L’Italia ha violato il diritto internazionale negando l’immunità dalla giurisdizione alla Germania nelle azioni avviate contro Berlino da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale e dichiarando l’esecutività di una sentenza greca su beni tedeschi in Italia. E’ la conclusione della Corte internazionale di giustizia che, con sentenza depositata oggi (http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf), ha chiarito l’operatività della regola consuetudinaria dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione anche nei casi in cui organi dello Stato agiscano violando norme di ius cogens.
La Germania si era rivolta alla Corte depositando un ricorso il 23 dicembre 2008 poiché sosteneva che l’Italia non aveva rispettato la regola di diritto internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione a causa di una prassi giurisprudenziale, avviata con il caso Ferrini e proseguita con la sentenza della Corte di cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 con la quale era stata affermata la responsabilità civile della Germania, condannata altresì al risarcimento dei danni ad alcune vittime deportate durante la seconda guerra mondiale. Dopo il ricorso della Germania, l’Italia aveva presentato la domanda riconvenzionale alla Corte dell’Aja che era stata giudicata irricevibile (2o luglio 2010, ordinanza n. 15977). Oggi la sentenza. Per la Corte, è da respingere la tesi sostenuta dalla difesa italiana secondo la quale alla Germania non andava concessa l’immunità dalla giurisdizione nei procedimenti relativi ai risarcimenti del danno per morte o lesione alla persona (articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità giurisdizionale degli Stati). Sia la prassi internazionale che quella interna – precisa la Corte – dimostrano che il diritto consuetudinario continua ad accordare l’immunità agli Stati per illeciti commessi sul territorio dello Stato del foro da forze armate o da altri organi dello Stato durante conflitti armati, come confermato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La stessa prassi, poi, prova che lo Stato non è privato dell’immunità per atti iure imperii anche se detti atti costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario. Senza dimenticare – prosegue la Corte – che, anche presumendo che i procedimenti interni riguardavano la violazione di norme di ius cogens da parte della Germania, la regola dell’immunità non deve essere limitata. Spetta adesso all’Italia adottare norme interne o scegliere metodi in grado di assicurare che le decisioni rese dai tribunali nazionali in contrasto con il diritto internazionale cessino di avere effetto. Con buona pace per le vittime.
Gli Stati Uniti dicono sì all’azione di restituzione di opere d’arte confiscate durante la Seconda guerra mondiale in Ungheria. Con sentenza del 1 settembre 2011 la United States District Court for the District of Columbia ha respinto la richiesta del Governo ungherese di rigettare il ricorso presentato contro l’Ungheria da alcuni cittadini ungheresi che, in quanto ebrei, erano stati privati di numerose opere d’arte da ufficiali ungheresi e tedeschi (http://legaltimes.typepad.com/files/huvelle-opinion.pdf), opere poi finite nella Herzog Collection di Budapest. Ai giudici Usa si erano rivolti gli eredi delle vittime adducendo una violazione del diritto internazionale che giustifica la competenza dei tribunali Usa che, in effetti, hanno respinto anche la teoria dell’Act of State invocata dal Governo. Il procedimento, quindi, va avanti e su 29 delle 40 opere di cui è stata chiesta la restituzione.
Si veda il sito http://www.legaltimes.typepad.com.
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immunità Stati esteri | in data:
18 settembre 2011 |
La Corte di cassazione, con una sentenza del 1° agosto 2011, sezioni unite civili, n. 16847/11 (sen16847) ha escluso l’immunità dalla giurisdizione di un istituto di educazione cattolico ammettendo la competenza dei giudici italiani su una controversia di lavoro relativa a una dipendente del Pontificio collegio americano del Nord. La donna era stata licenziata e si era rivolta al Tribunale di Roma e poi alla Corte di appello chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ma i giudici di merito avevano escluso la giurisdizione dei tribunali italiani in forza del principio dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione e dell’articolo 11 del Patto lateranense del 1929 (modificato nel 1984). Una tesi ribaltata dalla Cassazione secondo la quale l’istituto ecclesiastico di educazione non è un ente centrale della Chiesa cattolica e quindi non può essere affermata l’immunità dalla giurisdizione. La Corte ha ritenuto superfluo, sulla base di tale conclusione, verificare la tipologia delle prestazioni della donna che rivendicava l’estraneità delle attività lavorative da lei compiute rispetto alle funzioni istituzionali del datore di lavoro.
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immunità Stati esteri | in data:
2 agosto 2011 |
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controversie di lavoro
La Corte europea dei diritti dell’uomo torna sulla questione dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione e il diritto di accesso alla giustizia garantito dall’articolo 6 della C0nvenzione dei diritti dell’uomo. E lo fa condannando la Francia per aver respinto il ricorso di un cittadino francese che lavorava per l’ambasciata del Kuwait a Parigi. Licenziato, aveva chiamato in giudizio il Kuwait. In primo grado aveva avuto ragione, ma in appello i giudici francesi avevano escluso la giurisdizione riconoscendo l’immunità al Kuwait. Una conclusione non condivisa dalla Corte europea che, con la sentenza depositata il 29 giugno e resa dalla Grande Camera (ricorso n. 34869, Sabeh El Leli contro Francia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Sabeh&sessionid=72879837&skin=hudoc-en) ha colto l’occasione per delineare il perimetro dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione nelle controversie di lavoro, con l’obiettivo di assicurare a ogni individuo il diritto di accesso alla giustizia. Per la Corte, i giudici francesi hanno sbagliato nel concedere l’immunità al Kuwait sia perché l’attività del contabile dell’ambasciata, tra l’altro cittadino francese, non comportava l’esercizio di poteri sovrani dello Stato e sia perché la Convenzione Onu sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004 che ha, per la Corte, rango consuetudinario ed è vincolante anche per la Francia che non l’ha ratificata, esclude l’immunità di uno Stato dinanzi ai tribunali di un altro Paese per i contratti di lavoro. Tra l’altro, precisa la Corte, nessuna delle eccezioni a questo principio elencate dall’articolo 11 risulta applicabile alla vicenda sulla quale Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi.
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CEDU,
immunità Stati esteri | in data:
30 giugno 2011 |
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controversie di lavoro
Nelle controversie in materia di rapporti lavoro con uno Stato estero l’Italia ha violato il diritto di accesso a un tribunale (articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo) assicurando l’immunità dalla giurisdizione dinanzi ai giudici italiani alla Francia in una controversia che vedeva contrapposta una cittadina italiana, dipendente della scuola francese a Roma, a Parigi. Per la Corte europea, che si è pronunciata nel caso Guadagnino contro Italia e Francia con sentenza del 18 gennaio (ricorso n. 2555/03, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=65093654&skin=hudoc-fr), l’Italia ha adottato una misura sproporzionata negando la giurisdizione alla donna. La vicenda approdata a Strasburgo aveva preso il via da un ricorso di un’impiegata della scuola francese a Roma che aveva agito contro il proprio datore di lavoro per ottenere la ricostruzione della carriera, un accertamento sulla legittimità del licenziamento e il pagamento delle retribuzioni. La Cassazione aveva riconosciuto la giurisdizione dei giudici italiani solo per gli aspetti legati alla retribuzione in quanto semplici questioni patrimoniali e l’aveva esclusa per gli altri motivi di ricorso perché legati all’esercizio di prerogative istituzionali di uno Stato estero. Una scelta non conforme all’articolo 11 della Convenzione Onu del 2004 che parte dal presupposto che l’immunità in materia di lavoro non sussiste salvo in determinati casi. Una norma – precisa la Corte – che ha carattere consuetudinario e vincola anche l’Italia. Di conseguenza, poiché la donna non esercitava funzioni pubbliche e il suo caso non rientrava tra le eccezioni che garantiscono l’immunità allo Stato estero, l’Italia ha violato l’articolo 6 della Convenzione e deve corrispondere alla donna un indennizzo di 15.000 euro.
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CEDU,
immunità Stati esteri | in data:
19 gennaio 2011 |
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rapporti di lavoro
La Corte internazionale di giustizia ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale presentata dall’Italia nell’ambito della controversia con la Germania riguardante l’immunità dalla giurisdizione degli Stati. Per la Corte, che ha depositato l’ordinanza il 20 luglio 15977, nel presentare la domanda riconvenzionale l’Italia non ha rispettato le condizioni previste dall’articolo 80 del Regolamento della stessa Corte. La domanda italiana s’inserisce nell’azione avviata il 23 dicembre 2008 dalla Germania contro l’Italia, accusata di non aver rispettato le regole di diritto internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione a causa di una prassi giurisprudenziale, avviata con il caso Ferrini e proseguita con la sentenza della Corte di cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 con la quale è stata affermata la responsabilità civile della Germania, condannata altresì al risarcimento dei danni ad alcune vittime deportate durante la seconda guerra mondiale. Dopo il ricorso della Germania, l’Italia aveva presentato la domanda riconvenzionale alla Corte dell’Aja che però l’ha giudicata irricevibile.
Corretto il tiro del decreto legge 28 aprile 2010 n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentati degli italiani all’estero. Con la legge di conversione (http://www.parlamento.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=481759), il Parlamento cancella il richiamo a procedimenti pendenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia presentati da organizzazioni internazionali, tenuto conto della generale assenza di locus standi delle organizzazioni e dispone la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell’accertamento dell’immunità dalla giurisdizione italiana di Stati esteri fino al 31 dicembre 2011. Una novità il cui impatto è tutto da verificare. Resta fermo che la sospensione dell’efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte internazionale di giustizia.
Scritto in:
immunità Stati esteri | in data:
21 giugno 2010 |
Parole Chiave: //
giurisdizione italiana