Il Consiglio Ue discute sulla proposta di modifica del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Presidenza danese ha divulgato, il 26 gennaio 2012, un documento di lavoro (http://eu2012.dk/en/NewsList/Januar/week-4/~/media/Files/meetings/Informal%20JHA/Discussion%20paper%204%20-%20Brussels%20I-Regulation.ashx) chiedendo ai ministri della giustizia di fornire risposte sulle proposte relative all’estensione del regolamento anche alle controversie riguardanti convenuti non domiciliati sul territorio Ue indicando la propria opzione per un sistema di armonizzazione totale, parziale o minimo. In realtà – sottolinea la Presidenza – molti Stati hanno mostrato scetticismo sull’estensione del regolamento, nel settore della competenza giurisdizionale, a convenuti domiciliati al di fuori del territorio degli Stati membri.

Scritto in: cooperazione giudiziaria civile, regolamento 44/2001 | in data: 27 gennaio 2012 |

La tutela del diritto d’autore copre anche i ritratti fotografici, ma i mass media possono pubblicare alcune fotografie se questo serve alle autorità inquirenti per ritrovare una persona scomparsa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, nella sentenza del 1° dicembre 2011 (causa C-145/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115785&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1846349), chiamata a sciogliere alcuni quesiti interpretativi dal Tribunale commerciale di Vienna, alle prese con una controversia tra una fotografa che aveva realizzato diverse istantanee di Natascha K. sequestrata all’età di 10 anni a Vienna e alcuni giornali tedeschi e austriaci che avevano pubblicato un identikit rielaborando, con un programma informatico, la fotografia. Che – ha precisato la Corte Ue – è protetta, in via generale, dal diritto d’autore. Il fotografo, infatti, non si limita a riprodurre un soggetto, ma interviene con scelte proprie, preferendo un’inquadratura, uno sfondo, etc. Di conseguenza, in un ritratto c’è un “tocco personale” dell’autore che consente di attribuire una protezione identica ad altre opere. Detto questo, però, i giudici Ue riconoscono che la direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ammette un’attenuazione del diritto d’autore per motivi di pubblica sicurezza, che rientra nella responsabilità dello Stato. Se, però, le autorità nazionali richiedono un supporto dei mass media per diffondere un ritratto fotografico di una persona scomparsa è possibile ammettere un deroga al diritto d’autore.

La Corte Ue si è poi pronunciata anche sull’operatività dell’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in base al quale, nei casi di una pluralità di convenuti, per evitare decisioni incompatibili, l’attore può rivolgersi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti  è domiciliato, in presenza, però, di un nesso stretto tra i procedimenti. Proprio per evitare decisioni incompatibili, la Corte ha chiarito che è legittimo adire un unico giudice di uno Stato membro nei casi di pluralità di convenuti se la diversità di fori comporta un rischio di soluzioni incompatibili, precisando, altresì, che non costituisce un ostacolo alla connessione di cause la circostanza che le domande proposte nei confronti dei convenuti  siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti.

Scritto in: diritto d'autore, regolamento 44/2001 | in data: 3 dicembre 2011 |
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Le ordinanze di tribunali interni che condannano al pagamento di un’ammenda un privato che ha violato le regole in materia di proprietà intellettuale rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata con sentenza del 18 ottobre 2011 (causa C-406/09, SENTENZA DELLA CORTE), l’inquadramento di un provvedimento nell’ambito del regolamento deve essere determinato tenendo conto della natura dei diritti che esso protegge. Di conseguenza, un provvedimento nazionale che commina un’ammenda per violazione di un provvedimento giudiziale provvisorio che va a vantaggio delle autorità statali e non di un privato e che ha un evidente carattere punitivo, rientra ugualmente nel campo di applicazione del regolamento se l’azione intentata è finalizzata a tutelare privati  ”e non postula una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia”. Questo vuol dire che alcuni aspetti specifici riguardanti la fase di esecuzione come, ad esempio, la riscossione dell’ammenda da parte dello Stato e non del privato, non sono decisivi “nella determinazione della natura del diritto ad ottenere l’esecuzione”. Pertanto, conclude la Corte, l’esecuzione del provvedimento in un altro Stato membro deve avvenire secondo le regole fissate nel regolamento n. 44/2001.

Scritto in: regolamento 44/2001 | in data: 20 ottobre 2011 |
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I tempi per l’esecuzione di sentenze straniere, anche per non vanificare gli obiettivi fissati dal regolamento Ue n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non possono subire allungamenti e, di conseguenza, i motivi di contestazione possono essere solo quelli fissati espressamente nell’atto Ue. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 13 ottobre 2011 (causa C-139/10, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-139%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100) ha stabilito che il giudice nazionale competente in materia di esecuzione di una sentenza straniera non può invocare motivi diversi rispetto a quelli fissati dagli articoli 34 e 35 del regolamento per impedire l’attuazione di un provvedimento giudiziario di un altro Stato membro. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non può pronunciarsi su motivi di revoca della dichiarazione di esecutività che riguardano l’esecuzione nel Paese di origine della pronuncia e non nello Stato di destinazione.

Scritto in: cooperazione giudiziaria civile, regolamento 44/2001 | in data: 14 ottobre 2011 |
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La clausola attributiva di competenza a un giudice in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale può essere stipulata anche in una forma ammessa dalle pratiche delle parti o utilizzata nel commercio internazionale, a condizione che si tratti di una forma che le partti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. E’ quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 9 giugno 2011 (causa C-87/10, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&numaff=C-87%2F10&ddatefs=20&mdatefs=05&ydatefs=2011&ddatefe=14&mdatefe=06&ydatefe=2011&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100).

Il rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Vicenza riguardava l’individuazione del luogo di esecuzione di un contratto al fine di determinare il giudice competente. Il venditore italiano aveva adito il tribunale ordinario di Vicenza a causa del mancato pagamento della somma dovuta a seguito di una compravendita di beni da parte di un acquirente francese. Quest’ultimo, invece, sosteneva che fosse competente il giudice francese in quanto giudice della sede del convenuto. Una tesi non condivisa dal venditore per il quale la clausola “Resa. Franco nostra sede” era attributiva di competenza al giudice italiano anche in base agli usi della Camera di commercio internazionale (Incoterms). La Corte di giustizia riconosce che queste prassi sono ammesse per attribuire la competenza: in base all’articolo 5 del regolamento nei casi di vendita a distanza il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati deve essere determinato in base al contratto (si veda la sentenza Car Trim, C-381/08 del 25 febbraio 2010), facendo riferimento anche agli usi della camera di commercio internazionale. Se tale accertamento non è possibile deve essere presa in considerazione la consegna materiale del bene. Spetta quindi al giudice nazionale accertare se, in base agli usi della camera di commercio internazionale, la clausola di resa fosse attributiva di competenza al giudice italiano.

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce i criteri per individuare il giudice competente nei contratti in materia di swap conclusi tra municipalizzate con sede in uno Stato membro e banche d’affari con sede in altri Stati. Con la sentenza del 12 maggio 2011 (causa C-144/10, JPMorgan, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-144%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100), che potrebbe avere effetti a catena su numerose controversie sugli swap tra municipalizzate e banche d’affari, gli eurogiudici hanno chiarito che per individuare il giudice competente in una controversia tra una banca d’affari e una società municipalizzata con sede in Germania bisogna tener conto del contratto e non delle delibere societarie con le quali è stato deciso l’acquisto di swap, che costituiscono unicamente il presupposto per la conclusione dell’obbligazione contrattuale con la banca di affari. Questo vuol dire che se la banca si rivolge al giudice scelto nel contratto (in questo caso quello inglese) le società municipalizzate non potranno rivolgersi alle autorità giurisdizionali del proprio Paese.

La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via dal rinvio pregiudiziale dei giudici tedeschi chiamati a risolvere una controversia tra la  BVG, società di diritto pubblico tedesca e la banca d’affari JPMorgan: le due parti avevano concluso un contratto con il quale la BVG s’impegnava a pagare un importo fino a 220 milioni di dollari nel caso di cessazione di pagamenti da parte di società terze, percependo in contropartita un premio di 7,8 milioni di dollari. Alcune società terze avevano sospeso i pagamenti, ma l’ente tedesco si era rifiutato di pagare le somme dovute sostenendo di non essere stato informato dei rischi. Di qui l’azione della JPMorgan dinanzi ai giudici inglesi competenti in base a una clausola attributiva di competenza inclusa nel contratto sugli swap. La società tedesca, invece, aveva presentato un ricorso al tribunale di Berlino, con il quale aveva chiesto la nullità del contratto sui derivati, ritenendo competenti in via esclusiva i giudici tedeschi secondo l’articolo 22 del regolamento 44/2001 che, nelle questioni sulla validità delle decisioni degli organi societari, attribuisce la competenza esclusiva al giudice dello Stato membro in cui ha sede la società. Per l’ente tedesco, poiché la decisione dei suoi organi sulla conclusione del contratto con JPMorgan era invalida per violazione dello statuto, la competenza era dei giudici tedeschi e non inglesi. Una tesi respinta dalla Corte Ue. Per i giudici comunitari, infatti, per stabilire la competenza del giudice di uno Stato membro non può essere presa in considerazione ogni decisione adottata in precedenza dagli organi sociali, che ha un mero carattere accessorio, ma è invece determinante valutare il contratto in sé.

Scritto in: giurisdizione civile, regolamento 44/2001 | in data: 13 maggio 2011 |
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