni e, in particolare, dal rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per i migranti in Italia pubblicato il 6 marzo 2012 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Uno studio dedicato al giurista Antonio Cassese scomparso pochi mesi fa. Un ricordo dovuto: è stato proprio grazie ad Antonio Cassese, professore di diritto internazionale e Presidente per lungo tempo del Tribunale penale internazionale per i crimini nell’ex Iugoslavia e poi del Tribunale speciale per il Libano e prima ancora Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che è stato possibile precisare sul piano internazionale la nozione di trattamenti inumani e degradanti (http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf).

Nello studio, la Commissione fa il punto sull’agghiacciante situazione nelle carceri italiane. Non sembra bastare nulla per rimediare alla situazione di degrado. Condanne a ripetizione dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rapporti di organismi internazionali sul sovraffollamento delle carceri non degne di un Paese civile. Nulla cambia. Il legislatore poi è in ritardo anni luce sul pieno rispetto dei diritti anche sul piano formale. Dimenticando che, per esempio, nel codice penale italiano continua a mancare il reato di tortura, situazione che di frequente impedisce la punizione di colpevoli che pure, di fronte a comportamenti equiparabili alla tortura, la fanno franca. E’ recente il caso di alcuni agenti di polizia penitenziaria – si osserva nel rapporto – assolti del Tribunale di Asti con sentenza depositata il 7 febbraio 2012 proprio a causa dell’assenza di norme che prevedono il reato di tortura.

Dai dati del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) aggiornati al 29 febbraio 2012, risulta che i detenuti in Italia sono 66.832 a fronte di una capienza regolamentare dei 206 istituti di pena di 45.742 posti. La regione con più detenuti è la Lombardia (9.388 a fronte di 5.384 posti regolamentari in 19 istituti), cui segue la Campania (8.034, nonostante la capienza prevista si fermi a 5.793 posti divisi in 17 case circondariali). In Puglia i detenuti sono 4.520 (dovrebbero essere 2.463 per 11 istituti). Tutto da verificare l’impatto della legge n. 9 del 17 febbraio 2012 che dovrebbe attenuare, ma certo non risolvere, il problema del sovraffollamento carcerario limitando l’uso del sistema delle porte girevoli. Da non dimenticare, poi, che la Corte suprema americana (sentenza del 23 maggio 2011, Plata contro Brown) e la Corte costituzionale tedesca con sentenza del 22 febbraio 2011 hanno dichiarato che in alcuni casi uno Stato deve rinunciare all’esecuzione della pena in carcere se non si è in grado di assicurare il rispetto della dignità umana.

Il rapporto si occupa, in modo specifico, anche del problema della custodia cautelare in carcere, degli effetti sul sistema penitenziario della legislazione sull’immigrazione irregolare, della carcerazione di detenuti tossicodipendenti, dell’impatto della ex Cirielli del 2005, con i connessi inasprimenti di pena e lo scarso utilizzo di misure alternative. Drammatica la situazione dei Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) e dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) difficilmente accessibili anche dalla stampa. Con la conseguenza che i migranti vengono inghiottiti in un buco nero con controlli pressoché inesistenti. Con buona pace del diritto alla dignità umana per ogni individuo.

Scritto in: diritti umani, tortura | in data: 11 marzo 2012 |
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Un uso eccessivo del segreto di Stato che in molte occasioni è servito a coprire abusi, gravi violazioni dei diritti umani ed episodi di tortura. Con due buchi neri che pesano sulla comunità internazionale come macigni: le detenzioni di presunti terroristi in prigioni segrete della Cia, accompagnate dalla pratica delle extraordinary renditions e le blacklist del Consiglio di sicurezza e dell’Unione europea. Che non hanno esitato a sacrificare le regole del diritto per la lotta al terrorismo. Con risultati tutti da verificare. Ancora una volta, prova a sensibilizzare Governi e opinione pubblica, il relatore speciale Dick Marty che ha consegnato all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il Rapporto sull’abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale, mettendo in risalto le difficoltà dei parlamenti di vari Stati a ottenere informazioni su pratiche non corrette (State secrecy_MartyE). L’Assemblea parlamentare, il 7 settembre, ha adottato un progetto di risoluzione, che difficilmente sposterà le posizioni dei Governi coinvolti che non vogliono portare alla luce e fare chiarezza su molti episodi oscuri. Solo la magistratura ci ha provato: in Italia con il caso Abu Omar e in Germania, le cui autorità giudiziarie si sono però dovute fermare di fronte alla scarsa collaborazione delle autorità Usa. Un’eredità dell’11 settembre 2001 che dopo dieci anni dovrebbe essere rimossa.

Scritto in: blacklist, diritti umani, terrorismo internazionale | in data: 10 settembre 2011 |

Un rapporto che doveva mettere d’accordo tutti e che invece riacutizza lo scontro tra Israele e Turchia. Il 2 settembre è stato presentato al Segretario generale dell’Onu Ban Ki Moon la relazione del panel di esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i diritti umani sugli incidenti relativi alla nave Mavi Marmara e alla Freedom flottiglia di aiuti umanitari diretta verso Gaza, avvenuti il 31 maggio 2010 ( http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf). La flottiglia, in missione umanitaria, secondo gli attivisti – per fornire armi secondo Israele – aveva cercato di infrangere il blocco navale imposto dal Governo israeliano per ragioni di sicurezza. In acque internazionali, Israele aveva agito con l’uso della forza provocando la morte di 9 cittadini turchi. Nel rapporto si afferma che l’azione di Tel Aviv è stata corretta dal punto di vita giuridico, proprio per le esigenze di sicurezza nazionale invocate da Israele, ma che l’uso della forza è stato “eccessivo e irragionevole”. Al tempo stesso, però, la flottiglia ha agito in modo imprudente. Un colpo al cerchio e uno alla botte, con l’ago della bilancia che pende però a favore di Israele e che ha inasprito gli animi a Istanbul: il Governo turco pretende, infatti, una riparazione ed è pronto ad agire dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

si veda il post del 25 luglio 2010.

Scritto in: Controversie internazionali, diritti umani | in data: 5 settembre 2011 |

Per la prima volta, il Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha approvato, il 16 giugno 2011,  le linee guida sull’obbligo delle imprese multinazionali di rispettare i diritti umani, che puntano a individuare gli strumenti per evitare impatti negativi dovuti alla crescita economica indiscriminata. I principi sono stati elaborati dal rappresentante speciale per i diritti umani e le imprese multinazionali John Ruggie dopo una consultazione che ha coinvolto soggetti da tutto il mondo. Principio base del rapporto finale del 21 marzo (http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf), l’obbligo degli Stati che ospitano imprese multinazionali e industrie di proteggere i diritti umani e non sacrificarli alla crescita economica. In caso di violazioni dei diritti umani, le autorità nazionali hanno l’obbligo di intervenire e sanzionare gli abusi, garantendo un’adeguata riparazione e favorendo l’accesso alla giustizia. Alle imprese multinazionali è chiesta una dichiarazione nella quale i vertici dell’azienda s’impegnano a rispettare le linee guida.

Scritto in: diritti umani | in data: 26 giugno 2011 |
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Le donne cecene cercano giustizia. E provano a rompere il silenzio che ormai le circonda seguendo la strada per Strasburgo. E’ rimasta solo la Corte europea dei diritti dell’uomo a fare luce sulle sparizioni forzate di tanti giovani ceceni. Un’intera generazione. Ragazzi di appena 20 anni che padri, madri, giovani mogli hanno visto scomparire dalle proprie case nel cuore della notte. O per strada alla luce del giorno. Senza nessun colpevole. Anche oggi, da Strasburgo, sono arrivate due nuove condanne alla Russia (caso Dudarovy contro Russia, ricorso n. 5382/07 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=18&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=66344637&skin=hudoc-en, e Nasukahnovy contro Russia, ricorso n. 1572/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=17&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=66344637&skin=hudoc-en) per violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea che riconosce il diritto alla vita, dell’articolo 3 che vieta i trattamenti disumani e degradanti, dell’articolo 5 sul diritto alla libertà personale e dell’articolo 13 che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Tre giovani erano scomparsi dopo essere stati prelevati, nel 2002, da uomini in uniforme, dalle proprie case in Cecenia. Poi il solito scenario e la solita drammatica trafila: richiesta di notizie alle autorità, nessuna risposta, apertura di inchieste farsa.  Dopo qualche giorno erano stati trovati i cadaveri di due giovani. Nessuna giustizia sul piano interno. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha condannato la Russia anche per violazione dell’articolo 2. La circostanza che gli uomini piombati nelle case dei ricorrenti avessero oltrepassato tutti i posti di blocco senza essere mai fermati, malgrado il coprifuoco, che avessero viaggiato su un veicolo militare, ha portato la Corte a concludere che si trattava di agenti dello Stato che conducevano operazioni speciali di sicurezza. La Russia, poi, non ha svolto alcuna indagine effettiva.

La Corte ha concesso 60.000 euro ai ricorrenti del caso Dudarovy e 100.000  a quelli del caso Nasukhanovy per i danni morali subiti. Poca cosa. Molto più importante è che, almeno grazie alla Corte, si rimuove il silenzio su fatti su cui nessun altro organo internazionale prova a fare luce.

Scritto in: CEDU, diritti umani | in data: 10 febbraio 2011 |

L’Unione europea ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Convention.aspx). Il Trattato, il primo sui diritti umani ratificato dall’Ue nel suo insieme, stabilisce norme minime per garantire che ogni persona possa partecipare attivamente alla vita sociale ed economica imponendo agli Stati l’eliminazione di ogni barriera e la rimozione di ogni forma di discriminazione. Inoltre, il Trattato ha predisposto un sistema di controllo, con il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che verifica le eventuali lacune a livello statale, formulando raccomandazioni agli Stati per assicurare il pieno rispetto della Convenzione.

La Convenzione è stata ratificata da 96 Stati (si arriva a 97 con l’UE), inclusi 16 Paesi Ue, tra i quali l’Italia che ha proceduto alla ratifica con legge 3 marzo 2009 n. 18  con la quale ha ratificato anche il Protocollo e ha istituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09018l.htm).

La versione italiana della Convenzione è disponibile nel sito onu http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf.

Scritto in: diritti umani | in data: 5 gennaio 2011 |
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Gi Stati membri iniziano a delineare, tramite gli interventi degli organi giurisdizionali, i limiti di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona. Ultima, in ordine di tempo, è stata la Corte amministrativa inglese che, con sentenza del 29 novembre 2010 (EWHC 3110, http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2010/3110.html), ha chiarito che, in base all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali Ue, tale atto si applica solo nei casi in cui venga in rilievo l’attuazione del diritto Ue, oltre a precisare che secondo l’articolo 52, comma 3 il significato e la portata dei diritti della Carta se «corrispondenti a  quelli garantiti dalla Convenzione… sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione». La pronuncia della Corte è il risultato di un ricorso di due cittadini statunitensi, condannati a morte negli Usa, che avevano impugnato la decisione delle autorità inglesi le quali si erano rifiutate di bloccare l’esportazione del pentothal, l’anestetico impiegato in Usa prima dell’esecuzione capitale (si veda il post del 27 dicembre per quanto riguarda l’Italia). La Corte inglese, che ha respinto il ricorso, dopo aver stabilito l’inapplicabilità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per l’assenza di ogni contatto della vicenda oggetto del ricorso con la giurisdizione territoriale del Regno Unito, ha anche precisato che la Carta di Nizza non poteva essere applicata proprio perché non si trattava di un caso relativo all’attuazione del diritto Ue. I giudici inglesi, inoltre, hanno anche osservato che l’articolo 52 della Carta laddove stabilisce che i diritti in essa contenuti se corrispondenti a quelli della Convenzione hanno la stessa portata e significato dell’atto del Consiglio d’Europa intende riferirsi non solo al loro contenuto, ma anche all’ambito di applicazione ratione personae dei diritti. E’ vero, riconosce la Corte, che la Carta non ha limiti applicativi simili a quelli contenuti nell’articolo 1 della Convenzione europea, ma essa non può essere applicata se non nei limiti stabiliti dalla Convenzione.

Sui limiti di applicazione della Carta, in precedenza, era intervenuta anche la Corte costituzionale italiana che, con la sentenza n. 138/2010 depositata il 15 aprile 2010, oltre a dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità relativa al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha richiamato l’articolo 51 della Carta e quindi l’attuazione circoscritta al solo diritto Ue, precisando che  l’articolo 9, laddove riconosce il diritto di sposarsi, rinvia alle legislazioni nazionali alle quali spetta disciplinarne l’esercizio.

Sulla Carta Ue, poi, la parola spetta alla Corte di giustizia il cui intervento in via pregiudiziale è stato invocato dalla Court of Appeal inglese (Civil Division) che il 18 agosto 2010 ha depositato un rinvio pregiudiziale (c_27420101009it00210022) chiedendo ai giudici Ue di precisare se una decisione adottata da uno Stato membro in base al regolamento Dublino rientri nell’ambito di applicazione del diritto Ue ai fini dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali. I giudici di Lussemburgo dovranno anche chiarire se la protezione accordata in base al regolamento, tenendo conto dei diritti attribuiti dalla Carta dei diritti fondamentali, sia più ampia della protezione prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.