Una norma contenuta in un trattato internazionale ratificato dalla Francia ha effetti diretti se era questa l’intenzione espressa dalle parti, se dalla portata generale del trattato se ne desume l’effetto diretto, se l’interpretazione delle norme conduce a questa conclusione, se riguardo al contento e ai termini dell’accordo si ricava che l’oggetto esclusivo del trattato non era quello di regolare le relazioni tra Stati e se non è richiesta l’adozione di atti complementari “per produrre degli effetti in capo agli individui”. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato francese nella sentenza n. 322326 dell’11 aprile 2012 ( 322326) con la quale il Consiglio ha anche precisato che l’assenza di detti effetti non può essere desunta dalla sola circostanza che il trattato designa gli Stati parti come soggetti agli obblighi fissati nell’accordo. Resta fermo, però, che se il trattato prevede una competenza esclusiva della Corte di giustizia Ue spetta a questo organo giurisdizionale chiarirne la portata.
La vicenda approdata al Consiglio di Stato aveva preso il via dal ricorso di alcune organizzazioni a sostegno degli immigrati che avevano chiesto l’annullamento di un decreto del 2008 relativo alle condizioni per usufruire di un diritto all’alloggio decente. Nell’atto, però, erano state fissate condizioni differenti tra gli stranieri regolari titolari di un permesso di soggiorno e gli altri immigrati in situazione di regolarità (studenti, titolari di una carta di soggiorno temporanea etc.). Il Consiglio di Stato, riconosciuti gli effetti diretti della Convenzione del 1° luglio 1949 sui lavoratori migranti, ratificata dalla Francia, che stabilisce per gli immigrati che si trovano legalmente sul territorio di uno Stato, in materia di alloggio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello applicabile ai propri cittadini, vietando ogni discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, ha disposto l’annullamento dell’atto amministrativo grazie agli effetti diretti della convenzione internazionale.
L’Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha divulgato la relazione n. 104 del 22 dicembre 2011 sui rapporti tra giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20104_11.pdf). Un’analisi a tutto campo incentrata sull’incidenza della prassi di Strasburgo sul diritto interno. Dalla tutela del minore alle pronunce in materia di equo processo. Con un ruolo di primo piano sugli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sul giudicato interno anche alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale del 7 aprile 2011 n. 113.
La Corte di cassazione fa il punto sull’incidenza del pluralismo delle fonti nell’esercizio della giurisdizione. Con la relazione tecnica n. 87 divulgata il 20 ottobre dall’ufficio del Massimario, la Suprema Corte ha passato in rassegna gli sviluppi giurisprudenziali che hanno condotto a una più incisiva affermazione del diritto internazionale e del diritto Ue (Relazione civile 87_11). Centrale l’analisi del ruolo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione al giudicato interno. Se il primato delle sentenze della Corte Ue ha già trovato ampio spazio (anche se non sono mancati recenti sviluppi) di recente, anche il ruolo delle sentenze CEDU rispetto al giudicato interno ha guadagnato spazio, anche grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011 nella quale la Consulta ha concluso che l’articolo 630 c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede la revisione della sentenza in contrasto con una pronuncia della Corte di Strasburgo che ha giudicato il processo interno non equo (si veda il post del 7 aprile 2011).
Troppi contrasti nella giurisprudenza sull’operatività dei termini di prescrizione e di decadenza per le azioni in materia di equa riparazione. La Corte di cassazione, I sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 21380 del 17 ottobre 2011 ha chiesto al Primo Presidente di valutare la rimessione alle Sezioni Unite per chiarire il momento in cui ha il via la decorrenza del termine di prescrizione (21380_10_11). Un nodo da sciogliere determinante per stabilire i contorni dell’azionabilità del diritto all’equo indennizzo per la durata irragionevole dei processi. Con importanti ripercussioni non solo sulla legge Pinto ma anche sulla stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Un ulteriore tassello nel mosaico dei rapporti tra diritto interno e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha fissato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 19985/2011 depositata il 30 settembre (12753835) con la quale la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che hanno il valore di giudicato formale, hanno un’efficacia immediata e diretta. Di conseguenza, il giudice nazionale deve assicurarne il pieno rispetto anche nei procedimenti in corso. Il giudice interno, infatti, non può ignorare o svuotare di contenuto il decisum definitivo della CEDU tanto più se si considera che le norme della Convenzione concorrono a formare il sistema dei diritti umani fondamentali insieme a quelli costituzionali.
Si ringrazia Guida al diritto per la sentenza che sarà pubblicata nel prossimo numero della Rivista con un commento.
Il risultato negativo nel merito del procedimento non incide sul diritto all’equo indennizzo richiesto per la durata eccessiva del processo. Ma c’è di più. La mancata presentazione o il ritardo nell’utilizzo di strumenti sollecitatori come l’istanza di prelievo non bloccano il diritto all’equa riparazione. Sono questi i principi fissati dalla Cassazione (I sezione civile), nella sentenza depositata il 14 settembre 2011 n. 18808/11, che riprende le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e blocca interpretazioni restrittive nell’applicazione del diritto all’equa riparazione per la durata eccessiva dei processi (durata del processo). La domanda di indennizzo del ricorrente era stata respinta dalla Corte di appello di Milano, malgrado il processo, solo in primo grado, dinanzi al Tar del Lazio, fosse durato 8 anni. Conclusione ribaltata dalla Cassazione secondo la quale i ritardi nella presentazione dell’istanza di prelievo non possono compromettere il diritto all’equa riparazione. Questo anche perché non può cadere sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole.
La Corte costituzionale ha stabilito che la norma del pacchetto sicurezza che condiziona la celebrazione del matrimonio di cittadini extracomunitari in Italia al possesso di un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano è contraria alla Costituzione. Determinanti, nella conclusione raggiunta dalla Consulta con la sentenza n. 245/2011 depositata il 25 luglio 2011 (http://www.cortecostituzionale.it/), le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, l’articolo 12 che assicura il diritto al matrimonio. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Catania al quale si erano rivolti un’italiana e un cittadino marocchino ai quali l’ufficiale dello stato civile aveva opposto un no alla celebrazione del matrimonio perché mancava un documento che attestasse la regolarità del permesso di soggiorno come previsto dall’articolo 116 del codice civile, modificato dalla legge n. 94 del 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Una condizione che secondo la Corte costituzionale è in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione anche perché – osserva la Consulta – l’articolo 12 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (da ultimo si veda la sentenza del 14 dicembre 2010, O’Donoghue e others contro Regno Unito), impedisce che in un ordinamento, malgrado il margine di apprezzamento attribuito agli Stati, sia stabilito un divieto assoluto “senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio”, con l’inserimento di una “limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione”.
Annullata la sentenza di condanna decisa dalla Corte di appello di Milano nei confronti di un individuo accusato di spaccio di stupefacenti che era stato ritenuto colpevole utilizzando le dichiarazioni rese da un testimone in sede predibattimentale senza che la difesa lo avesse potuto controinterrogare nel corso del processo in quanto irreperibile. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 24039 del 15 giugno 2011(24039_06_11) che ha fondato la propria decisione sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in diverse occasioni, ha considerato come una violazione dei principi dell’equo processo e del diritto alla difesa le condanne comminate sulla base di dichiarazioni non contestabili nel corso del processo. La Cassazione, poi, richamando anche la sentenza della Corte di giustizia Ue del 28 aprile 2011 relativa al caso El Dridi (C-61/11), ha chiarito che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme interne contrarie al diritto Ue e a interpretare le norme in modo conforme a quelle internazionali. Per utilizzare le dichiarazioni di un soggetto irreperibile – precisa la Cassazione – è necessario dimostrare che sono stati svolti tutti gli accertamenti “congrui alla peculiare situazione personale” del teste e che sono impossibili ulteriori ricerche del testimone, motivando il provvedimento di irreperibilità. In caso contrario, per non incorrere in una violazione della Convenzione europea, le dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Una ricostruzione ineccepibile che porta infine anche all’Italia sulla strada della riapertura dei processi, conclusi con sentenze definitive, giudicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrari alla stessa Convenzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 depositata il 7 aprile 2011 (Corte costituzionale della Repubblica italiana) ha infatti stabilito che l’articolo 630 del codice di procedura penale è in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione (individuando come norma interposta l’articolo 46 della Convenzione europea) nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna la contrarietà del processo interno con la Convenzione europea a seguito di un accertamento avvenuto con sentenza definitiva di Strasburgo. Una conclusione inevitabile tenendo conto che la mancata previsione di una simile ipotesi di revisione del processo non consente all’Italia di adempiere agli obblighi internazionali e, in particolare di rispettare l’articolo 46 della Convenzione europea che impone agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo.
La parola, dopo la sentenza della Consulta, passa al legislatore che in tempi rapidi deve provvedere a inserire tra le ipotesi di revisione anche la contrarietà del processo interno con la Convenzione europea. In attesa dei passi del legislatore, però, la Corte costituzionale precisa che spetta “ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione”. Tenendo conto – precisa la Consulta – che non dovranno essere applicate le disposizioni che sono inconciliabili con l’obiettivo perseguito “prime fra tutte quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato”.
Il gup del Tribunale di Bari ha deciso, il 21 gennaio 2011 (20110121171533705), l’immediata esecutività dell’ordinanza del 15 novembre 2010 (v. il post del 17 novembre 2010) con la quale era stata disposta la revoca della confisca dei terreni sui quali era stato costruito l’ecomostro barese di Punta Perotti. E’ stata quindi respinta la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che ordinava la restituzione dei terreni ai costruttori presentata dal Comune di Bari, che sembra orientato a rinunciare al ricorso in Cassazione per favorire un regolamento amichevole sulla quantificazione dell’indennizzo dovuto ai costruttori. Per il giudice di Bari, considerando che la Corte europea ha ritenuto, con sentenza del 20 gennaio 2009, arbitraria la confisca, non c’è altra strada che rispettare la sentenza CEDU e restituire i terreni, anche perché, se così non fosse, il risarcimento del danno materiale che la Corte europea si è riservata di quantificare sarebbe ancora più ingente.