Il diritto internazionale parla chiaro. E lo mette nero su bianco la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 ratificata, tra gli altri, dall’Italia e dalla stessa India. In caso di incidenti nel mare internazionale spetta allo Stato di cui la nave batte bandiera esercitare la giurisdizione. Questo vuol dire che nel caso Enrica Lexie la competenza a iniziare azioni penali o disciplinari è unicamente delle autorità italiane visto che, come sembra, i fatti sono avvenuti nel mare internazionale.

Da giorni, ormai, la ricostruzione degli avvenimenti sembra convergere: l’intervento dei due militari del battaglione San Marco nei confronti del peschereccio indiano sospettato di pirateria è avvenuto al di là del mare territoriale, al largo delle coste di Kerala, nel mare internazionale. Qui, per fissare regole certe sulla competenza, la Convenzione di Montego Bay, che ha riprodotto norme di diritto internazionale consuetudinario, ha stabilito che la giurisdizione, proprio per evitare l’insorgere di controversie tra Stati sull’attribuzione della competenza, debba essere affidata allo Stato di cui la nave batte bandiera. In questo caso l’Italia. Non solo. L’articolo 97 della Convenzione stabilisce che il fermo o il sequestro della nave non possono essere disposti da nessuna autorità che non sia lo Stato di bandiera che ne ha la giurisdizione esclusiva. Questo vuol dire che la decisone del Tribunale di Kollam che ha disposto il carcere per i due ufficiali Massimiliano Latorre e Salvatore Girone è illegittima.

Ma c’è di più a confermare la piena competenza italiana. I due militari che operavano a bordo della Enrica Lexie hanno agito in base alla legge n. 130 del 2 agosto 2011, adottata dal Parlamento per dare esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Sono state le Nazioni Unite a chiedere agli Stati l’adozione di misure più efficaci per combattere la pirateria che prolifera nelle acque al largo dell’India e della Somalia. I militari, inviati a bordo di una nave privata per garantire la sicurezza della navigazione, agiscono in base al diritto internazionale, nel pieno rispetto del codice penale militare di pace, ricevendo ordini non dal comandante della nave privata, ma dai vertici militari. E’ il comandante del nucleo ad avere la piena responsabilità delle operazioni condotte per contrastare la pirateria. Gli atti dei due militari, quindi, sono imputabili allo Stato che, al massimo, ne potrebbe essere chiamato a rispondere con un risarcimento dei danni se si dimostrasse un’illiceità del comportamento. Così non sembra. L’azione dei militari italiani, che hanno un’immunità funzionale in quanto organi dello Stato con precisi compiti istituzionali, è avvenuta nel pieno rispetto delle regole internazionali. Non si è trattato di un’azione sproporzionata tant’è che i militari italiani sono intervenuti, per garantire la protezione della nave dal rischio di un attacco di pirati, prima lanciando avvertimenti e solo dopo aprendo il fuoco dalla plancia della petroliera. In ogni caso, qualora si dimostrasse l’esistenza di un errore, la stessa Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare prevede che, in caso di interventi motivati da un sospetto di pirateria che poi risulta infondato, lo Stato sia responsabile unicamente per i danni e le perdite provocate.

Unico aspetto poco chiaro è la scelta della nave italiana, che era al largo, di entrare nelle acque territoriali indiane e la decisione (di chi?) di far scendere a terra i militari italiani, che potrebbe essere considerata, strumentalmente, dalle autorità indiane come una sorta di accettazione della competenza e di rinuncia all’immunità.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore dell’8 marzo 2012 (2012030821115671)

Scritto in: immunità organi dello Stato, pirateria | in data: 9 marzo 2012 |
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L’applicazione della regola di diritto internazionale generale in materia di immunità di capi di Stato non permette ai giudici dei tribunali statunitensi di ammettere la propria giurisdizione anche nel caso di commissione di crimini contro la popolazione civile da parte di capi di Stato. E’ quanto affermato nella sentenza del 29 febbraio 2012 (U.S District Court, Civil Action n. 11-235, Manoharan e altri c. Rajapaksa, https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2011cv0235-20) con la quale la District Court, nella memorandum opinion del giudice Kollar-Kotelly ha respinto il ricorso presentato da tre cittadini dello Sri Lanka nei confronti del Presidente  Rajapaksa sulla base del Torture Victim Protection Act del 1991. E questo malgrado lo stesso giudice riconosca che siano stati commessi abusi e gravi violazioni del diritto internazionale. I ricorrenti avevano anche invocato, per fondare la giurisdizione dei giudici Usa, lo Statuto della Corte penale internazionale che, però, – ha stabilito la District Court – non sposta in alcun modo l’applicazione della regola dell’immunità dei capi di Stato dinanzi ai giudici nazionali. D’altra parte, gli stessi ricorrenti non hanno fornito esempi di tribunali interni che hanno ammesso l’esistenza di un’eccezione alla regola dell’immunità dalla giurisdizione di capi di Stato nelle azioni di responsabilità civile.

La Corte distrettuale della Columbia, il 5 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso presentato da una funzionaria del dipartimento di Stato condannata in Italia a cinque anni di carcere per il sequestro di Abu Omar (De Sousa v. Department of State, n. 09-00896, https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2009cv0896-65). La donna riteneva che il Governo Usa avrebbe dovuto invocare l’immunità per impedire alle autorità giurisdizionali italiane di avviare il procedimento nei suoi confronti, anche in ragione della circostanza che, come funzionario del dipartimento di Stato, era stata distaccata presso il consolato Usa di Milano. La donna, inoltre, sosteneva che a seguito della condanna, non poteva più andare in India, dove vive la sua famiglia, perché correva il rischio di essere estradata. La Corte distrettuale ha respinto il ricorso ritenendo che spetta al Governo decidere, trattandosi di una questione politica, in quali casi invocare l’immunità tanto più che anche la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari consente a uno Stato di rinunciare all’immunità dinanzi agli organi giurisdizionali di altri Stati.

Scritto in: immunità organi dello Stato | in data: 8 gennaio 2012 |
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