I processi durati troppo a lungo dinanzi ai tribunali nazionali per questioni relative alla determinazione e alla liquidazione di un assegno di invalidità comportano sempre un pregiudizio importante. Di conseguenza, le vittime possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo senza che lo Stato chiamato in causa possa bloccare il ricorso eccependo l’assenza di un pregiudizio importante. E’ quanto risulta dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo depositata il 24 aprile (De Ieso contro Italia, n. 34383/02, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=34383/02&sessionid=93183130&skin=hudoc-en) con la quale la Corte ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un uomo che si era rivolto ai tribunali nazionali per vedersi riconoscere l’assegno di invalidità. Il procedimento era durato 10 anni e due mesi per due gradi di giudizio: la Corte di appello alla quale si era rivolta la vittima in base alla legge Pinto gli aveva liquidato 2.582 euro, somma considerata insufficiente a indennizzare i danni morali subiti. Di qui l’azione alla Corte europea che ha constatato la violazione dell’articolo 6, la sussistenza di un pregiudizio importante concedendo, anche per l’esiguità dell’importo liquidato in base alla legge Pinto da parte dei tribunali nazionali, la somma di 1.900 euro per i danni non patrimoniali e di 2.000 euro per le spese sostenute.

Scritto in: CEDU, durata dei processi | in data: 25 aprile 2012 |
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia (sezione seconda) ha ordinato con sentenza n. 214 del 9 febbraio 2012 (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201101381/Provvedimenti/201200214_01.XML, analoga alla n. 213/2012), la disapplicazione immediata dell’articolo 3, comma 7 della legge Pinto che condiziona gli indennizzi alle vittime di processi troppo lunghi alla presenza in bilancio di risorse disponibili. Un limite incompatibile con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretata dalla Corte di Strasburgo e che va disapplicato direttamente, senza rimessione della questione alla Corte costituzionale. Con la conseguenza che l’amministrazione è obbligata a effettuare le variazioni di bilancio necessarie a reperire i fondi sufficienti al pagamento degli indennizzi come stabilito dalla Corte europea nei casi Cocchiarella e Gaglione (sentenze del 21 dicembre 2010).

L’azione dinanzi al Tar contro il Ministero dell’economia e il ministero della giustizia era stata avviata da un cittadino vittima di un processo civile troppo lungo. Si era così rivolto alla Corte di appello competente che gli aveva dato ragione su tutta la linea condannando il Ministero della giustizia a pagare 5.600 euro. Il decreto era passato in giudicato ma la vittima non aveva ottenuto nulla. Di qui il ricorso al Tar che gli ha dato ragione, rafforzando l’incidenza delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla legislazione interna. Chiarito che il provvedimento giudiziario che dispone l’indennizzo può essere oggetto di un procedimento di ottemperanza dinanzi al Tar anche se non ha la forma della sentenza, i giudici amministrativi si sono soffermati sui rapporti tra Convenzione, come interpretata dalla Corte europea, e legge Pinto. La vittima del processo troppo lungo non era riuscita ad ottenere l’indennizzo che le spettava malgrado fossero decorsi 6 mesi dalla pronuncia, periodo che la Corte europea ha considerato come intervallo accettabile per liquidare gli importi ai ricorrenti. Di conseguenza – osservano i giudici amministrativi – l’articolo 3, comma 7 della legge 89/2001, che pone il vincolo delle risorse disponibili fissate in sede di bilancio per versare le somme dovute alle vittime, deve essere disapplicato. Pertanto, “l’amministrazione è obbligata a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento degli indennizzi”. Non solo. Per quantificare il danno derivante dai ritardi su base equitativa, il Tar aderisce alla decisione della Corte europea nel caso Cocchiarella con la quale i giudici di Strasburgo hanno stabilito che deve essere attribuita una somma di 100 euro per ogni mese di ritardo nella liquidazione dell’indennizzo rispetto al forfait previsto nella sentenza Gaglione di soli 200 euro “indipendentemente dalla durata del ritardo”.

Si ringrazia il collega dell’Università di Bari Giuseppe Morgese per la segnalazione.

 

 

Scritto in: durata dei processi | in data: 24 febbraio 2012 |
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La Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha divulgato uno studio che indica le linee guida da seguire per attuare i criteri elaborati da SATURN (gruppo specializzato all’interno del CEPEJ) per assicurare una durata ragionevole dei processi (CEPEJ-SATURN (2011) 9, 8 dicembre 2011, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ-SATURN(2011)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864).

Lo studio raccoglie le buone prassi seguite in sette tribunali di sei Paesi del Consiglio d’Europa (Norvegia, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Georgia e Regno Unito), incluso il Tribunale di Torino. Secondo il CEPEJ indispensabile, per gli Stati, per assicurare la diffusione nei tribunali di questi principi, garantire una precisa raccolta di informazioni inclusi dati sul personale giudiziario che opera all’interno delle strutture giudiziarie. L’obiettivo è limitare una piaga diffusa in tutta Europa, ossia la durata eccessiva dei procedimenti che impedisce il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Scritto in: durata dei processi | in data: 17 gennaio 2012 |
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Troppi contrasti nella giurisprudenza sull’operatività dei termini di prescrizione e di decadenza per le azioni in materia di equa riparazione. La Corte di cassazione, I sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 21380 del 17 ottobre 2011 ha chiesto al Primo Presidente di valutare la rimessione  alle Sezioni Unite per chiarire il momento in cui ha il via la decorrenza del termine di prescrizione (21380_10_11). Un nodo da sciogliere determinante per stabilire i contorni dell’azionabilità del diritto all’equo indennizzo per la durata irragionevole dei processi. Con importanti ripercussioni non solo sulla legge Pinto ma anche sulla stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Scritto in: durata dei processi, Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale | in data: 14 novembre 2011 |
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L’infondatezza dell’azione del ricorrente non esclude il suo diritto all’indennizzo per la durata eccessiva del processo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 18808/11, depositata il 14 settembre 2011 (11). La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un individuo che si era visto rigettare la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento svoltosi dinanzi al Tar del Lazio perché la sua domanda non era stata accolta nel merito. Di qui il ricorso in Cassazione che ha dato ragione al ricorrente ritenendo che il giudizio durato sette anni e quattro mesi era stato eccessivamente lungo rispetto alla durata equa che avrebbe dovuto essere di 4 anni e 4 mesi. Inevitabile, quindi, la condanna dell’amministrazione al pagamento di 3.250 euro. La Corte ha poi colto l’occasione per precisare che l’articolo 54 del d.l. n. 133 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, non si applica agli atti processuali precedenti alla sua entrata in vigore non avendo una portata retroattiva. Inoltre, la presenza di strumenti sollecitatori “non sospende né differisce il dovere dello Stato di pronunciarsi sulla domanda… né implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio”. D’altra parte, precisa la Corte, il comportamento del ricorrente deve essere valutato solo ai fini della quantificazione dell’entità dell’indennizzo.

Scritto in: durata dei processi | in data: 15 ottobre 2011 |
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Il risultato negativo nel merito del procedimento non incide sul diritto all’equo indennizzo richiesto per la durata eccessiva del processo. Ma c’è di più. La mancata presentazione o il ritardo nell’utilizzo di strumenti sollecitatori come l’istanza di prelievo non bloccano il diritto all’equa riparazione. Sono questi i principi fissati dalla Cassazione (I sezione civile), nella sentenza depositata il 14 settembre 2011 n. 18808/11, che riprende le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e blocca interpretazioni restrittive nell’applicazione del diritto all’equa riparazione per la durata eccessiva dei processi (durata del processo). La domanda di indennizzo del ricorrente era stata respinta dalla Corte di appello di Milano, malgrado il processo, solo in primo grado, dinanzi al Tar del Lazio, fosse durato 8 anni. Conclusione ribaltata dalla Cassazione secondo la quale i ritardi nella presentazione dell’istanza di prelievo non possono compromettere il diritto all’equa riparazione. Questo anche perché non può cadere sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole.

La durata ragionevole del processo non può essere stabilita secondo un giudizio rigido e predeterminato ma, per rispettare l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretato dalla Corte di Strasburgo, è necessario effettuare una valutazione globale del procedimento, tenendo conto della complessità del caso dovuta alla contemporanea azione disciplinare rispetto a un procedimento penale in corso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione prima civile, alle prese con una questione relativa all’applicazione della legge Pinto, decisa con sentenza del 4 luglio 2011 (n. 14534/11, durata del processo). Per la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso di un magistrato che aveva impugnato la pronuncia della Corte d’appello relativa alla sua istanza di equa riparazione poiché i giudici di appello avevano sostenuto la congruità delle fasi del procedimento disciplinare, respingendo l’indennizzo, per stabilire la durata ragionevole del processo è indispensabile effettuare una valutazione d’insieme, prendendo in considerazione la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice. Esclusa, quindi, una valutazione analitica, circostanza che porta la Suprema Corte a ritenere che, nel caso di specie, l’azione disciplinare aveva concorso a determinare una maggiore complessità del caso e quindi aveva giustificato tempi più lunghi.

Scritto in: CEDU, durata dei processi | in data: 20 luglio 2011 |
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Con le  475 sentenze di condanna pronunciate il 21 dicembre dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia (Gaglione e altri contro Italia, n. 45867/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=%2245867/07%20%7C%2045918/07%20%7C%2045919/07%20%7C%2045920/07%20%7C%2045921/07%20%7C%2045922/07%20%7C%2045923/07%20%7C%2045924/07%20%7C%2045925/07%20%7C%2045926/07%20%7C%2045927/07%20%7C%2045928/07%20%7C%2045929/07%20%7C%2045930/07%20%7C%2045931/07%20%7C%2046300/07%20%7C%2046302/07%20%7C%2046304/07%20%7C%2046306/07%20%7C%2046309/07%20%7C%2046312/07%20%7C%2046317/07%20%7C%2046318/07%20%7C%2046323/07%20%7C%2046324/07%20%7C%2046340/07%20%7C%2046344/07%20%7C%2046346/07%20%7C%2046347/07%20%7C%2046351/07%20%7C%2045352/07%20%7C%2046355/07%20%7C%2046361/07%20%7C%2046363/07%20%7C%2046365/07%20%7C%2046367/07%20%7C%2046371/07%20%7C%2046374/07%20%7C%2046376/07%20%7C%2046379/07%20%7C%2046870/07%20%7C%2046873/07%20%7C%2046874/07%20%7C%2046875/07%20%7C%2046876/07%20%7C%2046879/07%20%7C%2046880/07%20%7C%2046881/07%20%7C%2046882/07%20%7C%2047986/07%20%7C%2047981/07%20%7C%2047955/07%20%7C%2047954/07%20%7C%2047953/07%20%7C%2048001/07%20%7C%2048004/07%20%7C%2048006/07%20%7C%2048007/07%20%7C%2048012/07%20%7C%2048015/07%20%7C%2048017/07%20%7C%2048018/07%20%7C%2048020/07%20%7C%2048021/07%20%7C%2048022/07%20%7C%2048023/07%20%7C%2048025/07%20%7C%2048027/07%20%7C%2048029/07%20%7C%2048032/07%22&sessionid=64036893&skin=hudoc-en) per i ritardi nella liquidazione degli indennizzi dovuti alle vittime di processi troppo lunghi in base alla legge Pinto, la Corte non solo ha segnato una sonora sconfitta per la giustizia italiana che non riesce ad adeguarsi agli standards europei in materia di durata ragionevole del processo, ma ha anche chiarito la portata del filtro di ricevibilità inserito con il Protocollo n. 14. La Corte, infatti, ha respinto, per la prima volta dall’entrata in vigore del Protocollo,  la difesa italiana secondo la quale il pregiudizio subito dai ricorrenti non era importante e quindi i ricorsi dovevano essere respinti. Una tesi non condivisa dalla Corte perché la valutazione sulla ricevibilità in ordine al pregiudizio importante non può essere effettuata solo sul fronte monetario.

La Corte, poi, ha chiesto all’Italia di adottare misure generali e strutturali necessarie ad evitare che un numero crescente di vittime s’incammini verso Strasburgo non ottenendo soddisfazione in patria. Dinanzi alla Corte europea pendono, infatti, ben 3.900 ricorsi dovuti ai ritardi (ben oltre i 6 mesi fissati dalla Corte europea) nell’esecuzione delle sentenze interne che liquidano gli indennizzi, spesso troppo esigui, per la durata eccessiva dei processi.

Secondo Strasburgo, inoltre, l’Italia non solo deve procedere a una modifica legislativa che però segua i criteri fissati dai giudici internazionali, ma deve anche predisporre un fondo per gli indennizzi con risorse adeguate a consentire l’esecuzione rapida delle decisioni dei giudici nazionali. E’ proprio il budget insufficiente, infatti, che causa, molto di frequente, ritardi nell’esecuzione delle pronunce.

Scritto in: CEDU, durata dei processi | in data: 28 dicembre 2010 |
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Un serio pericolo per il rispetto della rule of law, con un diniego dei diritti stabiliti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ quanto sostenuto dal Comitato dei Ministri che ha passato in rassegna lo stato di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo da parte dell’Italia. Nella risoluzione interlocutoria adottata il 2 dicembre scorso (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1715973&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383) il Comitato ha evidenziato l’allarmante situazione nel nostro Paese sul quale grava un enorme arretrato e che continua ad avere un problema strutturale per quanto riguarda la durata dei processi. Tanto più che la legge Pinto non funziona: dinanzi alla Corte pendono oltre 500 ricorsi riguardanti esclusivamente il ritardo nel pagamento degli indennizzi secondo la legge n. 89/2001. Segno che anche il rimedio predisposto per riparare alla durata eccessiva dei processi non è efficace.

Scritto in: CEDU, durata dei processi | in data: 7 dicembre 2010 |
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Anche la Germania deve fare i conti con la durata eccessiva dei processi interni. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la pronuncia del 2 settembre 2010 (Rumpf contro Germania, n. 46344/06, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=58832789&skin=hudoc-en&action=request), ha condannato Berlino per violazione dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 13 della Convenzione dei diritti dell’uomo  a causa di un procedimento interno relativo alla concessione di un porto d’armi durato 13 anni e 5 mesi per quattro gradi di giudizio. Per la Corte, la Germania non ha poi fornito alcuni rimedio effettivo alla vittima e non ha concesso alcun indennizzo al ricorrente che la Corte ha quantificato, con riferimento ai danni morali, in 10.000 euro.

Nel dispositivo, i giudici internazionali hanno anche chiesto alla Germania l’adozione di un rimedio effettivo operante sul piano interno in grado di assicurare un’adeguata e sufficiente riparazione alle vittime di processi troppo lunghi. Si tratta, anche per la Germania, di un problema di carattere sistematico, tant’è che dinanzi alla Corte pendono 55 ricorsi che evidenziano analoghi problemi.

Scritto in: CEDU, durata dei processi | in data: 2 settembre 2010 |
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