Evitare che alcuni comportamenti dei media mettano a rischio la libertà di espressione e intacchino l’esistenza del giornalismo investigativo. E’ il monito lanciato dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa,Thomas Hammerberg che, in una nota dell’8 novembre, che accompagna il documento “Giornalismo etico e diritti umani” (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1863637) accende i riflettori sul cattivo uso dei media nei casi in cui stampa e altri mezzi d’informazione si trasformano in un megafono del potere o addirittura diffondano idee xenofobe incitando all’odio nei confronti di minoranze. Non solo. L’ambizione economica di alcuni editori può condurre a comportamenti illeciti come ha dimostrato il caso delle intercettazioni illegali messe in atto in Inghilterra da giornali del gruppo Murdoch. Un rimedio – osserva Hammerberg – può arrivare dall’adozione di codici deontologici e dall’istituzione di una sorta di difensore civico che vigili sui comportamenti illeciti. La strada è, quindi, quella dell’autoregolamentazione e di codici etici condivisi in tutto il mondo, indispensabili soprattutto nella realtà attuale che, con la diffusione di blog e twitter, comporta che la diffusione delle informazioni avvenga anche tramite chi non è stato formato e non è pienamente cosciente delle proprie responsabilità. Il Commissario sottolinea che un ruolo importante è svolto dalle associazioni di categoria, ma anche i parlamenti nazionali dovrebbero intervenire per assicurare il pluralismo e impedire che venga lesa la libertà di espressione. Perché – chiarisce il Consiglio d’Europa – ogni limite alla libertà di espressione deve essere interpretato restrittivamente, definito in modo chiaro e previsto in una legge.
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9 novembre 2011 |
Interviene anche l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a richiamare il Parlamento italiano al rispetto delle regole di diritto internazionale che garantiscono la libertà di espressione. Il Rappresentante OSCE sulla libertà dei media, Dunja Mijatovic, è intervenuto, oggi, rinnovando l’invito all’Italia a modificare il disegno di legge sulle intercettazioni che “continua a contraddire gli impegni assunti in ambito OSCE specialmente nella parte in cui vieta l’uso di alcune fonti confidenziali e materiali che possono essere necessari per lo svolgimento di un significativo giornalismo investigativo al servizio della democrazia”. Non convince l’OSCE il divieto di pubblicazione di informazioni non più coperte da segreto istruttorio ottenute attraverso le intercettazioni telefoniche e l’obbligo di rettifica previsto per i media tradizionali applicato anche ai siti internet e ai blog. Già a maggio 2011 l’OSCE, in un’analisi del disegno di legge, aveva richiamato l’Italia a rispettare il lavoro dei giornalisti e aveva chiesto di eliminare dal disegno di legge ogni pena detentiva per i reporter (77453).
Si veda anche il post del 9 giugno 2010 “Ecco perché il disegno di legge sulle intercettazioni è contrario alla Convenzione dei diritti dell’uomo
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libertà di espressione | in data:
3 ottobre 2011 |
Allarme sui divieti di accesso alle infrastrutture tecniche che consentono l’utilizzo di internet e ai contenuti divulgati via web. Lo ha lanciato il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione Frank LaRue in un rapporto del 16 maggio e discusso il 3 giugno nell’ambito della riunione del Consiglio dei diritti umani dell’Onu (A.HRC.17.27_en). Le restrizioni all’uso di internet – ha precisato LaRue – costituiscono una violazione di diritti umani fondamentali, anche perché internet facilita la piena realizzazione di altri diritti come quello all’educazione, alla partecipazione alla vita culturale e sociale e alla libertà di espressione, oltre a promuovere lo sviluppo della società nel suo insieme. In testa all’ondata di restrizioni che travolge tutto il mondo, la Cina. Human Rights Watch, che è intervenuta durante la discussione del rapporto, ha precisato che il governo cinese utilizza oltre 40.000 addetti per bloccare l’accesso a internet e, in particolare a Facebook, Youtube, Twitter e Flicker.
La censura messa in atto da molti Stati avviene con diversi strumenti: dai filtri ai contenuti a blocchi generali all’accesso, passando anche per gli attacchi informatici. Necessario, invece, sottolinea il Relatore speciale, che gli Stati limitino all’osso le restrizioni al flusso di informazioni via web, che possono essere ammesse solo in casi eccezionali, laddove sia necessario tutelare altri diritti umani fondamentali. In ogni caso, però, gli Stati devono procedere immediatamente alla depenalizzazione della diffamazione attraverso internet.
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libertà di espressione | in data:
4 giugno 2011 |
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internet
Il Tribunale di Grande Instance di Parigi blocca il tentativo di un professore di diritto internazionale Karine Calvo-Goller di impedire, attraverso le aule di giustizia, critiche alla propria produzione scientifica ricorrendo in sede giudiziaria (la pronuncia del 3 marzo 2011 è reperibile nel sito http://www.ejiltalk.org/wp-content/uploads/2011/03/judgement-3-mars-2011.pdf). La vicenda nota e triste perché mostra l’incapacità di accettare critiche, che possono essere condivise o meno, ma che rientrano nel diritto alla libertà di espressione e di critica, risale a pochi anni fa. La studiosa si riteneva diffamata dalla recensione di un suo libro “The Trials Proceedings of the International Criminal Court – ICTY an ICTR Precedents”, redatta da un professore dell’Università di Colonia, Thomas Weingend, pubblicata sullo European Journal of International Law e sul sito www.GlobalLawBooks.org. La donna aveva chiesto la rimozione della recensione dal sito al direttore responsabile, Joseph Weiler, professore di diritto internazionale alla New York University il quale, però, giustamente, si era rifiutato pur offrendo la possibilità all’autrice di confutare le tesi sostenute nella recensione. La donna invece aveva citato il professor Weiler in tribunale dinanzi ai giudici francesi. Ma ha avuto torto su tutto la linea. Il Tribunale, infatti, non solo ha respinto il ricorso ravvisando un assoluto difetto di giurisdizione, ma ha anche accertato che nessun termine utilizzato nella recensione ledeva l’onore e la reputazione della docente. D’altra parte, la recensione conteneva unicamente l’opinione scientifica di uno studioso espressa con il rispetto e i limiti stabiliti dal diritto di critica alla quale si espongono gli autori di opere intellettuali. Il Tribunale, inoltre, ravvisata la cattiva fede della ricorrente che aveva avviato un’azione in Francia, pur essendo a conoscenza che in base all’ordinamento francese non vi era alcun collegamento con la fattispecie, ha commesso un abuso del diritto ed è stata condannata a versare al professore Weiler 8.000 euro proprio in ragione del carattere temerario e abusivo dell’azione.
Per un commento alla sentenza si veda Joseph Weiler, In the Dock, in Paris disponibile nel sito http://www.ejiltalk.org/.
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libertà di espressione | in data:
4 marzo 2011 |
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diritto di critica
E’ legittimo vietare una campagna pubblicitaria attraverso l’affissione di poster in luoghi pubblici se il messaggio diffuso da un’associazione attraverso il proprio sito internet, richiamato nei manifesti, è contrario all’ordine pubblico e mette al rischio i bambini. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Raelien contro Svizzera, n. 16354/06 (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=16354/06&sessionid=64761505&skin=hudoc-en) depositata il 13 gennaio. Non basta che il manifesto non riporti alcun messaggio negativo se il poster, facendo riferimento al sito web dell’associazione, porta in ogni caso alla diffusione di messaggi che mettono a rischio anche la sicurezza dei bambini. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella scelta delle autorità svizzere di vietare l’uso spazi pubblici a un’associazione che voleva dare il via a una campagna per favorire i contatti con gli extraterrestri, se i manifesti rinviano al sito internet che diffonde l’intera attività dell’associazione e pubblicazioni a sfondo pedofilo.
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CEDU,
libertà di espressione | in data:
14 gennaio 2011 |