Il rifiuto dell’autorità giudiziaria di spostare l’udienza per consentire a un avvocato di partecipare ai riti di alcune feste ebraiche non è una violazione del diritto alla libertà di religione garantito dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ la conclusione raggiunta, a maggioranza (4 contro 3) dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 3 aprile 2012 nel caso Sessa contro Italia (ricorso n. 28790/08, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=905517&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) con la quale la Corte ha respinto il ricorso di un avvocato. Impegnato come legale di parte civile in un procedimento aveva chiesto al giudice di fissare un’udienza in una data diversa rispetto a quella indicata perché coincidente con alcune festività ebraiche. La richiesta era stata respinta anche perché nell’udienza relativa all’incidente probatorio è obbligatoria, in base all’articolo 401 del codice di procedura penale, unicamente la presenza del pubblico ministero e della persona sottoposta a indagini, anche se il difensore della persona offesa ha diritto di partecipare. Una conclusione conforme alla Convenzione secondo la Corte europea. Il rifiuto di rinviare l’udienza, per la Corte, ha un fondamento nel codice di procedura penale ed è una misura proporzionale rispetto all’obiettivo conseguito che è quello di assicurare il buon funzionamento della giustizia e la durata ragionevole del procedimento. A ciò si aggiunga che l’avvocato avrebbe potuto farsi sostituire da un collega e non ha subito certo pressioni per cambiare il proprio credo religioso.

Scritto in: libertà di religione | in data: 10 aprile 2012 |

Alla Corte di giustizia Ue la parola sulla libertà di religione e sulla nozione di atti persecutori in base all’articolo 9 della direttiva 2004/83 relativa alle norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato  o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha chiesto, infatti, alla Corte di giustizia Ue (causa C-71/11, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:130:0011:0012:IT:PDF) di chiarire la nozione di atto persecutorio secondo l’articolo 9 della direttiva e se nel nucleo essenziale della libertà di religione possa essere incluso anche il diritto a svolgere talune pratiche religiose in pubblico.

Scritto in: libertà di religione | in data: 30 aprile 2011 |
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La Corte europea dei diritti dell’uomo dà il via libera all’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche. E lo fa con il suo massimo organo giurisdizionale, la Grande Chambre, chiudendo, in modo definitivo, una partita che si trascinava nelle aule di giustizia da lungo tempo, dando ragione all’Italia.

Con la sentenza depositata il 18 marzo nel caso Lautzi (ricorso n. 30814/06, http://www.echr.coe.int/echr/resources/hudoc/lautsi_and_others_v__italy.pdf) la Grande Chambre, infatti, ha ribaltato il giudizio espresso dalla Camera con la sentenza del 3 novembre 2009 (riportiamo un commento alla precedente sentenza crocifisso 3 novembre 2009) e ha chiarito che l’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche è del tutto conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessun contrasto, dunque, con il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli (articolo 2 del Protocollo 1) e con la libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 9 della Convenzione). Per la Grande Camera è vero che la scelta di esporre il crocifisso, che è un simbolo cristiano, “dà alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico”, ma ciò non è contrario alla Convenzione perché rientra nel margine di discrezionalità concesso agli Stati dallo stesso Accordo. D’altra parte, già nella sentenza del 22 settembre 1994 nel caso Otto Preminger contro Austria, la Corte europea aveva accordato una protezione speciale alla religione praticata dalla maggioranza della popolazione che coincide con il retroterra culturale della società.

Inoltre, “il crocifisso affisso su un muro è un simbolo essenzialmente passivo”, che assicura il rispetto del principio di neutralità e non è in grado di procurare un’influenza sugli alunni comparabile ad altre manifestazioni. La presenza del simbolo religioso nelle aule, quindi non conduce ad alcuna forma di indottrinamento, né implica un’attività di proselitismo ed è quindi da differenziare rispetto all’utilizzo del velo islamico durante l’attività di insegnamento che può influenzare gli allievi.

Scritto in: CEDU, libertà di religione | in data: 19 marzo 2011 |
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Il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alla legge  adottata il 14 settembre che vieta l’utilizzo del burqa in luoghi pubblici. Con decisione n. 2010-613 depositata il 7 ottobre 2010 (burqa) i giudici costituzionali hanno rilevato che anche in base alla Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo non vi è alcuna violazione del diritto alla libertà di religione nell’impedire l’utilizzo di indumenti quali il velo islamico integrale (come burqa e niqab) che coprono integralmente il volto in spazi pubblici (si veda il dossier di documentazione alla base della pronuncia della Corte costituzionale francia).

L’Italia prova intanto a eguagliare Parigi: la Camera sta discutendo la proposta di legge presentata a maggio 2009 (16PDL0025270)che punta a modificare l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975 n. 152 e inserire il divieto di impiego del velo islamico integrale in luoghi pubblici.

Scritto in: libertà di religione | in data: 14 ottobre 2010 |
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