Se manca l’exequatur la sentenza di liquidazione giudiziaria pronunciata negli Stati Uniti non può produrre effetti in Francia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione francese, I sezione civile, con sentenza n. 383 del 28 marzo (Arrêt n° 383 du 28 mars 2012) con la quale la Suprema Corte ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Versailles che aveva dichiarato irricevibili i ricorsi di due creditori che chiedevano il rispetto e la corresponsione del dovuto al contraente dichiarato fallito con sentenza della United States Bankrupcy Court (District of Connecticut). La pronuncia resa negli Stati Uniti – ha chiarito la Cassazione – non può produrre effetti in Francia e quindi incidere sui ricorsi presentati dinanzi al giudice francese se prima non è pronunciato l’exequatur (come stabilito dall’articolo 509 del codice di procedura civile francese) della sentenza resa dai giudici Usa. Di qui la cassazione con rinvio della pronuncia della Corte di appello.
Scritto in:
riconoscimento sentenze straniere | in data:
30 marzo 2012 |
Parole Chiave: //
exequatur
Via libera al riconoscimento di una sentenza del tribunale ecclesiastico che dichiara la nullità del matrimonio anche se i due ex coniugi hanno coabitato per un lungo periodo dopo la celebrazione del rito dichiarato nullo dalla Sacra Rota. Lo ha deciso la Corte di casssazione, prima sezione civile, con sentenza dell’8 febbraio 2012 n. 1780/12 (cassazione-1780). Alla Suprema Corte si era rivolta una donna che riteneva la pronuncia della Corte di appello di Genova, che aveva dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza rotale dichiarativa della nullità del matrimonio, contraria all’ordine pubblico. Per la donna mancavano i presupposti fissati dall’articolo 64 della legge n. 218/95 e, di conseguenza, la sentenza ecclesiastica non doveva essere delibata. Una tesi respinta dalla Suprema Corte. Prima di tutto – ha chiarito la Cassazione – l’esame di un motivo di ordine pubblico, identificato nei principi etici politici su cui si fonda l’ordinamento italiano, è un impedimento assoluto alla riconoscibilità della decisione ecclesiastica e deve essere rilevato d’ufficio dal giudice. Nel caso di specie, però, la Corte ritiene che la semplice coabitazione materiale non implichi una convivenza significativa indice di un legame familiare. Di conseguenza il dato temporale della durata del vincolo è insufficiente “ad integrare la causa ostativa di ordine pubblico al recepimento della sentenza ecclesiastica”
Si ringrazia Il Sole 24 ore per la sentenza.
Scritto in:
riconoscimento sentenze straniere | in data:
13 febbraio 2012 |
Parole Chiave: //
ordine pubblico
Un atto notarile straniero che attesta il divorzio tra un cittadino italiano e una donna di nazionalità cubana può essere riconosciuto in Italia. Lo ha deciso la Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19602/11 del 26 settembre 2011 (atto notarile). La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che contestava il riconoscimento di un atto notarile cubano di scioglimento del matrimonio deciso dalla Corte di appello di Ancona che ne aveva disposto la trascrizione nell’ufficio di stato civile.
La semplificazione dei procedimenti civili porta a un chiarimento sul rito applicabile ai casi di contestazione del riconoscimento di una sentenza straniera e dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, nonché di esecuzione forzata. L’articolo 30 del Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 (in vigore dal 6 ottobre) sulle “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione di procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69″ (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;150) dispone, infatti, che alle controversie in materia di contestazioni relative al riconoscimento di sentenze straniere e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, nonché ai casi di esecuzione forzata, si applica il rito sommario di cognizione. La competenza è affidata alla Corte d’appello del luogo di attuazione del provvedimento. E’ così modificato, dall’articolo 34 n. 38, l’articolo 67 della legge n. 218.
Se la divergenza tra volontà e dichiarazione nella conclusione di un matrimonio ecclesiastico è manifesta la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio può essere delibata senza che sorgano limiti al riconoscimento della pronuncia fondati sull’eccezione dell’ordine pubblico. La Corte di cassazione (I sezione civile), con sentenza n. 17465/11 resa il 22 agosto (12678945), ha precisato i contorni dell’operatività del limite dell’ordine pubblico nei casi di delibazione di sentenze ecclesiastiche. Alla Suprema Corte si era rivolta una donna la quale si opponeva alla dichiarazione di efficacia, decisa dalla Corte d’appello di Bologna, della sentenza del tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato la nullità del matrimonio. Per la Suprema Corte, è da respingere la tesi della ricorrente secondo la quale doveva essere applicato l’art. 797 c.p.c. – ormai abrogato con la legge 218/1995 – in virtù dell’ultrattività della norma rispetto ai procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche. La Cassazione, inoltre, sancita l’applicazione dell’art. 64 della legge 218/95, ha rilevato che la delibazione della pronuncia non comporta effetti contrari all’ordine pubblico tanto più che il giudice di merito, nel dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica, non si è limitato a recepire le affermazioni della sentenza, ma ha analizzato attentamente l’istruzione probatoria del giudizio canonico dalla quale risultava chiaramente che si era realizzata una divergenza tra volontà del marito e dichiarazione resa al momento del matrimonio con riguardo all’indissolubilità del vincolo del matrimonio, di cui la donna era consapevole.
Grazie a Guida al diritto per la sentenza
Scritto in:
riconoscimento sentenze straniere | in data:
6 settembre 2011 |
Parole Chiave: //
ordine pubblico
Nessun ostacolo al riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione di un bambino da parte di una cittadina italiana non sposata. Il Tribunale di Caltanisetta, con sentenza depositata il 18 luglio 2011 (adozione), ha consentito la dichiarazione di riconoscimento del provvedimento straniero che non ha però effetto legittimante, ma produce unicamente gli effetti dell’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44 della legge 184/1983. Per il Tribunale, che riprende le conclusioni della Corte di cassazione (I sezione civile) rese nella sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572 (si veda il post del 23 febbraio), è ammissibile il riconoscimento del provvedimento che riguarda l’adozione da parte di una donna italiana, single, residente da tempo all’estero che ha adottato un bambino in stato di abbandono nel Paese di origine del minore, senza però gli effetti dell’adozione legittimante. Tra la cittadina italiana e il minore – sottolinea il Tribunale – si è instaurato “un consolidato e significativo legame genitoriale da un punto di vista affettivo, educativo, relazione, sociale e di esclusivo accudimento e crescita del minore da parte dell’adulto”. Di qui la necessità di tenere conto dell’interesse del minore anche in base alla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 e dichiarare l’efficacia in Italia del provvedimento straniero.
Si ringrazia Guida al diritto per la sentenza.
Scritto in:
riconoscimento sentenze straniere | in data:
29 agosto 2011 |
Parole Chiave: //
adozione
Il giudice italiano non può valutare l’attività esercitata da quello ecclesiastico nel procedimento di annullamento del matrimonio per gli atti funzionali al processo e non ha quindi giurisdizione per le azioni risarcitorie promosse da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella prima sentenza sul problema della giurisdizione del giudice italiano in materia di risarcimento danni per violazione delle regole processuali canoniche, depositata il 6 luglio (n. 11988/10, giudice ecclesiastico). Per la Suprema Corte, tenendo conto che, in base all’Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, la giurisdizione ecclesiastica è estranea ed esterna all’ordinamento italiano, diventando civilmente rilevante solo in talune condizioni e dopo un procedimento di delibazione, il giudice italiano non può avere giurisdizione sui comportamenti dell’autorità giudiziaria ecclesiastica e sul rispetto delle regole processuali canoniche.
E’ contraria all’ordine pubblico una sentenza ecclesiastica che, disponendo la nullità di un matrimonio, non tutela la buona fede della controparte e il principio dell’affidamento incolpevole. Di conseguenza, la pronuncia non può essere delibata dalla Corte di appello competente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 13240/11 del 16 giugno 2011 (delibazione), con la quale la Suprema Corte pone un freno all’esecuzione di sentenze ecclesiastiche che pronunciano la nullità del matrimonio. Nel caso all’attenzione della Cassazione un cittadino aveva chiesto alla Corte di appello di Palermo la delibazione di una sentenza ecclesiastica che i giudici avevano respinto ritenendo la pronuncia contraria all’ordine pubblico. Di qui il ricorso in Cassazione che però ha dato ragione ai giudici di appello ritenendo che il limite dell’ordine pubblico include la tutela della buona fede e il principio dell’affidamento incolpevole.
Scritto in:
riconoscimento sentenze straniere | in data:
29 giugno 2011 |
Parole Chiave: //
pronunce ecclesiastiche
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3572/11 depositata il 14 febbraio 2011 (prima sezione civile, sen3572), ha confermato la legittimità del provvedimento della Corte di appello di Genova che, con decreto del 19 ottobre 2010, ha riconosciuto la sola adozione speciale e non quella legittimante a una cittadina italiana, single, che aveva ottenuto un provvedimento di adozione di una minore russa dal Tribunale regionale di Lipetsk (Federazione russa), poi riconosciuto dal Tribunale del distretto della Columbia, negli Stati Uniti, dove la donna risiedeva.
La Suprema Corte ha precisato che, in mancanza di un’apposita legge interna che riconosca il diritto all’adozione legittimante da parte dei single, l’unica adozione possibile per questi ultimi è quella prevista in casi particolari (articolo 44 della legge n. 184/1983) senza però possibilità di un’adozione piena concessa alle sole coppie sposate, anche se la Cassazione ha precisato che se fosse adottata una legge che la prevedesse essa sarebbe conforme al diritto internazionale e, in particolare alla Convenzione di Strasburgo in materia di adozione di minori del 24 aprile 1967, già ratificata dall’Italia con legge n. 357 del 1974.
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della donna riconoscendo che non vi era stata alcuna violazione della Convenzione di Strasburgo né della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, la Corte ha escluso l’applicazione degli articoli 64 e 66 della legge n. 218/95 perché, in materia di adozione di minori, in forza dell’articolo 41, comma 2 si applicano le disposizioni speciali previste nella legge 476/98 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. Bene fanno, poi, gli ufficiali dello stato civile ad escludere la trascrizione nella forma dell’adozione piena di un provvedimento che risulti contrario “ai principi fondamentali che regolano lo stato di diritto di famiglia e dei minori”.
Si ringrazia la redazione di Guida al diritto per la sentenza.
La Corte di cassazione blocca la delibazione delle sentenze ecclesiastiche che pronunciano la nullità del matrimonio di due coniugi che hanno convissuto per oltre un ventennio in quanto contrarie all’ordine pubblico. E’ quanto deciso dalla Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 1343/11 depositata il 20 gennaio 2011 (sacra rota), secondo la quale, se la convivenza si è protratta a lungo, i giudici interni non possono consentire l’efficacia civile della nullità del matrimonio decisa dalla Sacra Rota proprio in quanto la convivenza è una dimostrazione evidente dell’accettazione del rapporto.