I cittadini extracomunitari soggiornanti in un Paese membro da lungo tempo non possono subire discriminazioni e violazioni del principio della parità di trattamento nelle prestazioni essenziali. Lo impedisce – ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata oggi (C-571/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121961&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1146370) – la direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007. La vicenda è approdata a Lussemburgo su rinvio del Tribunale di Bolzano. Un cittadino albanese, residente a Bolzano e titolare di un permesso di soggiorno, aveva beneficiato di un sussidio per la casa previsto dalla Provincia di Bolzano che lo distribuiva sia a cittadini italiani e dell’Unione sia a cittadini extracomunitari. Il calcolo per la distribuzione era però differente per le due categorie con una situazione svantaggiosa per i cittadini extracomunitari. A seguito della decisione dell’istituto per l’edilizia sociale di non concedergli il sussidio il cittadino albanese si era rivolto al tribunale di Bolzano che ha chiamato in aiuto, per l’interpretazione della direttiva 2003/19, la Corte di giustizia. Prima di tutto – hanno chiarito i giudici Ue – la direttiva ammette la possibilità per gli Stati di limitare l’applicazione del principio della parità di trattamento alle sole prestazioni essenziali tra le quali può rientrare, mancando un elenco esaustivo, anche il diritto all’alloggio. D’altra parte, l’obiettivo della direttiva è quello di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano da lungo tempo in un Paese membro. Senza dimenticare che la nozione di prestazione essenziale deve essere letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea con particolare riguardo all’articolo 34 che assicura il diritto all’assistenza abitativa al fine di garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Forniti questi criteri interpretativi che depongono nel senso dell’obbligo di assicurare la parità di trattamento in materia di sussidi per l’alloggio, la Corte passa la palla al giudice nazionale a cui tocca accertare se il sussidio per la casa sia da includere nelle prestazioni essenziali, soluzione verso la quale la Corte mostra un’indubbia propensione.
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24 aprile 2012 |
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diritto all'alloggio
La Corte di cassazione, I sezione penale, con sentenza depositata il 2 aprile, n. 12220/12 (doc211), ha dato piena attuazione alla pronuncia della Corte di giustizia Ue nel caso El Dridi, annullando la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva condannato un cittadino della Repubblica dominicana colpevole di essere rientrato in Italia dopo essere stato espulso (articolo 13, comma 13, Decreto legislativo 286/98). La Suprema Corte ha dato così piena attuazione alla direttiva 2008/115 sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari la quale stabilisce che l’eventuale divieto di ingresso disposto nei confronti dello straniero espulso non può in ogni caso superare i cinque anni. Ora, tenendo conto che lo straniero era rientrato in Italia dopo 7 anni, la normativa interna va disapplicata e l’imputato assolto. D’altra parte, conviene ricordarlo, la norma in esame è stata modificata dalla legge 2 agosto 2011 n. 129 ”Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
Si vedano i post del 26 giugno e del 29 agosto 2011.
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4 aprile 2012 |
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direttiva rimpatri
L’interesse del minore prima di tutto. Lo dice la Corte di cassazione che, nella sentenza n. 5061/12 (prima sezione penale, 20120215173513630) del 9 febbraio 2012, ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Genova che aveva condannato una cittadina ecuadoregna per l’ingresso illegale del figlio minore in Italia. La donna, per consentire cure immediate al figlio gravemente malato, non aveva esitato ad alterare il permesso di soggiorno, pur essendo legalmente residente in Italia. Prioritaria l’esigenza di far presto rispetto alle procedure regolari relative al ricongiungimento familiare. Di qui la condanna e il ricorso in Cassazione che ha dato ragione alla donna. Non solo quest’ultima aveva agito spinta dallo stato di necessità, per salvare il proprio figlio che, se fosse rimasto in Ecuador, non avrebbe ricevuto adeguate cure mediche, ma il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto dell’articolo 3, comma 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. Nei procedimenti giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare riguardanti i minori – conclude la Cassazione – “deve essere preso in considerazione con carattere di priorità l’interesse superiore del minore”. Pertanto la sentenza di condanna va annullata.
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16 febbraio 2012 |
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tutela dei minori
Una sentenza di difficile lettura che da un lato riconosce che spetta ai giudici amministrativi e di merito controllare direttamente la conformità di una legge interna con il diritto Ue con ciò rafforzando il diritto comunitario ma, dall’altro lato, spiana la strada all’applicazione di una norma contraria alla direttiva 2008/115 del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E’ quanto risulta dalla decisione n. 2011-217 del 3 febbraio 2012 (conseil-constitutionnel-104672) con la quale il Consiglio costituzionale francese ha stabilito che non tocca ai giudici costituzionali pronunciarsi sulla compatibilità delle norme interne con il diritto Ue, con la conseguenza che la Corte può accertare unicamente se una pena è sproporzionata rispetto all’infrazione commessa. Alla Consulta francese si era rivolta la Cassazione perché uno straniero condannato in base all’articolo 621-1 della legge sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo sosteneva che detta norma era in contrasto con l’articolo 61 della Costituzione nella parte in cui prevede la pena detentiva di un anno e un’ammenda di 3.750 euro per gli stranieri che entrano in Francia illegalmente in ragione della non conformità alla direttiva 2008/115 come interpretata dalla Corte Ue con la sentenza del 6 dicembre 2011 (causa C-329/11). La Consulta ha, invece, rifiutato di pronunciarsi ritenendo che una situazione di contrasto con il diritto Ue non può essere analizzata sotto il profilo dell’incostituzionalità ex articolo 61, ma ciò spetta alle giurisdizioni amministrative e giudiziarie. Detto questo, però, la Corte ha ritenuto che le sanzioni fissate dall’articolo 621 non sono manifestamente sproporzionate e sono quindi conformi alla Costituzione.
Un permesso unico valido come titolo di soggiorno e come permesso di lavoro per favorire gli immigrati regolari, ma anche i datori di lavoro. L’Unione europea mette in campo una nuova procedura con l’obiettivo di semplificare l’iter amministrativo nei diversi Stati membri. Grazie alla direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?) uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:IT:PDF) sarà possibile utilizzare un unico atto amministrativo al momento dell’ingresso sul territorio che permetterà di tagliare tempi agevolando gli immigrati regolari e i datori di lavoro e consentendo, al tempo stesso, controlli più agevoli. L’adozione di un unico atto amministrativo rilasciato sulla base del modello uniforme contenuto nel regolamento n. 1030/2002 come permesso di soggiorno e di lavoro assicurerà maggiore trasparenza e certezza del diritto. Alcune categorie, come gli stagionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva che dovrà essere recepita entro il 25 dicembre 2013.
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26 dicembre 2011 |
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permesso di soggiorno
L’integrazione prima di tutto. Lo dice l’Avvocato generale Bot che, nelle conclusioni depositate il 13 dicembre (causa C-571/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116522&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=700904) ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti a garantire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti da lungo tempo in uno Stato Ue e assicurare la parità di trattamento rispetto ai cittadini. Non solo. Per l’Avvocato generale, nel recepire la direttiva 2003/109/Ce sullo status di cittadini dei Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, le autorità nazionali devono tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che include anche l’assistenza abitativa per ogni individuo che non disponga di risorse sufficienti (articolo 34, n. 3). Alla Corte Ue si è rivolto il Tribunale di Bolzano. La vicenda ha preso il via dal ricorso di un cittadino albanese residente a Bolzano, titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, che riteneva la legge provinciale sulla ripartizione dei sussidi per la casa discriminatoria perché, nella sua concreta applicazione e per le diverse modalità di calcolo, comportava l’attribuzione di fondi più limitati per i cittadini extracomunitari. Il Tribunale di Bolzano ha posto taluni quesiti interpretativi alla Corte che si pronuncerà a breve. Per l’Avvocato generale, però, la direttiva 2003/109 non ammette una normativa come quella contenuta nel Dlgs n. 3/2007 che riserva ai soggiornanti di lungo periodo un trattamento peggiorativo rispetto ai cittadini italiani e a quelli Ue residenti in Italia se il sussidio rientra nella nozione di prestazione sociale, assistenza sociale e protezione sociale come definite nella legge interna.
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14 dicembre 2011 |
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diritto alla casa
Nel primo caso di applicazione del decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”, convertito con legge 2 agosto 2011 n. 129, la Corte di cassazione (sesta sezione civile) con ordinanza n. 18481/2011 (ord18481) smantella il precedente sistema di espulsione previsto dall’articolo 14 del Dlgs n. 286/1998, modificato dalla legge n. 94 del 2009. E lo fa grazie alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2011 (El Dridi, C-61/11. si veda il post del 28 aprile). Per la Cassazione la norma interna contraria alla direttiva rimpatri soprattutto nella parte in cui disattende il principio della partenza volontaria e prevede ordini di allontanamento per la sola preesistenza di una misura espulsiva non può essere attuata. E questo – osserva la Suprema Corte – anche quando il provvedimento di allontanamento è stato adottato in epoca anteriore all’entrata in vigore della direttiva.
Si vedano i post del 14 settembre, del 29 agosto e del 26 giugno 2011.
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27 settembre 2011 |
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direttiva rimpatri
La pericolosità sociale di un cittadino extracomunitario non può essere ricavata in modo automatico da una condanna per maltrattamenti in famiglia e dalla mancata ottemperanza a una misura amministrativa. E’ contrario al diritto Ue e alla direttiva rimpatri 2008/115 un provvedimento di espulsione fondato non sull’accertamento dell’effettiva sussistenza di una situazione di pericolosità, ma su una condanna precedente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (VI sezione civile), con ordinanza n. 18482/11 depositata l’8 settembre (18482), con la quale la Corte ha chiarito che la non conformità al diritto Ue si concretizza anche quando l’intimazione è stata emessa prima dell’entrata in vigore della direttiva.
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14 settembre 2011 |
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direttiva rimpatri
La Corte suprema australiana impone al Governo il rispetto delle norme di diritto internazionale a tutela dei rifugiati. E lo fa con la sentenza depositata il 31 agosto con la quale blocca ogni forma di effetto all’intesa tra Australia e Malesia conclusa il 25 luglio 2011 con la quale i due governi avevano stabilito che le autorità australiane avrebbero potuto disporre la consegna dei richiedenti asilo approdati nel dicembre 2010 in Australia alla Malesia a cui sarebbe poi spettato il compito di accertare la sussistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’asilo (M70/2011 v. Minister for Immigration and citizenship, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2011/32.html). Per la Corte spetta alle autorità australiane verificare se gli individui arrivati sul territorio via mare (boat people) hanno diritto allo status di rifugiati e spetta al Governo assicurare che fino al momento della decisione sia accordata adeguata protezione ai richiedenti. La consegna a un Paese che non è, tra l’altro, parte al Patto sui diritti civili e politici del 1966, è contraria al diritto internazionale. A ciò si aggiunga che non è ammissibile la consegna di minori o l’allontanamento di altri individui senza il loro consenso e senza che prima le autorità nazionali dello Stato in cui sono arrivati i richiedenti asilo accerti le condizioni per la concessione dello status, assicurando un’adeguata protezione fino alla determinazione.
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diritto di asilo,
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5 settembre 2011 |
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rifugiati
La conversione in legge del decreto 23 giugno 2011 n. 89 “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari” (si veda il post del 26 giugno) lascia in piedi l’impianto di partenza, ma introduce qualche elemento di maggiore conformità alle direttive Ue. La legge 2 agosto 2011 n. 129 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;129), infatti, ha eliminato alcuni formalismi eccessivi contenuti nel decreto legge. Prima di tutto, nei casi di ingresso e di soggiorno del partner del cittadino Ue che si avvale della libera circolazione o del soggiorno non è più richiesto che la relazione stabile sia ufficialmente attestata, ma è sufficiente – come previsto dal previgente decreto legislativo 30/2007 e, soprattutto dalla direttiva 2004/38/Ce – che sia “debitamente attestata”. Per evitare, poi, sovrapposizioni tra requisiti di ingresso e di soggiorno è stato eliminato l’obbligo del visto di ingresso per familiari extracomunitari di cittadini Ue per il soggiorno fino a 3 mesi. Per quanto riguarda i provvedimenti di rimpatrio volontario ed assistito dei cittadini extracomunitari verso il Paese di origine sono stati esclusi i destinatari di provvedimenti di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.
Si veda, sul decreto legge, il post del 26 giugno 2011.