La Corte europea dei diritti dell’uomo pone un freno alle perquisizioni nei giornali e al sequestro da parte delle autorità inquirenti dei supporti informatici dei giornalisti. Con un preciso obiettivo. Salvaguardare il valore essenziale della libertà di stampa anche quando sono pubblicate notizie attinte da documenti coperti da segreto. Lo ha chiarito la Corte dei diritti dell’uomo nella sentenza depositata il 12 aprile (Martin contro Francia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=19&portal=hbkm&action=html&highlight=martin&sessionid=92473278&skin=hudoc-en) che indica i criteri ai quali anche i giudici nazionali devono attenersi nella tutela del segreto professionale dei giornalisti per non incorrere in una violazione della Convenzione e in una condanna dello Stato.

A Strasburgo si erano rivolti 4 giornalisti di un quotidiano francese che avevano pubblicato un resoconto di documenti della Corte dei conti che riportavano anomalie nell’amministrazione di fondi pubblici compiute da un ex governatore regionale. Quest’ultimo aveva agito contro i giornalisti sostenendo che era stato leso il suo diritto alla presunzione d’innocenza anche perché erano stati pubblicati brani di documenti secretati. Il giudice istruttore aveva ordinato una perquisizione nel giornale con il sequestro di supporti informatici, agende e documenti annotati. Per i giornalisti non vi era stato nulla da fare. Di qui il ricorso a Strasburgo che invece ha dato ragione ai cronisti condannando la Francia per violazione del diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della Convenzione).

Per la Corte la protezione delle fonti dei giornalisti è una pietra angolare della libertà di stampa. Le perquisizioni nel domicilio e nei giornali e il sequestro di supporti informatici con l’obiettivo di provare a identificare la fonte che viola il segreto professionale trasmettendo un documento ai giornalisti compromettono la libertà di stampa. Anche perché il giornalista potrebbe essere dissuaso dal fornire notizie scottanti di interesse della collettività per non incorrere in indagini. E’ vero – osserva la Corte – che deve essere tutelata la presunzione d’innocenza, ma i giornalisti devono informare la collettività. Poco importa – dice la Corte – i mezzi con i quali i giornalisti si procurano le notizie perché questo rientra nella libertà di indagine che è inerente allo svolgimento della professione. D’altra parte, i giornalisti avevano rispettato le regole deontologiche precisando che i fatti riportati erano ricavati da un rapporto non definitivo. Giusto, quindi, far conoscere al pubblico le informazioni in proprio possesso sulla gestione di fondi pubblici (fonte: IL Sole 24 ore, 17 aprile 2012).

 

Si vedano anche i post del 30 dicembre 2011 e del 30 ottobre 2011

 

Scritto in: Senza categoria | in data: 19 aprile 2012 |

Da un lato la pronuncia della Corte di Cassazione di ieri che, con sentenza n. 4184/12 (http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13152889.pdf) pur negando la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato in Olanda da una coppia omosessuale, riconosce il diritto delle coppie dello stesso sesso ad avere una vita familiare anche alla luce delle pronunce della Corte europea, di atti internazionali e dell’Unione europea. Dall’altro lato, sempre ieri, la stessa Corte di Strasburgo che, invece, preserva la libertà degli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo di vietare la possibilità di adozione al partner di una coppia dello stesso sesso. Con sentenza Gas e Dubois contro Francia (n. 25951/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=25951/07&sessionid=88568520&skin=hudoc-en) la Corte europea ha respinto il ricorso di due donne secondo le quali la Francia aveva violato l’articolo 8, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell’articolo 14 che vieta ogni forma di discriminazione. Dopo la nascita di una bambina attraverso il ricorso, da parte di una delle donne, alla procreazione assistita in Belgio che consente il ricorso al donatore anonimo, l’altra donna aveva chiesto di adottare la bambina anche in ragione dell’unione registrata tra le due partner sin dal 2002. Di fronte al no delle autorità giudiziarie francesi si erano rivolte a Strasburgo che però non ha accolto il ricorso. Questo perché, precisano i giudici internazionali, la situazione di coppie dello stesso sesso che aderiscono alle unioni registrate non è comparabile a quella delle coppie sposate. In quest’ultimo caso, il secondo genitore può procedere all’adozione del minore figlio unicamente dell’altro coniuge, mentre non lo può fare, per le leggi francesi, il partner dell’unione registrata. Per la Corte, inoltre, alla luce delle differenze ancora esistenti tra gli Stati parti alla Convenzione in relazione ai diritti da riconoscere a coppie non eterosessuali deve essere garantito alle autorità nazionali un ampio margine di apprezzamento nell’individuazione dei diritti da riconoscere a coppie dello stesso sesso. A ciò si aggiunga che, ad avviso della Corte, la situazione delle coppie che aderiscono ai PACS non è equiparabile, per il diritto francese, a quelle della coppie che contraggono matrimonio e che il ricorso all’adozione semplice non è possibile, in via generale, per l’ordinamento nazionale, a ogni persona che fa parte di un’unione registrata. Di qui l’assenza di violazioni della Convenzione tanto più che – osserva Strasburgo – il diritto al matrimonio di coppie omosessuali non deriva in alcun modo dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea.

Per quanto riguarda invece la pronuncia della Cassazione, di particolare interesse per la ricostruzione della nozione di ordine pubblico, la Suprema Corte non ha ammesso la trascrizione del matrimonio contratto all’estero da una coppia omosessuale di italiani, ma non perché detta unione fosse contraria all’ordine pubblico o fosse addirittura inesistente, ma in ragione dell’inidoneità a produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano di un simile atto. Tuttavia, la Corte ha chiesto un intervento del legislatore che tenga conto degli sviluppi sul piano dell’ordinamento internazionale e dell’Unione europea per garantire alle coppie dello stesso sesso una vita familiare.

Si ringrazia Guida al diritto per la sentenza della Cassazione.

Si veda anche il post del 14 marzo 2012.

 

Scritto in: Senza categoria | in data: 16 marzo 2012 |

Una sentenza di difficile lettura che da un lato riconosce che spetta ai giudici amministrativi e di merito controllare direttamente la conformità di una legge interna con il diritto Ue con ciò rafforzando il diritto comunitario ma, dall’altro lato, spiana la strada all’applicazione di una norma contraria alla direttiva 2008/115 del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E’ quanto risulta dalla decisione n. 2011-217 del 3 febbraio 2012 (conseil-constitutionnel-104672) con la quale il Consiglio costituzionale francese ha stabilito che non tocca ai giudici costituzionali pronunciarsi sulla compatibilità delle norme interne con il diritto Ue, con la conseguenza che la Corte può accertare unicamente se una pena è sproporzionata rispetto all’infrazione commessa. Alla Consulta francese si era rivolta la Cassazione perché uno straniero condannato in base all’articolo 621-1 della legge sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo sosteneva che detta norma era in contrasto con l’articolo 61 della Costituzione nella parte in cui prevede la pena detentiva di un anno e un’ammenda di 3.750 euro per gli stranieri che entrano in Francia illegalmente in ragione della non conformità alla direttiva 2008/115 come interpretata dalla Corte Ue con la sentenza del 6 dicembre 2011 (causa C-329/11). La Consulta ha, invece, rifiutato di pronunciarsi ritenendo che una situazione di contrasto con il diritto Ue non può essere analizzata sotto il profilo dell’incostituzionalità ex articolo 61, ma ciò spetta alle giurisdizioni amministrative e giudiziarie. Detto questo, però, la Corte ha ritenuto che le sanzioni fissate dall’articolo 621 non sono manifestamente sproporzionate e sono quindi conformi alla Costituzione.

Scritto in: immigrazione, rapporti tra diritto interno e diritto Ue, Senza categoria | in data: 13 febbraio 2012 |
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Il prossimo 18 novembre si terrà a Bari, nell’ambito del ciclo “Gli incontri di Globe” dell’ISPI, una giornata di orientamento alle carriere internazionali in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e Europe Direct Puglia. Aperta a studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti, la manifestazione sarà un’opportunità per incontrare rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, funzionari delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e responsabili di Organizzazioni Non Governative. Durante le tavole rotonde, che si terranno dalle 10.00 alle 17.30 nell’Aula Aldo Moro della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari  i partecipanti potranno comprendere in cosa consista il lavoro alle Nazioni Unite, alla Commissione Europea, in una ONG o in una Ambasciata, quali i requisiti per accedere a queste carriere e quali opportunità sono espressamente destinate ai giovani. La partecipazione alla manifestazione è gratuita: è però richiesta un’iscrizione obbligatoria per confermare l’adesione all’evento a quest’indirizzo http://www.ispionline.it/it/Globe%202011/globe.htm. Per ulteriori informazioni sull’accesso alle carriere internazionali e sull’evento si veda il blog http://ispischool.wordpress.com
Scritto in: Senza categoria | in data: 5 novembre 2011 |

Spetta al giudice del luogo in cui la vittima di una diffamazione via internet risiede in modo abituale accertare i danni subiti. Con la sentenza depositata il 25 ottobre 2011 (causa C-509/09 e C-161/10 (09, eDate), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito i criteri per individuare il giudice competente nei casi di diffamazione via internet in base al regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Ai giudici Ue sono arrivati due rinvii pregiudiziali dalla Corte federale tedesca e dal Tribunale di Parigi alle prese con alcuni ricorsi di individui che si ritenevano diffamati da alcuni siti internet. Centrale l’individuazione del giudice competente. Nel primo caso, infatti, la società proprietaria del sito internet, con sede in Austria, contestava la giurisdizione del giudice tedesco chiamato in causa da colui che si riteneva vittima della diffamazione e che risiedeva in Germania. Una contestazione non condivisa dalla Corte Ue che ha precisato i contorni dell’operatività dell’articolo 5 del regolamento. Questa norma, infatti, che si occupa delle cosiddette competenze speciali, consente di adire non solo il giudice generalmente competente in base all’articolo 2, ossia il giudice del domicilio del convenuto, ma anche in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui “l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Per i giudici comunitari, che si sono soffermati sull’interpretazione dell’articolo 5 e hanno respinto l’eccezione d’irricevibilità presentata dal Governo italiano intervenuto nel procedimento, tenendo conto che il giudice del luogo della residenza abituale della vittima è quello che può meglio valutare la lesione e l’entità dei danni alla personalità subiti sul territorio dell’Unione, in linea con il regolamento e con l’obiettivo di proteggere la parte debole, compete a questo giudice decidere sulla controversia.”La messa in rete di contenuti su un sito internet – ha precisato la Corte – si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all’ubiquità di detti contenuti”, consultabili da un numero indeterminato di internauti, in ogni parte del mondo. Ora, poiché il criterio collegato alla diffusione perde di effettività e tenendo conto che è impossibile quantificare la diffusione con certezza, nonché la gravità della lesione dei diritti alla personalità che possono derivare da internet, giusto allontanarsi dal criterio fisssato nella sentenza Shevill del 7 marzo 1995 (causa C-68/93) che dava rilievo alla concretizzazione del danno e attribuire la competenza, invece, al giudice del luogo in cui la vittima “possiede il proprio centro degli interessi” (residenza abituale, a meno che la vittima non dimostri un collegamento più stretto con un altro Stato). Una conclusione che certo protegge la vittima della diffamazione e forse non incide più di tanto sui colossi editoriali autori di siti internet, ma che rischia di arrecare un colpo mortale agli autori di blog e di piccoli quotidiani di informazione on line.

La Corte ha poi chiarito che la vittima, in base al regolamento, può anche rivolgersi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio l’informazione diffusa via internet è accessibile o lo sia stata. In questo caso, però, la competenza è limitata unicamente al danno causato sul territorio di questo Stato. Terza possibilità, per la vittima, l’azione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stabilito colui che ha diffuso le notizie lesive.

Scritto in: Senza categoria | in data: 27 ottobre 2011 |

Se il trasferimento della sede all’estero avviene prima del deposito dell’istanza di fallimento, ma ha natura fittizia il giudice italiano mantiene la propria competenza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20144/11, resa a Sezioni Unite e depositata il 3 ottobre 2011 (11). La vicenda approdata in Cassazione ha preso il via da un’istanza di fallimento nei confronti di una società registrata in Italia che aveva trasferito, prima della presentazione delle domande di fallimento, la sede legale nel Delaware e il centro degli interessi in Gran Bretagna. I legali dell’azienda sostenevano che la giurisdizione dovesse essere radicata in questo Stato in base all’articolo 3 del regolamento Ce n. 1346/2000 e non in Italia. Una tesi non condivisa dalla Cassazione, secondo la quale deve essere mantenuta la competenza del giudice italiano se lo spostamento di sede si realizza prima delle istanze di fallimento, ma a ridosso di queste ultime facendo sospettare che questo spostamento sia un espediente funzionale al forum shopping. Per la Suprema Corte, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede della società, anche se anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana “essendo essa inderogabile – salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie – secondo il disposto degli articoli 9 e 10 della legge fallimentare e dell’articolo 25 della legge n. 218/95…”. Per quanto riguarda il regolamento n. 1346/2000, la Cassazione ritiene che il carattere fittizio del trasferimento di sede legale non accompagnato dall’effettivo esercizio dell’attività economica, senza spostamento del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa comporta la permanenza della giurisdizione italiana.

Scritto in: Senza categoria | in data: 4 ottobre 2011 |

 

Il giudice di pace di Mercato San Severino, con ordinanza del 21 settembre (Ordinanza Giudice di pace Mercato San Severino), ha sospeso il procedimento riguardante una controversia in materia di assicurazione stradale e ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di fornire alcuni chiarimenti interpretativi sulla direttiva 2008/52/Ce del 21 maggio 2008 relativa a taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (in Italia è stata recepita con Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010). Spetterà alla Corte Ue chiarire se la mediazione obbligatoria garantisca il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva  e se le sanzioni di carattere processuale messe in campo dal Dlgs n. 28/2010 per la parte che si rifiuta di partecipare alla mediazione siano in linea con la direttiva Ue. Da verificare poi se la formulazione di una proposta di conciliazione senza accordo delle parti da parte del mediatore possa essere compatibile con il carattere volontario della disciplina.

Si ringrazia Guida al diritto per l’ordinanza.

Scritto in: Senza categoria | in data: 1 ottobre 2011 |

L’aggiornamento del blog è sospeso per le vacanze estive. Arrivederci al 22 agosto.

Scritto in: Senza categoria | in data: 5 agosto 2011 |

Da ottobre anche a Malta si potrà divorziare. Il 25 luglio il Parlamento ha approvato la legge che introduce il regime del divorzio anche nell’isola cattolica, unico Paese Ue a non prevederlo (il testo è disponibile anche in inglese da p. 435 BILL 80). Una spinta decisiva è stata data dall’approvazione, nell’Unione europea, del  regolamento n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale pubblicato sulla GUUE L 343/10 del 29 dicembre 2010, in vigore dal 21 giugno 2012, prima applicazione della cooperazione rafforzata nel settore della cooperazione giudiziaria civile alla quale partecipano Italia, Spagna, Ungheria, Lussemburgo, Austria, Romania, Slovenia, Francia, Germania, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo.

La legge maltese prevede la giurisdizione dei giudici nazionali solo in presenza di talune condizioni tra i quali la cittadinanza maltese di entrambi gli sposi o il domicilio sul territorio (art. 66L).

 

Scritto in: Senza categoria | in data: 28 luglio 2011 |
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E’ stato distribuito oggi, agli iscritti, il n. 2 della newsletter. Questi i temi trattati: per il diritto internazionale pubblico la questione della violazione della Convenzione sulle relazioni consolari da parte degli Stati Uniti che hanno condannato a morte un cittadino messicano senza consentirgli di rivolgersi al proprio console, per il diritto internazionale privato focus sui lavori in corso sulle procedure d’insolvenza e Roma II e sulla necessità di introdurre modifiche alla legge n. 218.

Nella sezione dedicata all’Unione europea approfondimenti sulla situazione dei detenuti nello spazio Ue e per il Consiglio d’Europa analisi del rapporto del Parlamento italiano sullo stato di esecuzione delle sentenze in Italia.

Il prossimo numero sarà distribuito a settembre, dopo la pausa estiva.

Scritto in: Senza categoria | in data: 13 luglio 2011 |