Dalla Cassazione un freno alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche

E’ contraria all’ordine pubblico una sentenza ecclesiastica che, disponendo la nullità di un matrimonio, non tutela la buona fede della controparte e il principio dell’affidamento incolpevole. Di conseguenza, la pronuncia non può essere delibata dalla Corte di appello competente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 13240/11 del 16 giugno 2011 (delibazione), con la quale la Suprema Corte pone un freno all’esecuzione di sentenze ecclesiastiche che pronunciano la nullità del matrimonio. Nel caso all’attenzione della Cassazione un cittadino aveva chiesto alla Corte di appello di Palermo la delibazione di una sentenza ecclesiastica che i giudici avevano respinto ritenendo la pronuncia contraria all’ordine pubblico. Di qui il ricorso in Cassazione che però ha dato ragione ai giudici di appello ritenendo che il limite dell’ordine pubblico include la tutela della buona fede e il principio dell’affidamento incolpevole.

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