Un modello unico valido tra tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980 (doc. n. 15, gennaio 2012, http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2012pd15e.pdf). Se ne è discusso nel corso del meeting di esperti in corso di svolgimento all’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori e la protezione dei fanciulli. In pratica, prima di lasciare il Paese di residenza il minore dovrebbe sempre avere un documento che indichi il consenso di entrambi i genitori proprio al fine di prevenire i fenomeni di sottrazione. Il documento non dovrebbe però avere un impatto sulle norme interne in materia di identificazione. Intanto il Bureau della Conferenza dell’Aja ha avviato un dialogo anche con l’ICAO per la messa a punto del documento.
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sottrazione internazionale di minori | in data:
28 gennaio 2012 |
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Conferenza dell'Aja
Un caso di sottrazione internazionale che ha consentito alla Corte di cassazione francese, prima sezione civile, di intervenire, con sentenza n. 10-19.905 del 26 ottobre 2011 (http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1015_26_21336.html), per chiarire la portata dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980. Una donna, cittadina francese, sposata con uno statunitense e residente in Michigan, in attesa del secondo figlio, aveva deciso di rientrare in Francia accompagnata dal primo figlio per fare visita al proprio genitore malato. Dopo aver partorito non era più rientrata negli Usa. L’autorità centrale statunitense ne aveva ordinato il rientro in base alla Convenzione dell’Aja, provvedimento confermato dal tribunale di Lione. La Corte di appello aveva però accolto l’istanza di sospensione del provvedimento presentata dalla donna. La vicenda è poi approdata in Cassazione che ha invece disposto il rientro del minore in Usa respingendo la posizione della donna secondo la quale non si configurava un caso di sottrazione internazionale perché non vi era stato un preliminare provvedimento di custodia e di affidamento del minore al padre che, a dire della donna, aveva dato il proprio consenso al viaggio in Francia. Per la Cassazione, è vero che il padre aveva dato il proprio assenso al viaggio ma lo aveva fatto ritenendolo limitato nel tempo. Inoltre, poiché entrambi i genitori avevano la responsabilità genitoriale era evidente che era un caso di non ritorno del minore nel paese di residenza e che quindi la Convenzione sulla sottrazione internazionale era applicabile. Di qui la violazione, da parte della donna, della Convenzione dell’Aja.
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sottrazione internazionale di minori | in data:
15 novembre 2011 |
Con la sentenza depositata il 12 luglio (ricorso n. 14737/09, Sneersone e Kampanella contro Italia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionSimilar=74064607&skin=hudoc-en&action=similar&portal=hbkm&Item=1&similar=englishjudgement), la Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta in una vicenda riguardante la sottrazione internazionale di un minore, facendo il punto sui rapporti tra norme della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore, disposizioni del regolamento Ue n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, che ha accertato una violazione da parte dell’Italia dell’articolo 8 che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha stabilito che il ritorno di un minore illecitamente sottratto da un genitore non può essere deciso in modo automatico, senza tenere conto della situazione effettiva del bambino nel momento in cui è adottato il provvedimento – che deve essere adeguatamente motivato – e degli effetti negativi che potrebbe causare la separazione dalla madre.
Questi i fatti. Dopo la separazione di una coppia costituita da un italiano e da una lettone, residenti in Italia, il bambino, affidato alla madre, era stato condotto dalla donna in Lettonia perché il padre del bimbo non contribuiva al sostegno economico del minore, situazione che le impediva di vivere in Italia. Di qui il ricorso del padre al Tribunale per i minorenni di Roma con la richiesta di affidamento esclusivo accolta dai giudici italiani. Le autorità interne, poi, avevano anche disposto il ritorno del minore in Italia: il provvedimento, però, non era stato riconosciuto ed eseguito dal tribunale lettone in quanto contrario all’interesse superiore del minore.
La Corte europea, dopo aver chiarito che nell’applicazione sia della Convenzione dell’Aja sia del regolamento Ue le autorità nazionali sono obbligate a tenere conto delle norme della Convenzione europea, ha affermato che, prima di decidere il ritorno del bambino, le autorità statali devono accertare in dettaglio tutti i motivi di rischio per il minore, escludendo che le semplici rassicurazioni del padre, per quanto certe, possano essere adeguate ai fini dell’interesse del bambino. E questo anche quando è applicato l’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 in base al quale il ritorno del minore può essere disposto anche in caso di rischio grave se nello Stato di origine sono adottate misure protettive (con una soluzione diversa dall’articolo 13 della Convenzione dell’Aja). Per la Corte, l’Italia non ha valutato attentamente i danni psicologici che il bambino poteva subire dal rientro in Italia, tenendo conto che non parlava la lingua italiana e che aveva avuto scarsi legami con il padre. Senza dimenticare che le autorità italiane non hanno in alcun modo preso in considerazione un’alternativa al rientro del minore in Italia che avrebbe potuto assicurare contatti adeguati tra padre e figlio. Di qui la condanna all’Italia.
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CEDU,
sottrazione internazionale di minori | in data:
25 luglio 2011 |
Rafforzare la protezione del minore e favorire una corretta applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore (ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64). Sono questi gli obiettivi perseguiti dalla Commissione speciale istituita nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato che si è riunita, a giugno, in occasione del sesto meeting. Nodo centrale l’applicazione dell’eccezione che esclude il ritorno del minore laddove vi siano fondati rischi di pericoli fisici o psichici (articolo 13). I giudici interni – ha precisato la Commissione – hanno applicato la disposizione in modo non uniforme. Di qui la necessità di una nuova guida pratica che valorizzi anche il ruolo della mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere e che tenga conto della prassi relativa all’applicazione del regolamento 2201/2003 (http://www.hcch.net/index_en.php?act=progress.listing&cat=7)
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sottrazione internazionale di minori | in data:
15 giugno 2011 |
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Conferenza dell'Aja
Aumentano i casi in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo è chiamata a confrontarsi con il diritto Ue. Nella sentenza Karoussiotis contro Portogallo del 1° febbraio 2011 (ricorso n. 23205/08, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=19&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=65909603&skin=hudoc-fr) la Corte, alle prese con una vicenda riguardante la sottrazione internazionale di un minore, si è pronunciata su un’eccezione presentata dal Governo portoghese secondo il quale Strasburgo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso perché, a suo dire, il ricorrente aveva “iniziato” un procedimento d’infrazione contro il Portogallo dinanzi alla Commissione europea. Questa circostanza – osserva Lisbona – rendeva irricevibile il ricorso in forza dell’articolo 35, comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo il quale la Corte deve dichiarare irricevibile il ricorso se esso è «sostanzialmente uguale ad altro ricorso… sottoposto ad altra istanza internazionale d’inchiesta o di composizione…». Una tesi del tutto respinta dalla Corte. Prima di tutto perché il procedimento d’infrazione è nelle mani della Commissione europea e, in secondo luogo, perché quel procedimento serve unicamente ad accertare se gli Stati rispettano gli obblighi Ue, ma non ha effetto sui diritti del ricorrente.
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CEDU,
sottrazione internazionale di minori | in data:
1 febbraio 2011 |
La Corte di cassazione francese, prima sezione civile, torna sul regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e, in particolare, sul rapporto tra l’articolo 20 del regolamento Bruxelles II bis che si occupa delle misure provvisorie e giudice competente nel merito. La sentenza dell’8 luglio 2010 n. 698 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/698_8_16927.html
ha preso il via da una coppia che, dopo essersi sposata in Francia, aveva stabilito la propria residenza in Inghilterra. Con il divorzio, i figli erano stati affidati alla madre, mentre il padre, tornato in Francia, godeva di un diritto di visita. Tuttavia, durante le vacanze, non aveva più riconsegnato i bambini alla madre. Un giudice francese aveva disposto, con provvedimento d’urgenza, che i bambini vivessero, solo in via provvisoria, con il padre, ma la pronuncia aveva cessato di avere effetti poiché l’Alta Corte inglese competente in materia aveva emesso una sentenza con la quale ordinava il rientro del minore. La Corte d’appello francese aveva ritenuto che, in base all’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, le misure provvisorie non avessero più effetto a seguito della sentenza inglese che ordinava il rientro dei minori. Una posizione condivisa dalla Cassazione che ha precisato il rapporto tra misure provvisorie e provvedimenti del giudice competente nel merito e ha respinto il ricorso del padre.
La Corte di cassazione, prima sezione civile (sentenza n. 16549 del 14 luglio 2010, http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16549_07_10.pdf), per la prima volta, riconosce la propria competenza a esaminare un provvedimento di rigetto della domanda di rientro di un minore nel luogo della propria residenza abituale, ritenendo applicabile, per analogia, l’articolo 7 della legge n. 64/19994 con la quale è stata ratificata la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale del minore. La Suprema Corte, respingendo il ricorso di un padre, cittadino italiano, sposato con una spagnola che aveva sottratto il figlio portandolo dall’Italia in Spagna, si è anche soffermata sull’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sulla nozione di residenza abituale propria del regolamento Ue. La Corte, inoltre, ha chiarito che i provvedimenti provvisori adottati in via d’urgenza dal tribunale di uno Stato membro, in questo caso quello di Palermo, cessano di avere efficacia, in base all’articolo 20 del regolamento n. 2201, se si pronuncia nel merito il tribunale di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento (quello spagnolo).
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sottrazione internazionale di minori | in data:
25 luglio 2010 |
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minori sottratti