<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marina Castellaneta</title>
	<atom:link href="http://www.marinacastellaneta.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marinacastellaneta.it</link>
	<description>Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell&#039;Unione Europea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nessun passo avanti sulla vicenda della Freedom flottiglia.</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/nessun-passo-avanti-sulla-vicenda-della-freedom-flottiglia.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/nessun-passo-avanti-sulla-vicenda-della-freedom-flottiglia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controversie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom flottiglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Ancora nulla di fatto: nessuno è sotto processo per le morti durante l&#8217;attacco alla Freedom flottiglia e nessuno ha risarcito i familiari. E&#8217; quanto ha constatato il Consiglio per i diritti umani dell&#8217;Onu che ha divulgato un documento sullo stato di attuazione della risoluzione del Consiglio n. 17/10 relativa alla relazione del panel di esperti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora nulla di fatto: nessuno è sotto processo per le morti durante l&#8217;attacco alla Freedom flottiglia e nessuno ha risarcito i familiari. E&#8217; quanto ha constatato il Consiglio per i diritti umani dell&#8217;Onu che ha divulgato un documento sullo stato di attuazione della risoluzione del Consiglio n. 17/10 relativa alla relazione del panel di esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i diritti umani sugli incidenti relativi alla nave Mavi Marmara e alla Freedom flottiglia di aiuti umanitari diretta verso Gaza, avvenuti il 31 maggio 2010. In pratica, si constata nel documento dell&#8217;8 maggio (A/HRC/20/3/Rev.1<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/HRC.pdf">HRC</a>), da un lato la Turchia ha mostrato la ferma intenzione di non riallacciare i rapporti con Israele fino a quando non saranno riparati i danni provocati e presentate scuse ufficiali dal Governo di Tel Aviv, dall&#8217;altro lato Israele ha sì nominato una Public Commission ma in pratica le indagini non procedono e alcuni beni sequestrati rimangono nelle mani israeliane. La Turchia, poi, contesta le conclusioni sulla legalità del blocco imposto da Israele.</p>
<p>Si vedano i post del 25 luglio 2010 e del 5 settembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/nessun-passo-avanti-sulla-vicenda-della-freedom-flottiglia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta Perotti: vicenda conclusa?</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/punta-perotti-vicenda-conclusa.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/punta-perotti-vicenda-conclusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[equa soddisfazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, con sentenza depositata il 10 maggio 2012 (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&#38;portal=hbkm&#38;action=html&#38;highlight=75909/01&#38;sessionid=96155746&#38;skin=hudoc-en) ha stabilito l&#8217;entità del risarcimento per i danni materiali che l’Italia deve corrispondere alle tre imprese costruttrici dell’ecomostro “Punta Perotti” che per anni ha svettato a Bari fino alla sua distruzione nel 2006 (qui il video della demolizione, http://video.repubblica.it/copertina/bari-1031-giu-punta-perotti/2413?video). In precedenza, con  la sentenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, con sentenza depositata il 10 maggio 2012 <a href="%20%20%20http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=75909/01&amp;sessionid=96155746&amp;skin=hudoc-en">(http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=75909/01&amp;sessionid=96155746&amp;skin=hudoc-en</a>) ha stabilito l&#8217;entità del risarcimento per i danni materiali che l’Italia deve corrispondere alle tre imprese costruttrici dell’ecomostro “Punta Perotti” che per anni ha svettato a Bari fino alla sua distruzione nel 2006 (qui il video della demolizione, <a href="http://video.repubblica.it/copertina/bari-1031-giu-punta-perotti/2413?video">http://video.repubblica.it/copertina/bari-1031-giu-punta-perotti/2413?video</a>). In precedenza, con  la sentenza del 20 gennaio 2009 (n. 75909/01, <em>Sud Fondi srl e altri contro Italia</em>), la Corte <a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/punta-perotti1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4637" title="punta-perotti1" src="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/punta-perotti1.jpg" alt="" width="685" height="418" /></a> europea, a seguito del ricorso delle tre imprese proprietarie dei terreni sui quali era sorta Punta Perotti, aveva accertato la violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea (nessuna pena senza legge) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto di proprietà), liquidando i danni morali (40mila euro per ogni ricorrente) e riservandosi di decidere su quelli materiali richiedendo degli accertamenti tecnici e auspicando un regolamento amichevole tra le parti. Che non c&#8217;è stato. La parola è così tornata a Strasburgo che ha fissato in 49milioni di euro i danni materiali che lo Stato deve risarcire alle imprese ricorrenti. I giudici internazionali hanno anche imposto allo Stato di astenersi dal chiedere ai ricorrenti il rimborso delle spese di demolizione degli edifici e di riqualificazione delle aree, di fatto bloccando le azioni avviate dal Comune di Bari nei confronti delle imprese. La Corte europea è partita dai principi di diritto internazionale in materia di riparazione fissati nella sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al caso delle officine di Chorzów e verificando, in primo luogo, la possibilità di ricorrere alla <em>restitutio in integrum. </em>In realtà, il  ripristino dello <em>status quo ante</em> non era possibile: è vero che dopo la sentenza del 2009 le autorità nazionali hanno disposto la revoca della confisca dei terreni e ordinato la restituzione dei suoli alle imprese ricorrenti ma, senza dubbio, questa misura ha riparato il pregiudizio subito solo in modo parziale e, di conseguenza, le vittime della violazione hanno diritto a un’equa soddisfazione tanto più che esse non hanno più la possibilità di “recuperare gli edifici confiscati poiché sono stati demoliti”. La sola restituzione dei suoli disposta a seguito delle pronunce della Corte europea non è, quindi, una misura adeguata a ripristinare la situazione preesistente alle accertate violazioni della Convenzione: le imprese hanno sì recuperato le proprietà ma non hanno goduto dell&#8217;utilizzo dei suoli per lungo tempo. Necessario allora &#8211; osserva la Corte &#8211; quantificare i danni subiti dal momento in cui le parti non hanno più avuto la disponibilità dei suoli (ossia dal momento della confisca). Danni che devono in ogni caso essere riconducibili direttamente “alla doppia violazione constatata”: esclusi, invece, quelli che rientrano piuttosto nell’attività delle società ricorrenti e del rischio d’impresa” (come, ad esempio, le spese notarili sostenute per l’acquisto dei terreni). Pertanto, per la Corte europea è necessario tenere conto del probabile valore dei suoli all’inizio della situazione controversa, valutando la circostanza che i terreni erano edificabili. Per quanto riguarda il primo profilo (risarcimento dovuto all’indisponibilità dei suoli), la Corte europea ritiene che una giusta compensazione possa essere ottenuta versando una somma corrispondente all’interesse legale considerato per tutta la durata della confisca, calcolato e applicato sul controvalore dei terreni. I suoli sono ora un parco pubblico e questo potrebbe costituire un impedimento nel reintegro della proprietà. Tuttavia, poiché i proprietari non hanno sostenuto che sussiste un’impossibilità di ottenere dal Comune di Bari un permesso di chiudere quella zona – istanza non presentata dalle imprese – le ricorrenti non possono rivendicare un risarcimento per la perdita dei terreni, “ma unicamente una somma per il pregiudizio derivante dall’indisponibilità assoluta dei loro beni dal periodo in cui è stata disposta la confisca alla restituzione”, anche se la Corte ritiene di tenere conto dell’indisponibilità relativa e non assoluta dei terreni nella determinazione del risarcimento, che la conduce a liquidare un somma complessiva per riparare il danno materiale pari a 37milioni di euro per la Sud Fondi, 9.500.000 euro alla Mabar e 2.500.000 alla Iema. A ciò si aggiunga che, nell’eseguire la pronuncia le autorità nazionali devono anche astenersi da ulteriori pretese verso le società ricorrenti. Questo vuol dire che ai proprietari dei suoli non possono essere richieste né le spese dovute alla demolizione degli edifici, né i costi sostenuti dall’amministrazione per la riqualificazione dell’area e la trasformazione in parco. Pertanto, il Comune deve rinunciare all’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Bari.</p>
<p>In ogni caso, seppure ingente, la somma liquidata dalla Corte europea non appare eccessiva rispetto alle istanze delle tre imprese che complessivamente avevano chiesto 330 milioni di euro. La discrepanza rispetto alle richieste è dovuta alla circostanza che la Corte ha liquidato unicamente i danni diretta conseguenza della confisca illegittima che ha impedito il godimento delle proprietà per oltre 10 anni, ma non il costo di costruzione degli edifici abbattuti.</p>
<p>A tal proposito, c’è un passaggio della pronuncia della Corte che dà adito a dubbi. La Corte riconosce che i costi sostenuti per la costruzione dei palazzi sono un elemento della <em>restitutio in integrum (</em>par. 56), ma non sembra quantificare l’importo per questi costi nell’indennizzo che è sostitutivo della <em>restitutio</em>, limitandosi infatti a indicare solo i criteri di quantificazione del valore dei suoli e non degli edifici abbattutti.</p>
<p>Resta quindi un dubbio intepretativo sull’affermazione resa al paragrafo 56 e sul seguito da dare, dubbio che potrebbe condurre a ulteriori controversie sulla corretta interpretazione della pronuncia riaprendo anche il fronte interno.</p>
<p>Si vedano i post del 4 marzo 2011, del 24 gennaio 2011 e del 17 novembre 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/punta-perotti-vicenda-conclusa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danni non patrimoniali per vacanza rovinata solo se si è superata una soglia minima di tollerabilità</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/danni-non-patrimoniali-per-vacanza-rovinata-solo-se-si-e-superata-una-soglia-minima-di-tollerabilita.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/danni-non-patrimoniali-per-vacanza-rovinata-solo-se-si-e-superata-una-soglia-minima-di-tollerabilita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporti tra diritto interno e diritto Ue]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza rovinata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Il turista ha diritto al pieno godimento del viaggio organizzato &#8220;come occasione di piacere e di riposo&#8221;. Di conseguenza, devono essere risarciti i danni non patrimoniali derivanti da un inadempimento contrattuale. Lo ha detto, in diverse occasioni, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea interpretando la direttiva 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il turista ha diritto al pieno godimento del viaggio organizzato &#8220;come occasione di piacere e di riposo&#8221;. Di conseguenza, devono essere risarciti i danni non patrimoniali derivanti da un inadempimento contrattuale. Lo ha detto, in diverse occasioni, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea interpretando la direttiva 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» e lo ha ribadito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 7256/2012 dell&#8217;11 maggio 2012 (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/7256.pdf">7256</a>) sottolineando la prevalenza del diritto Ue sul diritto interno. Una coppia di sposi aveva citato in giudizio un&#8217;agenzia di viaggio chiedendo il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti a seguito del viaggio di nozze in Polinesia. Per la coppia la loro vacanza era stata rovinata da una serie di inadempimenti contrattuali. Di qui il ricorso dinanzi al giudice di pace e poi al Tribunale di Roma che aveva condannato l&#8217;agenzia al pagamento di 697,00 euro, malgrado i coniugi avessero chiesto un importo maggiore.</p>
<p>Per la Corte di cassazione, le espressioni generiche contenute nel decreto legislativo n. 111/95 che ha recepito la direttiva 90/314 devono includere il danno non patrimoniale così come previsto nella direttiva. In questa direzione anche il Codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011 che ha recepito la direttiva 2008/122), pur se non applicabile al caso di specie, va in questa direzione. Detto questo, però, la Cassazione riconosce che il risarcimento per i danni non patrimoniali debba essere corrisposto solo se supera &#8220;una soglia minima di tollerabilità&#8221; malgrado una simile delimitazione non derivi dall&#8217;interpretazione fornita dalla Corte Ue. Tuttavia, per la Suprema Corte il fondamento di ciò è nella necessità di &#8220;valorizzare la regola di correttezza e di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà della condotta&#8221; alla luce dei doveri di solidarietà specificati nell&#8217;articolo 2 della Costituzione. In questo caso, il superamento di detto limite è rinvenibile nell&#8217;irripetibilità della vicenda ossia nel viaggio di nozze.</p>
<p>Si veda il post del 1° aprile 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/danni-non-patrimoniali-per-vacanza-rovinata-solo-se-si-e-superata-una-soglia-minima-di-tollerabilita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo rapporto annuale sul funzionamento del sistema Schengen</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/primo-rapporto-annuale-sul-funzionamento-del-sistema-schengen.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/primo-rapporto-annuale-sul-funzionamento-del-sistema-schengen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[libera circolazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Sono 400 milioni i cittadini degli Stati membri che circolano liberamente nello spazio Ue proprio grazie al sistema Schengen. Ma dal check up attivato dalla Commissione europea su Schengen dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2012 (COM(2012)230,Biannual report on the functioning of the Schengen area 20111101-20120430) risulta che in due casi gli Stati per motivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 400 milioni i cittadini degli Stati membri che circolano liberamente nello spazio Ue proprio grazie al sistema Schengen. Ma dal check up attivato dalla Commissione europea su Schengen dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2012 (COM(2012)230,<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/Biannual-report-on-the-functioning-of-the-Schengen-area-20111101-20120430.pdf">Biannual report on the functioning of the Schengen area 20111101-20120430</a>) risulta che in due casi gli Stati per motivi di sicurezza hanno ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere (Francia &#8211; Italia nel caso del G20 e Francia e Spagna). Allarme però sulle frontiere esterne soprattutto del Mediterraneo: la grave crisi in atto e il regime di austerità praticato negli Stati membri potrebbe avere un impatto negativo sull&#8217;ingresso di cittadini di Paesi terzi, anche su quelli che hanno diritto ad entrare. Il punto cruciale è il Mediterraneo con problemi soprattutto in Grecia che, però, questa volta proprio grazie alla crisi ha dovuto bloccare la costruzione di un muro per evitare i transiti alle frontiere anche da parte di cittadini che sfuggono alla guerra. La Commissione europea vigila: non convince, per esempio, la volontà del Governo olandese di installare videocamere nei punti di ingresso: una sorta di &#8220;grande fratello&#8221; certo contrario all&#8217;obbligo di rispettare i diritti umani.</p>
<p>Le apprensioni dei Governi non hanno poi molte giustificaizoni se si tiene conto che nel 2011 sono stati 350.944 i cittadini di Stati terzi che hanno cercato di entrare con una diminuzione del 9,1% rispetto all&#8217;anno precedente. La via prescelta è il mare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/primo-rapporto-annuale-sul-funzionamento-del-sistema-schengen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il kinder è salvo. Il Tribunale Ue riconosce la tutela al marchio della Ferrero.</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/il-kinder-e-salvo-il-tribunale-ue-riconosce-la-tutela-al-marchio-della-ferrero.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/il-kinder-e-salvo-il-tribunale-ue-riconosce-la-tutela-al-marchio-della-ferrero.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[marchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Il kinder non si tocca. Lo dice il Tribunale dell&#8217;Unione europea nella sentenza del 16 maggio (T-580/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&#38;docid=122881&#38;pageIndex=0&#38;doclang=FR&#38;mode=lst&#38;dir=&#38;occ=first&#38;part=1&#38;cid=1075390) con la quale i giudici Ue hanno dato ragione alla Ferrero in una causa relativa al marchio kinder. Un cittadino tedesco aveva chiesto all&#8217;Ufficio per l&#8217;armonizzazione nel mercato interno la registrazione di un marchio comunitario denominato &#8220;Kindertraum&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il kinder non si tocca. Lo dice il Tribunale dell&#8217;Unione europea nella sentenza del 16 maggio (T-580/10, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=122881&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1075390">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=122881&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1075390</a>) con la quale i giudici Ue hanno dato ragione alla Ferrero in una causa relativa al marchio kinder. Un cittadino tedesco aveva chiesto all&#8217;Ufficio per l&#8217;armonizzazione nel mercato interno la registrazione di un marchio comunitario denominato &#8220;Kindertraum&#8221; riferito a prodotti di cartoleria e decorazioni natalizie. La Ferrero Spa si era opposta in ragione dell&#8217;utilizzo del marchio denominativo italiano &#8220;kinder&#8221; riferito a vari prodotti. L&#8217;UAMI aveva dato ragione alla Ferrero, ma l&#8217;azienda tedesca aveva chiesto al Tribunale Ue l&#8217;annullamento della decisione soprattutto perché il marchio anteriore, a suo avviso, aveva un mero carattere descrittivo. Una conclusione non condivisa da Lussemburgo. E&#8217; vero &#8211; osserva il Tribunale Ue &#8211; che per il pubblico interessato ossia quello italiano la parola Kinder non ha alcun significato malgrado in Germania si riferisca a bambini, ma il rischio di confusione sussiste ugualmente. Questo anche quando il carattere distintivo del marchio è debole. D&#8217;altra parte, prosegue il Tribunale, l&#8217;elemento distintivo del marchio anteriore è solo uno degli elementi da considerare per accertare il rischio di confusione che può sussistere anche per altre ragioni come, ad esempio, la somiglianza dei segni, dei prodotti o dei servizi. Tale rischio, inoltre, &#8220;comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore&#8221;, soprattutto in presenza di una similitudine con i prodotti e i servizi forniti. Il kinder è così salvo.</p>
<p>Ps. La sentenza è stata divulgata in francese e in tedesco. Fuori l&#8217;italiano malgrado fosse coinvolta la Ferrero. Segno che l&#8217;Italia continua a perdere le battaglie a tutela della propria lingua.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/il-kinder-e-salvo-il-tribunale-ue-riconosce-la-tutela-al-marchio-della-ferrero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un freno alla consegna se il mandato di arresto è emesso per reati collegati ad altro crimine commesso in Italia</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/un-freno-alla-consegna-se-il-mandato-di-arresto-e-emesso-per-reati-collegati-ad-altro-crimine-commesso-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/un-freno-alla-consegna-se-il-mandato-di-arresto-e-emesso-per-reati-collegati-ad-altro-crimine-commesso-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[mandato di arresto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[attuazione MAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Se un reato è stato programmato o organizzato in Italia, anche solo in parte, scatta il divieto di consegna. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza  depositata il 27 aprile (n. 16115/12, doc224) con la quale la Suprema Corte ha chiarito l&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 18 della legge n. 69 del 22 aprile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se un reato è stato programmato o organizzato in Italia, anche solo in parte, scatta il divieto di consegna. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza  depositata il 27 aprile (n. 16115/12, <a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/doc224.pdf">doc224</a>) con la quale la Suprema Corte ha chiarito l&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 18 della legge n. 69 del 22 aprile 2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna, norma che indica i casi di rifiuto di consegna. Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma aveva dato il via libera alla consegna in esecuzione di un mandato emesso dalle autorità giudiziaria rumene nei confronti di un indagato sia in Italia che in Romania. I giudici di appello avevano ritenuto che la consegna potesse essere disposta seppure solo per due reati come la tratta di persone e il traffico di minori, mentre per gli altri reati, tra i quali lo sfruttamento della prostituzione per il quale l&#8217;individuo era già stato condannato in primo grado, si dovesse attendere il termine del procedimento in Italia. Una conclusione contraria alla legge, precisa la Cassazione, perché i due reati indicati  erano strettamente collegati proprio allo sfruttamento della prostituzione, commesso in Italia. Basta solo che un frammento della condotta si sia verificato in Italia, con un collegamento con la condotta realizzata all&#8217;estero per precludere la consegna. La tratta di esseri umani e il traffico di minori erano stati commessi per la realizzazione di un altro reato (sfruttamento della prostituzione) in Italia, situazione che richiede una trattazione unitaria sul territorio italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/un-freno-alla-consegna-se-il-mandato-di-arresto-e-emesso-per-reati-collegati-ad-altro-crimine-commesso-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norme internazionali ad effetti diretti: il Consiglio di Stato francese chiarisce la definizione e riconosce il diritto all&#8217;alloggio agli stranieri regolari.</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/norme-internazionali-ad-effetti-diretti-il-consiglio-di-stato-francese-chiarisce-la-definizione-e-riconosce-il-diritto-allalloggio-agli-stranieri-regolari.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/norme-internazionali-ad-effetti-diretti-il-consiglio-di-stato-francese-chiarisce-la-definizione-e-riconosce-il-diritto-allalloggio-agli-stranieri-regolari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all'alloggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Una norma contenuta in un trattato internazionale ratificato dalla Francia ha effetti diretti se era questa l&#8217;intenzione espressa dalle parti, se dalla portata generale del trattato se ne desume l&#8217;effetto diretto, se l&#8217;interpretazione delle norme conduce a questa conclusione, se riguardo al contento e ai termini dell&#8217;accordo si ricava che l&#8217;oggetto esclusivo del trattato non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una norma contenuta in un trattato internazionale ratificato dalla Francia ha effetti diretti se era questa l&#8217;intenzione espressa dalle parti, se dalla portata generale del trattato se ne desume l&#8217;effetto diretto, se l&#8217;interpretazione delle norme conduce a questa conclusione, se riguardo al contento e ai termini dell&#8217;accordo si ricava che l&#8217;oggetto esclusivo del trattato non era quello di regolare le relazioni tra Stati e se non è richiesta l&#8217;adozione di atti complementari &#8220;per produrre degli effetti in capo agli individui&#8221;. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato francese nella sentenza n. 322326 dell&#8217;11 aprile 2012 (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/ 322326.doc"> 322326</a>) con la quale il Consiglio ha anche precisato che l&#8217;assenza di detti effetti non può essere desunta dalla sola circostanza che il trattato designa gli Stati parti come soggetti agli obblighi fissati nell&#8217;accordo. Resta fermo, però, che se il trattato prevede una competenza esclusiva della Corte di giustizia Ue spetta a questo organo giurisdizionale chiarirne la portata.</p>
<p>La vicenda approdata al Consiglio di Stato aveva preso il via dal ricorso di alcune organizzazioni a sostegno degli immigrati che avevano chiesto l&#8217;annullamento di un decreto del 2008 relativo alle condizioni per usufruire di un diritto all&#8217;alloggio decente. Nell&#8217;atto, però, erano state fissate condizioni differenti tra gli stranieri regolari titolari di un permesso di soggiorno e gli altri immigrati in situazione di regolarità (studenti, titolari di una carta di soggiorno temporanea etc.).  Il Consiglio di Stato, riconosciuti gli effetti diretti della Convenzione del 1° luglio 1949 sui lavoratori migranti, ratificata dalla Francia, che stabilisce per gli immigrati che si trovano legalmente  sul territorio di uno Stato, in materia di alloggio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello applicabile ai propri cittadini, vietando ogni discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, ha disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto amministrativo grazie agli effetti diretti della convenzione internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/norme-internazionali-ad-effetti-diretti-il-consiglio-di-stato-francese-chiarisce-la-definizione-e-riconosce-il-diritto-allalloggio-agli-stranieri-regolari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta alla pirateria: il Parlamento Ue vuole tribunali speciali internazionali</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/lotta-alla-pirateria-il-parlamento-ue-vuole-tribunali-speciali-internazionali.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/lotta-alla-pirateria-il-parlamento-ue-vuole-tribunali-speciali-internazionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Le misure messe in campo per la lotta alla pirateria marittima non bastano. Gli eurodeputati chiedono, quindi, alla Commissione e al Consiglio Ue un accordo su regole comuni per l&#8217;impiego di personale armato sulle navi e un miglioramento delle strutture giudiziarie con la creazione di tribunali speciali antipirateria in Somalia e in alcuni Paesi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le misure messe in campo per la lotta alla pirateria marittima non bastano. Gli eurodeputati chiedono, quindi, alla Commissione e al Consiglio Ue un accordo su regole comuni per l&#8217;impiego di personale armato sulle navi e un miglioramento delle strutture giudiziarie con la creazione di tribunali speciali antipirateria in Somalia e in alcuni Paesi del Corno d&#8217;Africa. Prima di tutto, però,- osservano i parlamentari europei nella risoluzione approvata il 10 maggio (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/pirateria.doc">pirateria</a>) &#8211; è necessario adottare misure strutturali per rimuovere le cause che procurano i fenomeni di pirateria soprattutto al largo delle coste della Somalia e del Corno d&#8217;Africa. Critiche alle autorità nazionali che hanno, invece, dimezzato le risorse. Nella missione Ue NAVFOR ATALANTA (l&#8217;operazione  antipirateria targata Ue, prorogata fino al dicembre 2014) gli Stati hanno, di fatto, ridotto all&#8217;osso l&#8217;impegno: dalle otto navi dispiegate nel 2011 si è passati a due navi nel 2012. In Somalia, sono ancora 191 i marinai nelle mani dei pirati e 7 le navi dirottate. Nel 2011 &#8211; osserva il Parlamento Ue &#8211; è stato segnalato il dirottamento di 28 navi e il sequestro di 470 marinai (15 uccisi). Indispensabile l&#8217;impegno delle autorità inquirenti nel tracciare i flussi finanziari e confiscare il denaro versato come riscatto ai pirati. Prima di tutto, però, va sconfitta l&#8217;impunità. A tal proposito, il Parlamento Ue &#8220;deplora che, nonostante gli accordi di trasferimento dell&#8217;Unione europea con paesi terzi (Kenya, Seychelles, Maurizio) e gli accordi bilaterali di rimpatrio dei pirati condannati fra le Seychelles e le regioni somale del Puntland e del Somaliland, molti pirati e altri criminali non siano stati ancora arrestati o che, dopo l&#8217;arresto, siano stati spesso rilasciati per mancanza di solide prove legali o l&#8217;assenza di volontà politica di incriminarli, e si rammarica che in alcuni Stati membri dell&#8217;Unione europea manchino adeguate garanzie legali di diritto penale contro la pirateria d&#8217;alto mare&#8221;. Di qui la richiesta di tribunali speciali internazionali antipirateria.</p>
<p>Un richiamo, in ultimo, al rispetto del diritto internazionale in base al quale &#8220;nessuna autorità diversa da quella dello Stato della bandiera può ordinare provvedimenti di arresto o di blocco di una nave&#8221;, neanche per ragioni investigative. Con buona pace degli ufficiali italiani a bordo della nave italiana Enrica Lexie detenuti in India (a cui, naturalmente, il Parlamento europeo non fa cenno).</p>
<p>Si veda il post del 9 marzo 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/lotta-alla-pirateria-il-parlamento-ue-vuole-tribunali-speciali-internazionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Firenze lectio magistralis del Presidente dell&#8217;Open Society Foundations Aryeh Neier in onore di Antonio Cassese</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/a-firenze-lectio-magistralis-del-presidente-dellopen-society-foundations-aryeh-neier-in-onore-di-antonio-cassese.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/a-firenze-lectio-magistralis-del-presidente-dellopen-society-foundations-aryeh-neier-in-onore-di-antonio-cassese.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/LECTIO-MAGISTRALIS-IN-HONOUR-OF-ANTONIO-CASSESE7.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4591" title="LECTIO MAGISTRALIS IN HONOUR OF ANTONIO CASSESE" src="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/LECTIO-MAGISTRALIS-IN-HONOUR-OF-ANTONIO-CASSESE7-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/a-firenze-lectio-magistralis-del-presidente-dellopen-society-foundations-aryeh-neier-in-onore-di-antonio-cassese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffamazione transfrontaliera con maggiori certezze sulla legge da applicare. Gli eurodeputati approvano una risoluzione per le modifiche al regolamento Ue Roma II</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/diffamazione-transfrontaliera-con-maggiori-certezze-sulla-legge-da-applicare-gli-eurodeputati-approvano-una-risoluzione-per-le-modifiche-al-regolamento-ue-roma-ii.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/diffamazione-transfrontaliera-con-maggiori-certezze-sulla-legge-da-applicare-gli-eurodeputati-approvano-una-risoluzione-per-le-modifiche-al-regolamento-ue-roma-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperazione giudiziaria civile]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni extracontrattuali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Approvata dal Parlamento europeo, come anticipato nel post del 5 maggio, la risoluzione che spiana la strada all&#8217;adozione di una modifica al regolamento n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), con l&#8217;obiettivo di individuare con certezza la legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti dalla violazione della privacy e dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approvata dal Parlamento europeo, come anticipato nel post del 5 maggio, la risoluzione che spiana la strada all&#8217;adozione di una modifica al regolamento n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), con l&#8217;obiettivo di individuare con certezza la legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti dalla violazione della privacy e dai diritti della personalità, inclusa la diffamazione che, per il Parlamento europeo, deve essere quella del Paese nel quale si verificano o è probabile che si verifichino gli elementi più significativi del danno (P7_TA-PROV(2012)0200, <a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/05/roma-II.doc">roma II</a>). A questo riguardo, sono state individuate delle presunzioni: si considera tale, infatti, la legge dello Stato &#8220;verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, e il diritto applicabile è il diritto di codesto paese. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori&#8221;. Maggiori certezze anche sulla legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti e a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione. In particolare, &#8220;per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione, come pure riguardo alla violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali&#8221; la legge applicabile dovrebbe essere quella del paese &#8220;in cui risiedono abitualmente l&#8217;editore o l&#8217;organo di radiodiffusione o l&#8217;incaricato al trattamento dei dati personali&#8221;.</p>
<p>Si veda il post &#8220; <span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;"><a title="Permanent Link to Un freno al turismo giudiziario in materia di diffamazione. Si muove il Parlamento europeo" href="http://www.marinacastellaneta.it/evitare-il-turismo-giudiziario-in-materia-di-diffamazione-si-muove-il-parlamento-europeo.html" rel="bookmark">Un freno al turismo giudiziario in materia di diffamazione. Si muove il Parlamento europeo</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/diffamazione-transfrontaliera-con-maggiori-certezze-sulla-legge-da-applicare-gli-eurodeputati-approvano-una-risoluzione-per-le-modifiche-al-regolamento-ue-roma-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.marinacastellaneta.it/feed ) in 0.50399 seconds, on May 19th, 2012 at 6:41 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 7:41 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.marinacastellaneta.it/feed ) in 0.00244 seconds, on May 19th, 2012 at 6:49 pm UTC. -->
