Nei congedi parentali uomini e donne devono essere trattati nello stesso modo. Se uno Stato prevede nella legislazione interna un diritto al congedo parentale nei primi tre anni di vita del bambino non può limitare il diritto del padre ad accedere al congedo. Questo perché – ha precisato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 22 marzo 2012 (Markin contro Russia, ricorso n. 30078/06, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Markin&sessionid=93629802&skin=hudoc-en) – “uomini e donne si trovano nella stessa situazione” anche per gli aspetti legati alla crescita dei figli. Se lo Stato frappone ostacoli al padre, favorendo i congedi solo per la madre, compie una discriminazione sulla base del sesso e viola l’articolo 8 della Convenzione europea limitando il diritto dell’uomo al rispetto della vita privata e familiare e dell’articolo 14 discriminandolo rispetto alla donna. Si tratta di una sentenza che modifica un precedente orientamento proprio alla luce dei cambiamenti nella società dei quali la Corte deve tenere conto per far sì che la Convenzione sia uno strumento vivente. Alla Corte di Strasburgo si era rivolto un militare russo che, dopo il divorzio dalla moglie, aveva chiesto un congedo parentale per essere vicino ai tre figli. Le autorità militari avevano respinto l’istanza perché il congedo, per i militari, è concesso unicamente alle donne. Una violazione della Convenzione – ha osservato la Grande Camera – che ha bocciato la differenza di trattamento tra uomini e donne, respingendo la giustificazione del governo russo che ha invocato il rispetto di tradizioni esistenti nel Paese che conducono a riconoscere il congedo nel settore militare solo alle donne. E’ vero che l’articolo 8 non garantisce in modo espresso il diritto al congedo parentale ma, se previsto come strumento per consentire la realizzazione del diritto alla vita familiare, gli Stati non possono poi fare discriminazioni tra uomini e donne. Anche perché – osserva la Corte – nella società contemporanea gli Stati devono riconoscere una piena eguaglianza tra uomini e donne nella responsabilità della crescita dei figli. Non solo. E’ evidente che imporre limitazioni agli uomini costringe i padri a fare una scelta tra contribuire alla crescita dei propri figli e seguire la propria carriera mentre un’analoga scelta non è imposta alle donne che possono usufruire dei congedi. Di qui la rimozione di ogni differenza di trattamento nel settore dei congedi parentali, anche per i militari.

Scritto in: CEDU, parità di trattamento uomo donna | in data: 30 aprile 2012 |

I permessi giornalieri al padre per la cura del bambino devono essere concessi senza condizioni legate allo status lavorativo della madre. E’ quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, nella sentenza depositata il 30 settembre 2010 (causa C-104/09, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-104/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher)), rafforza la posizione dei padri, favorendo un’interpretazione estensiva delle legislazioni nazionali in materia di permessi di maternità e paternità. Gli eurogiudici hanno chiarito che il permesso per allattamento, legato in realtà alla cura del figlio e attribuito anche al padre, non può essere limitato ai casi in cui la madre sia una lavoratrice dipendente, ma deve essere esteso anche se lavoratrice autonoma. A Lussemburgo si erano rivolti i giudici spagnoli alle prese con un ricorso di un lavoratore al quale il datore di lavoro aveva negato il permesso per allattamento in quanto la madre del bambino non era lavoratrice subordinata.

Una posizione bocciata dalla Corte Ue che ha interpretato la direttiva 76/207, modificata dalla 2006/54/Ce (recepita in Italia con Dlgs n. 5/2010) in senso favorevole al padre. Questo perché padre e madre di bambini in tenera età «sono equiparabili sotto il profilo della necessità di ridurre il loro orario giornaliero per occuparsi del bambino», tanto più che il permesso per allattamento era in realtà svincolato dal fatto biologico e concesso per assicurare una cura del bimbo. Di conseguenza, madre e padre, che hanno lo status di lavoratori subordinati, devono essere trattati nello stesso modo per non incorrere in una discriminazione fondata sul sesso. Poco importa, quindi, lo status del partner: nei casi in cui un permesso è concesso ai lavoratori in quanto genitori del bambino, senza alcun collegamento con una funzione biologica, uomo e donna devono essere trattati nello stesso modo.

Con la sentenza della Corte, quindi, si amplia la tutela dei padri perché i giudici Ue sciolgono ogni legame tra concessione dei permessi e situazione lavorativa della madre. Una linea seguita anche in Italia come risulta dalla circolare del Ministero del lavoro n. 19605 del 16 novembre 2009 che ha allargato i permessi anche i padri con moglie casalinga.

Scritto in: parità di trattamento uomo donna, Unione europea | in data: 15 ottobre 2010 |
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