La nullità di una clausola abusiva accertata a seguito di un ricorso collettivo va a vantaggio di tutti i consumatori. Di conseguenza, gli Stati membri possono stabilire che queste clausole siano nulle per tutti i consumatori, anche se non hanno iniziato un’azione giurisdizionale. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 26 aprile  (causa C-472/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122164&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=146135) che ha dato il via libera all’applicazione generalizzata della nullità di una clausola contrattuale abusiva. In pratica, per gli eurogiudici se è proposto un ricorso collettivo contro clausole abusive di uso generalizzato che sono nulle questi effetti si ripercuotono, se la legislazione nazionale lo prevede, anche a vantaggio degli altri consumatori. Tanto più che il giudice nazionale può accertare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola per garantire la realizzazione dell’interesse pubblico della tutela del contraente debole.

Questi i fatti. L’Ufficio nazionale per la tutela dei consumatori ungherese aveva proposto un ricorso collettivo contro un operatore di telefonia fissa che aveva inserito una clausola relativa ai costi per il pagamento delle fatture attraverso vaglia postale, senza indicare le modalità di calcolo degli importi. L’azienda non aveva voluto modificare la clausola: di qui il ricorso collettivo dinanzi ai giudici ungheresi che si sono rivolti alla Corte Ue per sciogliere alcuni nodi interpretativi. Chiara la valutazione di Lussemburgo sul carattere abusivo della clausola. E’ vero che spetta al giudice nazionale pronunciarsi sul suo inquadramento, ma se non sono indicate le modalità di calcolo degli importi e le possibili variazioni e per di più i consumatori non hanno la possibilità di porre termine al contratto è evidente che, in base alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori recepita in Italia con dlgs n. 52/1996, poi abrogato dal n. 206/2005, contenente il codice del consumo, le clausole hanno carattere abusivo. Essenziale, d’altra parte, proprio per consentire il riequilibrio tra le parti contraenti, che il consumatore possa “prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le modifiche apportate da un professionista alle clausole generali quanto alle spese collegate al servizio da prestare”. Un obbligo di informazione necessario a permettere al consumatore di far valere la possibilità di porre termine al contratto se sono modificate le spese. Tracciato il percorso interpretativo, la Corte Ue ha chiarito che per assicurare un equilibrio reale e non formale tra i contraenti, anche se la direttiva non armonizza le sanzioni derivanti dall’inserimento delle clausole abusive, il legislatore nazionale può prevedere che ogni consumatore si avvalga della nullità delle clausole anche se non prende parte al procedimento inibitorio.

Scritto in: Unione europea | in data: 2 maggio 2012 |

Il Governo argentino è pronto a espropriare la società petrolifera YPF, controllata dalla spagnola Repsol. La Spagna protesta e questa volta (ci sono di mezzo troppi soldi) l’Unione europea interviene subito, addirittura con una dichiarazione dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea Catherine Ashton che quando ci sono di mezzo i diritti umani è più esitante a scendere in campo.  A fronte dell’espropriazione voluta dal Presidente Cristina Kirchner e dal Governo argentino che, il 16 aprile, ha presentato un progetto di legge al Congresso chiedendo dell’espropriazione del 51% della compagnia petrolifera YPF (http://www.casarosada.gov.ar/informacion/actividad-oficial/25808-el-gobierno-enviara-al-congreso-el-proyecto-de-ley-de-expropiacion-del-51-por-ciento-de-ypf), il Parlamento europeo ha adottato il 20 aprile una risoluzione (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0143+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT) con la quale ha chiesto alla Commissione europea e al Consiglio di verificare la sospensione parziale delle preferenze tariffarie unilaterali. Una protesta anticipata dall’Alto rappresentante (129568) che ha invocato un immediato ricorso alle misure diplomatiche per risolvere la controversia.

Scritto in: Unione europea | in data: 23 aprile 2012 |
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Per garantire effettiva applicazione al diritto ambientale è necessario migliorare gli strumenti di accesso alla giustizia anche fissando a livello Ue le condizioni per ricorrere in sede giurisdizionale. Lo ha sottolineato la Commissione europea nella comunicazione relativa ad una migliore applicazione della normativa ambientale Ue del 7 marzo 2012 (COM(2012)95, http://ec.europa.eu/environment/legal/law/compliance.htm). E’ vero che la Corte di giustizia ha stabilito che i tribunali interni devono interpretare le regole sull’accesso alla giustizia in modo conforme alla Convenzione di Aarhus (causa C-240/09), ma è necessario avere un quadro normativo più efficace. Anche per quanto riguarda le attività di monitoraggio che non sono omogenee. A ciò si aggiunga – precisa la Commissione – che la corretta applicazione della normativa Ue in materia di ambiente nel settore dei rifiuti potrebbe portare alla creazione di 400.000 nuovi posti di lavoro, con un risparmio, tra l’altro, di 72 miliardi di euro.

Scritto in: ambiente, Unione europea | in data: 26 marzo 2012 |
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L’Unione europea, dopo la crisi iniziata nel 2008, interviene sulle norme in materia di vendite allo scoperto. E lo fa provando ad armonizzare le norme degli Stati membri con il regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:086:0001:0024:IT:PDF), applicabile dal 1° novembre 2012.

Centrali i nuovi interventi in materia di obblighi di notifica e comunicazione al pubblico che travalicano lo spazio Ue e comprendono anche coloro che si trovano in un Paese terzo. Il regolamento ha un’applicazione retroattiva a meno che la Commissione europea non abbia dato il via libera all’esclusione dall’applicazione del regolamento previa notifica entro il 24 aprile 2012.

Rafforzati i poteri dell’Autorità europea di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem), istituita con il regolamento n. 1095/2010 per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per specifici interventi diretti.

 

 

 

Scritto in: strumenti finanziari, Unione europea | in data: 24 marzo 2012 |
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La risoluzione del Parlamento europeo riguardava la parità tra donne e uomini nell’Ue. Ma gli eurodeputati hanno inserito, nella risoluzione adottata il 13 marzo (P7_TA(2012)0069 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0069+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT) un paragrafo sulle coppie dello stesso sesso. In particolare, nella sezione relativa alla pari indipendenza economica, il Parlamento ha inserito il par. 7 nel quale “si rammarica dell’adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di «famiglia» con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli; ricorda che il diritto dell’UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Nell’analisi della famiglia nell’Unione europea, il Parlamento ha anche preso atto “che le famiglie nell’UE sono diverse e comprendono genitori coniugati, non coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso sesso, genitori singoli e genitori adottivi che meritano eguale protezione nell’ambito della legislazione nazionale e dell’Unione europea”.

Scritto in: famiglia, Unione europea | in data: 14 marzo 2012 |

Non è contraria al diritto Ue la scelta di un Paese membro di vietare l’ingresso di un capo di Stato di un altro Paese dell’Unione. Così la pensa l’Avvocato generale Bot che il 6 marzo ha depositato le sue conclusioni relative alla causa C-364/10 (Ungheria contro Slovacchia, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120050&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=203075). Il ricorso alla Corte di giustizia è stato presentato dall’Ungheria perché le autorità slovacche avevano vietato l’ingresso, nel 2009, al Presidente ungherese per ragioni di sicurezza. L’Ungheria aveva chiesto alla Commissione europea di avviare una procedura d’infrazione, ma Bruxelles riteneva che il diritto Ue non dovesse applicarsi alle visite dei capi di Stato. Di qui la scelta dell’Ungheria di andare avanti da sola in base all’articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’Avvocato generale, però, non ha aderito alla prospettazione ungherese. Se è vero, infatti, che la circolazione dei cittadini Ue è regolata dal diritto comunitario con la direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, questo non si applica alle visite dei capi di Stato che rientrano nella sfera delle relazioni diplomatiche e che rimangono, quindi, nella competenza degli Stati membri in base al diritto internazionale. Essenziale, pertanto, il consenso dello Stato ospitante. Tuttavia, precisa l’Avvocato generale, gli Stati devono agire con modalità che non siano incompatibili con il processo di integrazione e non paralizzino le relazioni diplomatiche tra Stati. Non è stato questo il caso in discussione tant’è che i Governi dei due Stati si sono già incontrati. Esclusa, quindi, almeno per l’Avvocato generale, una violazione del diritto Ue.

Scritto in: Unione europea | in data: 7 marzo 2012 |

Identità di fatti, unità del contravventore e unità dell’interesse giuridico tutelato. Sono queste le condizioni che fanno scattare l’applicazione del principio del ne bis in idem in materia di diritto della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con sentenza del 14 febbraio (causa C-17/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119427&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=109094), intervenuta a stabilire in quali circostanze l’autorità garante della concorrenza nazionale può applicare sanzioni in base al regolamento n. 1/2003 se le intese illecite hanno prodotto effetti contrari al diritto della concorrenza prima dell’adesione all’Unione europea. Al di là del caso di specie che riguardava sanzioni comminate dall’autorità garante della concorrenza ceca in relazione ad intese tra aziende che operano nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas, la Corte Ue ha colto l’occasione per chiarire l’applicazione del principio del ne bis in idem nel settore dell’antitrust. Per la Corte, considerando che è indispensabile la presenza cumulativa delle 3 condizioni indicate e che l’identità dei fatti deve essere valutata con riferimento al territorio interno o esterno all’Unione, se l’ammenda della Commissione è adottata prima di quella dell’autorità nazionale garante della concorrenza per sanzionare gli effetti prodotti dall’intesa dopo l’ingresso nell’Unione, mentre quella dell’antitrust nazionale riguarda gli effetti precedenti all’ingresso nello spazio Ue, non può essere applicato il principio del ne bis in idem.

Scritto in: Unione europea | in data: 15 febbraio 2012 |
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Troppe le differenze tra ordinamenti in materia di fondazioni che rendono le attività transfrontaliere eccessivamente costose, con il rischio di dirottare risorse verso i pagamenti di consulenze piuttosto che su progetti di pubblica utilità. Di qui la volontà di Bruxelles di uniformare le regole proponendo un nuovo Statuto per le fondazioni europee. Con la proposta di regolamento presentata l’8 febbraio, il Commissario europeo al mercato interno Barnier punta a fornire un nuovo strumento alle fondazioni di pubblica utilità, a patto che siano in grado di dimostrare  questi scopi, che abbiano una dimensione transfrontaliera e un patrimonio minimo di 25mila euro (http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/proposal_en.pdf). La FE potrà essere istituita ex novo o tramite fusione e dovrà essere registrata in uno Stato membro. Molti, secondo la Commissione, i vantaggi: dai minori costi alla costituzione di una fondazione con marchio e identità europea.

Scritto in: Unione europea | in data: 9 febbraio 2012 |
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Rafforzerà l’euro o indebolirà l’Unione europea? Una risposta arriverà solo dopo che il cosiddetto fiscal pact adottato il 3o gennaio entrerà in vigore, dopo la firma, a marzo e la successiva ratifica di almeno 12 Stati membri dell’eurozona, il 1° gennaio 2013 (http://www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf). Regno Unito e Repubblica Ceca si sono già sfilati dall’accordo intergovernativo che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe essere incorporato nel Trattato Ue entro 5 anni. Due gli obiettivi centrali imposti dal cancelliere tedesco Angela Merkel: un freno al deficit strutturale di bilancio annuale che non dovrà superare lo 0,5% del PIL (articolo 3) e una riduzione del debito pubblico che ogni anno dovrà scendere di 1/20 (articolo 4). Con buona pace delle misure strutturali di rilancio dell’economia.

Intanto, però, la scelta di adottare un accordo intergovernativo parallelo al Trattato Ue suscita non poche perplessità. Tanto più che manca un raccordo con le procedure sanzionatorie previste in caso di non rispetto delle regole in tema di deficit e bilancio. La Commissione ogni anno dovrà redigere un rapporto sulle misure messe in atto dagli Stati per rispettare l’accordo ma, in caso di inosservanze, spetta agli altri Stati membri rivolgersi alla Corte di giustizia. Un sistema certo inefficace: basti considerare che l’azione di inadempimento prevista dall’articolo 259 TFUE non è mai portata avanti dagli Stati, ma funziona unicamente grazie alla Commissione europea. In caso poi di mancato adempimento della sentenza spetta sempre agli Stati chiedere alla Corte l’adozione  di somme forfettarie o penalità (art. 260TFUE).

Scritto in: Unione europea | in data: 1 febbraio 2012 |

Ingiustificati e contrari al diritto Ue gli ostacoli posti dal Consiglio nazionale forense all’iscrizione nell’elenco degli avvocati comunitari stabiliti di un cittadino italiano che, dopo la laurea in giurisprudenza in Italia, aveva ottenuto l’iscrizione nel registro degli abogados a Barcellona. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezioni unite civili,  con sentenza depositata il 22 dicembre 2011 (n. 28340/1120120104191330618), con la quale la Suprema Corte non solo ha bocciato la posizione restrittiva del Consiglio nazionale forense, ma ha chiarito l’esatta portata della direttiva 98/5/CE, sull’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, recepita in Italia con decreto legislativo 96/2001. La vicenda ha preso il via da un’istanza di un cittadino italiano che, laureatosi in giurisprudenza a Palermo, aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati della città siciliana l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale riservata agli avvocati comunitari stabiliti, tutto nel rispetto della direttiva 98/5. Il richiedente, infatti, era già iscritto nel Registro generale del Collegio degli Abogados di Barcellona e intendeva esercitare l’attività in Italia. La sua richiesta era stata respinta: il Consiglio dell’Ordine sosteneva, erroneamente, che la direttiva si dovesse applicare unicamente ai cittadini Ue di nazionalità diversa da quella dello Stato membro al quale è richiesta l’abilitazione all’esercizio alla professione. Il no all’iscrizione era stato poi confermato dal Consiglio nazionale forense secondo il quale l’iscrizione non poteva essere concessa perché il richiedente non aveva svolto il tirocinio biennale previsto dalla legge italiana e anche perché l’istante “non aveva dimostrato il conseguimento in Spagna, di un particolare ulteriore titolo abilitante né di specifica esperienza professionale”. Una posizione del tutto respinta dalla Cassazione. Per la Suprema Corte, il diritto Ue fornisce percorsi alternativi costituiti o dalla direttiva 2005/36 che permette alle autorità nazionali di prevedere misure compensative nei casi di diversità di studi o formazione o il procedimento di “stabilimento/integrazione” tramite la direttiva 98/5/CE. Con quest’ultimo sistema il richiedente, che ha già un titolo professionale in uno Stato membro chiede l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo italiano e utilizza il proprio titolo di origine. Dopo un periodo di effettiva attività in Italia di 3 anni può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano. Ora, considerando che il richiedente aveva il titolo di abogado in Spagna e chiedeva l’iscrizione nel registro speciale in Italia, le condizioni fissate nella direttiva erano del tutto rispettate. Il rifiuto opposto dal Consiglio forense era quindi immotivato. A ciò si aggiunga, prosegue la Cassazione, che nel procedimento previsto dalla direttiva 98/5, l’interesse pubblico al corretto svolgimento di un’attività professionale “è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d’intesa con un professionista abilitato) e la verifica dell’attività correlativamente espletata”. Senza dimenticare – prosegue la Cassazione – le pronunce dei giudici Ue nel caso Cavallera e Koller (riguardanti l’applicazione delle direttive 89/48 e 2005/36) nelle quali la Corte di Lussemburgo ha chiarito che è contrario al diritto Ue ogni ostacolo posto dalle autorità nazionali diverso dalle previsioni della normativa comunitaria che impedisca il riconoscimento delle qualifiche professionali, precisando che è sufficiente lo svolgimento di una prova attitudinale  alternativa rispetto al tirocinio per ottenere il riconoscimento.

Scritto in: libera circolazione, rapporti tra diritto interno e diritto Ue, Unione europea | in data: 7 gennaio 2012 |
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