La Corte suprema di New York (County of Bronx) ha negato l’immunità all’ex direttore del Fondo monetario internazionale Strauss Khann (sentenza n. 307065/11, DSK-30706511). Nel corso del procedimento civile avviato dalla cameriera del Sofitel che aveva accusato l’ex direttore di tentato stupro, Strauss Khann aveva eccepito l’immunità dalla giurisdizione perché direttore del Fondo monetario. Una tesi respinta dalla Corte suprema che ha escluso l’esistenza di una regola consuetudinaria in tal senso e ha precisato che l’articolo 9 sezione 8 dello Statuto del Fondo monetario internazionale attribuisce unicamente l’immunità funzionale e quindi solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni. Sul carattere limitato dell’immunità, poi, precisa la Suprema Corte sono d’accordo tutti i 188 Stati che fanno parte del Fondo. Da respingere, quindi, la tesi di Strauss Khann che aveva anche invocato l’esistenza di una regola consuetudinaria e l’applicazione della Convenzione del 21 novembre 1947 relativa all’immunità delle istituzioni specializzate dell’Onu.

D’altra parte, precisa la Corte suprema, Strauss Khann nel procedimento penale non aveva mai avanzato l’esistenza dell’immunità anche perché mirava a riabilitare il proprio nome. Diritto che deve essere concesso anche alla donna che ha intrapreso la causa civile.

Scritto in: immunità organizzazioni internazionali | in data: 8 maggio 2012 |
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Le organizzazioni internazionali non godono di un’immunità assoluta. Lo ha chiarito la Us Corte d’appello (terzo circuito) nella sentenza depositata il 16 agosto  (N. 09-3601, us court of appeals), con la quale i giudici statunitensi hanno precisato, in una controversia di carattere commerciale che vedeva coinvolta l’Agenzia spaziale europea, che alle organizzazioni internazionali si applicano le stesse regole previste per gli Stati. La Corte ha quindi chiarito, non condividendo su questo punto la conclusione dei giudici di primo grado, che le organizzazioni non hanno un’immunità assoluta, ma ad esse si estende la stessa disciplina prevista per gli Stati sovrani, come chiarito nell’International Organizations immunities Act e da diverse precisazioni del Dipartimento di Stato.