<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marina Castellaneta</title>
	<atom:link href="http://www.marinacastellaneta.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marinacastellaneta.it</link>
	<description>Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell&#039;Unione Europea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Assemblea generale chiede la cessazione delle violenze contro i civili in Siria</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/lassemblea-generale-chiede-la-cessazione-delle-violenze-contro-i-civili-in-siria.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/lassemblea-generale-chiede-la-cessazione-delle-violenze-contro-i-civili-in-siria.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[conflitto interno]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Continua la strage di civili in Siria, ma contro Bashar al-Assad l&#8217;Onu non può fare altro che adottare una risoluzione non vincolante che è un chiaro segno del fallimento delle Nazioni Unite e del differente trattamento di situazioni che sono pressoché identiche. Di fronte a oltre 5.400 morti, a un numero imprecisato di desaparacidos, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua la strage di civili in Siria, ma contro Bashar al-Assad l&#8217;Onu non può fare altro che adottare una risoluzione non vincolante che è un chiaro segno del fallimento delle Nazioni Unite e del differente trattamento di situazioni che sono pressoché identiche. Di fronte a oltre 5.400 morti, a un numero imprecisato di desaparacidos, a 25.000 rifugiati, come attestato dall&#8217;Alto Commissario dei diritti umani dell&#8217;Onu Navi Pillay nella sua relazione del 13 febbraio (<a href="http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11820&amp;LangID=E">http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11820&amp;LangID=E</a>) e ai venti di guerra che soffiano anche verso il Libano e l&#8217;Iran, l&#8217;Onu non <a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/Demonstrators-protest-aga-007.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3677" title="Demonstrators protest against Syria's President Bashar al-Assad in Damascus" src="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/Demonstrators-protest-aga-007-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a> può fare nulla di più che chiedere la cessazione delle sistematiche violazioni dei diritti umani e ad Assad di fermarsi. Il veto opposto da Cina e Russsia, che sono corsi subito in aiuto del &#8220;collega&#8221; Assad  e che guardano con molta preoccupazione alle proprie tasche e ai mancati entroiti che potrebbero derivare da un embargo di armi, ha impedito al Consiglio di sicurezza di adottare una risoluzione vincolante ed efficace, passando così la parola all&#8217;Assemblea generale. La risoluzione Onu, con la quale l&#8217;Assemblea ha chiesto la cessazione dell&#8217;uso della forza, degli attacchi ai giornalisti, delle violenze sessuali  e delle azioni violente contro bambini, dei crimini contro l&#8217;umanità, è stata adottata con 193 sì, 12 no e 17 astenuti (il testo definitivo non è stato ancora diffuso, qui quello della proposta <a href="http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/press-releases/2012/20120216-syria-resolution-ga.html?archive=2984636">http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/press-releases/2012/20120216-syria-resolution-ga.html?archive=2984636</a>, mentre sulle diverse posizioni degli Stati in sede di voto si veda <a href="http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11207.doc.htm">http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11207.doc.htm</a>. Il video a quest&#8217;indirizzo <a href="http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/02/97th-plenary-meeting-general-assembly.html)">http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/02/97th-plenary-meeting-general-assembly.html)</a>. La risoluzione ricalca il testo bocciato in Consiglio con il determinante contributo di Russia e Cina (<a href="http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm">http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm</a>) e punta a rafforzare il Piano d&#8217;azione della Lega araba del 30 ottobre 2011 e la decisione del 12 febbraio 2012 con cui la Lega araba (<a href="http://www.arableagueonline.org/">http://www.arableagueonline.org/</a>) ha chiesto la liberazione dei detenuti, il ritiro delle forze armate dalla città di Homs, l&#8217;ingresso di osservatori della Lega araba e della stampa internazionale.</p>
<p>Intanto, al fianco di Assad, oltre alla Cina e Russia, che certo non vogliono perdere un prezioso acquirente di armi, si è schierato anche l&#8217;Iran: dai servizi segreti americani arrivano i primi allarmi per l&#8217;infiltrazione di terroristi di al-Qaeda, mentre si prepara la farsa del referendum sulla nuova costituzione del 26 febbraio 2012 dietro il quale, come massima espressione di democrazia, si trincera il governo di Assad.</p>
<p>L&#8217;Unione europea, dal canto suo, ha  rafforzato le misure restrittive ampliando gli elenchi delle persone destinatarie  di sanzioni con il regolamento di esecuzione n. 55/2012 del 23 gennaio 2012 che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:0006:0009:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:0006:0009:IT:PDF</a>) e con la decisione di esecuzione n. 2012/37/PESC del 23 gennaio 2012 (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:0033:0036:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:0033:0036:IT:PDF</a>).</p>
<p>Qui il testo del regolamento del 18 gennaio 2012 n. 36/2012 (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:016:0001:0032:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:016:0001:0032:IT:PDF</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/lassemblea-generale-chiede-la-cessazione-delle-violenze-contro-i-civili-in-siria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le commissioni dell&#8217;europarlamento studiano le proposte della Commissione europea sui regolamenti in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e relativo alle unioni registrate</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/le-commissioni-delleuroparlamento-studiano-le-proposte-della-commissione-europea-sui-regolamenti-in-materia-di-rapporti-patrimoniali-tra-coniugi-e-relativi-alle-unioni-registrate.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/le-commissioni-delleuroparlamento-studiano-le-proposte-della-commissione-europea-sui-regolamenti-in-materia-di-rapporti-patrimoniali-tra-coniugi-e-relativi-alle-unioni-registrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperazione giudiziaria civile]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti patrimoniali]]></category>
		<category><![CDATA[unioni registrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione sulle libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento Ue si pronuncerà nella riunione del 27 febbraio 2012 sulla richiesta di parere presentata dalla Commissione sugli affari giuridici che ha formulato alcuni emendamenti alla versione della proposta di regolamento riguardante la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione sulle libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento Ue si pronuncerà nella riunione del 27 febbraio 2012 sulla richiesta di parere presentata dalla Commissione sugli affari giuridici che ha formulato alcuni emendamenti alla versione della proposta di regolamento riguardante la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/com_2011_126_en.pdf">com_2011_126_en</a>) e a quella sul regolamento sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/com_2011_127_en.pdf">com_2011_127_en</a>). Il Comitato sulle libertà civili richiede maggiori possibilità di scelta per individuare la legge applicabile e una definizione di residenza abituale.</p>
<p>Si veda il progetto di parere del relatore Gebhard sul regolamento relativo ai rapporti patrimoniali tra coniugi (<a href="http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pa/880/880456/880456en.pdf%20">http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pa/880/880456/880456en.pdf) </a>e quello del relatore Cashman sugli effetti patrimoniali sulle unioni registrate (<a href="http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pa/892/892209/892209en.pdf">http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pa/892/892209/892209en.pdf</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/le-commissioni-delleuroparlamento-studiano-le-proposte-della-commissione-europea-sui-regolamenti-in-materia-di-rapporti-patrimoniali-tra-coniugi-e-relativi-alle-unioni-registrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la consultazione pubblica sul diritto societario europeo</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/al-via-la-consultazione-pubblica-sul-diritto-societario-europeo.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/al-via-la-consultazione-pubblica-sul-diritto-societario-europeo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Un diritto societario più adatto alla nuova realtà economica. E&#8217; quello che vuole la Commissione europea che ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il punto di vista delle parti interessate sul futuro del diritto societario europeo (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012). Giusto rispettare le tradizioni giuridiche degli Stati membri, ma è necessario rafforzare l&#8217;armonizzazione delle norme di base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un diritto societario più adatto alla nuova realtà economica. E&#8217; quello che vuole la Commissione europea che ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il punto di vista delle parti interessate sul futuro del diritto societario europeo (<a href="http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012">http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012</a>). Giusto rispettare le tradizioni giuridiche degli Stati membri, ma è necessario rafforzare l&#8217;armonizzazione delle norme di base anche perché &#8211; osserva la Commissione &#8211; ciò consente una &#8220;crescita degli scambi commerciali transfrontalieri e lo sviluppo del commercio elettronico&#8221;. La consultazione è a tutto campo e riguarda anche i rapporti tra diritto societario e governance, i passi da compiere per codificare in un unico testo le diverse direttive esistenti, lo statuto della società europea e l&#8217;individuazione &#8220;dei punti forti e dei punti deboli delle forme giuridiche delle società europee&#8221;. Punto cruciale l&#8217;individuazione di nuovi meccanismi per favorire la mobilità transfrontaliera e i requisiti minimi in materia di capitale.</p>
<p>Il termine per inviare i contributi è il 14 maggio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/al-via-la-consultazione-pubblica-sul-diritto-societario-europeo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La proposta sul diritto comune europeo in materia di vendita non convince gli Stati</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/la-proposta-sul-diritto-comune-europeo-in-materia-di-vendita-non-convince-gli-stati.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/la-proposta-sul-diritto-comune-europeo-in-materia-di-vendita-non-convince-gli-stati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperazione giudiziaria civile]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[La proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita torna sul tavolo della Commissione giuridica del Parlamento europeo. Sulla proposta di regolamento dell&#8217;11 ottobre 2011 (COM(2011)635 def., http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0635_/com_com(2011)0635_it.pdf) hanno espresso il proprio parere il Bundesrat austriaco (parere Bundesrat), la Camera dei Comuni del Regno Unito (parere regno unito), il Bundestag tedesco (Bundestag) e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita torna sul tavolo della Commissione giuridica del Parlamento europeo. Sulla proposta di regolamento dell&#8217;11 ottobre 2011 (COM(2011)635 def., <a href="http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0635_/com_com(2011)0635_it.pdf">http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0635_/com_com(2011)0635_it.pdf</a>) hanno espresso il proprio parere il Bundesrat austriaco (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/parere-Bundesrat-.pdf">parere Bundesrat</a>), la Camera dei Comuni del Regno Unito (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/parere-regno-unito.pdf">parere regno unito</a>), il Bundestag tedesco (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/Bundestag.pdf">Bundestag</a>) e il senato belga (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/senato-belga.pdf">senato belga</a>), tutti accomunati, seppure con diverse sfumature, sul no al regolamento che rischia di provocare sovrapposizioni tra regole uniformi e diritto interno senza una effettiva armonizzazione e senza che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. La Commissione degli affari giuridici dell&#8217;europarlamento discuterà il 1° marzo, nel corso di una tavola rotonda, della proposta tenendo conto del rapporto tra le novità introdotte dalla Commissione europea e le regole di diritto internazionale privato degli Stati membri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/la-proposta-sul-diritto-comune-europeo-in-materia-di-vendita-non-convince-gli-stati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogo tra Corti nello studio della Cassazione</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/dialogo-tra-corti-nello-studio-della-cassazione.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/dialogo-tra-corti-nello-studio-della-cassazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha divulgato la relazione n. 104 del 22 dicembre 2011 sui rapporti tra giurisprudenza della Corte di cassazione e  della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20104_11.pdf). Un&#8217;analisi a tutto campo incentrata sull&#8217;incidenza della prassi di Strasburgo sul diritto interno. Dalla tutela del minore alle pronunce in materia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ufficio del massimario della Corte di cassazione ha divulgato la relazione n. 104 del 22 dicembre 2011 sui rapporti tra giurisprudenza della Corte di cassazione e  della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (<a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20104_11.pdf">http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20104_11.pdf</a>). Un&#8217;analisi a tutto campo incentrata sull&#8217;incidenza della prassi di Strasburgo sul diritto interno. Dalla tutela del minore alle pronunce in materia di equo processo. Con un ruolo di primo piano sugli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo sul giudicato interno anche alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale del 7 aprile 2011 n. 113.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/dialogo-tra-corti-nello-studio-della-cassazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sui rapporti tra kafalah e ricongiungimento familiare la parola alle Sezioni Unite</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/sui-rapporti-tra-kafalah-e-ricongiungimento-familiare-la-parola-alle-sezioni-unite.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/sui-rapporti-tra-kafalah-e-ricongiungimento-familiare-la-parola-alle-sezioni-unite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[kafala]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento familiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Con ordinanza interlocutoria n. 996 del 24 gennaio 2012, la sesta sezione della Cassazione ha deciso di rimettere una questione sull&#8217;applicazione al minore, affidato secondo la kafalah islamica a due genitori italiani, al primo presidente della Cassazione al fine di assegnare la decisione del ricorso alle Sezioni Unite (996_01_12). Il Consolato italiano di Casablanca aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con ordinanza interlocutoria n. 996 del 24 gennaio 2012, la sesta sezione della Cassazione ha deciso di rimettere una questione sull&#8217;applicazione al minore, affidato secondo la kafalah islamica a due genitori italiani, al primo presidente della Cassazione al fine di assegnare la decisione del ricorso alle Sezioni Unite (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/996_01_12.pdf">996_01_12</a>). Il Consolato italiano di Casablanca aveva rigettato il rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare ai due coniugi, cittadini italiani residente in Marocco per un minore affidato alla coppia con kafalah emessa dal Tribunale di Tangeri. Ne era nata una lunga controversia in sede giurisdizionale che ha spinto la sesta sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite affinché decida sull&#8217;istanza dei coniugi secondo i quali al minore affidato in kafalah dovevano essere applicate le norme più favorevoli in materia di ricongiungimento. Una questione di massima importanza &#8211; precisa la Corte nell&#8217;ordinanza &#8211; anche perché impone una soluzione sul &#8220;delicato rapporto tra discipline dettate per i comunitari e per gli extracomunitari&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/sui-rapporti-tra-kafalah-e-ricongiungimento-familiare-la-parola-alle-sezioni-unite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gravi condizioni di salute del figlio minorenne cancellano l&#8217;illiceità dell&#8217;ingresso clandestino in Italia</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/le-gravi-condizioni-di-salute-del-figlio-minorenne-cancellano-lilliceita-dellingresso-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/le-gravi-condizioni-di-salute-del-figlio-minorenne-cancellano-lilliceita-dellingresso-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei minori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interesse del minore prima di tutto. Lo dice la Corte di cassazione che, nella sentenza n. 5061/12 (prima sezione penale, 20120215173513630) del 9 febbraio 2012, ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Genova che aveva condannato una cittadina ecuadoregna per l&#8217;ingresso illegale del figlio minore in Italia. La donna, per consentire cure immediate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;interesse del minore prima di tutto. Lo dice la Corte di cassazione che, nella sentenza n. 5061/12 (prima sezione penale, <a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/20120215173513630.pdf">20120215173513630</a>) del 9 febbraio 2012, ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Genova che aveva condannato una cittadina ecuadoregna per l&#8217;ingresso illegale del figlio minore in Italia. La donna, per consentire cure immediate al figlio gravemente malato, non aveva esitato ad alterare il permesso di soggiorno, pur essendo legalmente residente in Italia. Prioritaria l&#8217;esigenza di far presto rispetto alle procedure regolari relative al ricongiungimento familiare. Di qui la condanna e il ricorso in Cassazione che ha dato ragione alla donna. Non solo quest&#8217;ultima aveva agito spinta dallo stato di necessità, per salvare il proprio figlio che, se fosse rimasto in Ecuador, non avrebbe ricevuto adeguate cure mediche, ma il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto dell&#8217;articolo 3, comma 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall&#8217;Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. Nei procedimenti giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all&#8217;unità familiare riguardanti i minori &#8211; conclude la Cassazione &#8211; &#8220;deve essere preso in considerazione con carattere di priorità l&#8217;interesse superiore del minore&#8221;. Pertanto la sentenza di condanna va annullata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/le-gravi-condizioni-di-salute-del-figlio-minorenne-cancellano-lilliceita-dellingresso-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sui criteri di giurisdizione per le domande in materia di responsabilità genitoriale intervengono le Sezioni unite</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/sui-criteri-di-giurisdizione-per-le-domande-in-materia-di-responsabilita-genitoriale-intervengono-le-sezioni-unite.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/sui-criteri-di-giurisdizione-per-le-domande-in-materia-di-responsabilita-genitoriale-intervengono-le-sezioni-unite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[regolamento n. 2201/2003]]></category>
		<category><![CDATA[Competenza giurisdizionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda ad essere determinante per stabilire la giurisdizione del giudice italiano per le domande sulla responsabilità genitoriale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili che, con la sentenza n. 1984/12 depositata il 13 febbraio 2012(20120215173447287) ha fornito alcuni chiarimenti sull&#8217;articolo 8 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda ad essere determinante per stabilire la giurisdizione del giudice italiano per le domande sulla responsabilità genitoriale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili che, con la sentenza n. 1984/12 depositata il 13 febbraio 2012(<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/20120215173447287.pdf">20120215173447287</a>) ha fornito alcuni chiarimenti sull&#8217;articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Nel caso arrivato all&#8217;attenzione della Cassazione,  il ricorrente contestava l&#8217;ordinanza della Corte di appello di Caltanisetta. I giudici di appello avevano respinto il suo reclamo relativo a un&#8217;ordinanza del Tribunale per i minorenni con la quale era stata esclusa la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di affidamento esclusivo della figlia perché quest&#8217;ultima risiedeva in Spagna. Una scelta ineccepibile secondo la Cassazione che ha respinto il ricorso dell&#8217;uomo proprio perché in base all&#8217;articolo 8 del regolamento l&#8217;unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro nel campo della responsabilità genitoriale è quello della residenza abituale del minore intesa come luogo di svolgimento concreto e continuativo della vita personale. Poco importa, quindi, che il ricorrente, padre della minore, si fosse spostato in Spagna mantenendo l&#8217;intenzione di rientrare in Italia o che i genitori avessero vissuto in Italia sei mesi prima della nascita della bimba, perché ciò che conta è la residenza abituale della minore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/sui-criteri-di-giurisdizione-per-le-domande-in-materia-di-responsabilita-genitoriale-intervengono-le-sezioni-unite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Strasburgo a Lussemburgo: così funzionano le giurisdizioni europee</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/da-strasburgo-a-lussemburgo-cosi-funzionano-le-giurisdizioni-europee.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/da-strasburgo-a-lussemburgo-cosi-funzionano-le-giurisdizioni-europee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di giustizia Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Orientarsi tra le giurisdizioni internazionali targate Europa. Con l&#8217;obiettivo di fornire agli operatori del diritto, da magistrati ad avvocati, passando per i notai, un vademecum sul funzionamento della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, del Tribunale e della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, Guida al diritto ha pubblicato un numero monografico (n. 1/2012) interamente dedicato al funzionamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orientarsi tra le giurisdizioni internazionali targate Europa. Con l&#8217;obiettivo di fornire agli operatori del diritto, da magistrati ad avvocati, passando per i notai, un vademecum sul funzionamento della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, del Tribunale e della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, Guida al diritto ha pubblicato un numero monografico (n. 1/2012) interamente dedicato al funzionamento di questi organi giurisdizionali. <a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/GD_COP_01112_Dossier1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3609" title="GD_COP_01112_Dossier" src="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/GD_COP_01112_Dossier1-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a></p>
<p>Il fascicolo &#8211; che può essere acquistato contattando il servizio Clienti della rivista (tel. 02 oppure 06.3022.5680; mail: <a href="mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com">servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com</a>) &#8211; è strutturato in tre sezioni (<a href="http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/02/SOMMARIO.pdf">SOMMARIO</a>): la prima, che si apre con l&#8217;editoriale del prof. Ugo Villani, è dedicata alla Corte di giustizia con contributi di Ornella Porchia (ricorso di annullamento), di Emilia Maria Magrone (ricorso in carenza), di Antonio Leandro  (responsabilità extracontrattuale), di Roberto Mastroianni (rinvio pregiudiziale), di Antonella Damato (responsabilità dello Stato per danni ai singoli dovuti a violazioni del diritto Ue). Segue poi l&#8217;analisi delle funzioni e dell&#8217;attività del Tribunale con articoli di Massimo Condinanzi. La terza parte è dedicata alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo ed è aperta dall&#8217;editoriale del prof. Fausto Pocar, seguito da Andrea Saccucci (sulle condizioni di ricevibilità di ricorsi), da Marina Castellaneta (sul nuovo filtro di ricevibilità costituito dal pregiudizio rilevante), da Francesco Crisafulli (sull&#8217;equa soddisfazione alla parte lesa), da Pasquale Pirrone (sull&#8217;esecuzione delle sentenze), da Eugenio Sacchetini (sulla durata ragionevole del processo e sulla legge Pinto). Il tutto accompagnato da schede esplicative, dalle massime più rilevanti e da elenchi dei siti internet per approfondire e recuperare la modulistica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/da-strasburgo-a-lussemburgo-cosi-funzionano-le-giurisdizioni-europee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le condizioni per applicare il principio del ne bis in idem nel diritto della concorrenza</title>
		<link>http://www.marinacastellaneta.it/ecco-le-condizioni-per-applicare-il-principio-del-ne-bis-in-idem-nel-diritto-della-concorrenza.html</link>
		<comments>http://www.marinacastellaneta.it/ecco-le-condizioni-per-applicare-il-principio-del-ne-bis-in-idem-nel-diritto-della-concorrenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Castellaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[ne bis in idem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinacastellaneta.it/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Identità di fatti, unità del contravventore e unità dell&#8217;interesse giuridico tutelato. Sono queste le condizioni che fanno scattare l&#8217;applicazione del principio del ne bis in idem in materia di diritto della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con sentenza del 14 febbraio (causa C-17/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&#38;docid=119427&#38;pageIndex=0&#38;doclang=IT&#38;mode=lst&#38;dir=&#38;occ=first&#38;part=1&#38;cid=109094), intervenuta a stabilire in quali circostanze l&#8217;autorità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identità di fatti, unità del contravventore e unità dell&#8217;interesse giuridico tutelato. Sono queste le condizioni che fanno scattare l&#8217;applicazione del principio del ne bis in idem in materia di diritto della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con sentenza del 14 febbraio (causa C-17/10, <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119427&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=109094">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119427&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=109094</a>), intervenuta a stabilire in quali circostanze l&#8217;autorità garante della concorrenza nazionale può applicare sanzioni in base al regolamento n. 1/2003 se le intese illecite hanno prodotto effetti contrari al diritto della concorrenza prima dell&#8217;adesione all&#8217;Unione europea. Al di là del caso di specie che riguardava sanzioni comminate dall&#8217;autorità garante della concorrenza ceca in relazione ad intese tra aziende che operano nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas, la Corte Ue ha colto l&#8217;occasione per chiarire l&#8217;applicazione del principio del ne bis in idem nel settore dell&#8217;antitrust. Per la Corte, considerando che è indispensabile la presenza cumulativa delle 3 condizioni indicate e che l&#8217;identità dei fatti deve essere valutata con riferimento al territorio interno o esterno all&#8217;Unione, se l&#8217;ammenda della Commissione è adottata prima di quella dell&#8217;autorità nazionale garante della concorrenza per sanzionare gli effetti prodotti dall&#8217;intesa dopo l&#8217;ingresso nell&#8217;Unione, mentre quella dell&#8217;antitrust nazionale riguarda gli effetti precedenti all&#8217;ingresso nello spazio Ue, non può essere applicato il principio del ne bis in idem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinacastellaneta.it/ecco-le-condizioni-per-applicare-il-principio-del-ne-bis-in-idem-nel-diritto-della-concorrenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.marinacastellaneta.it/feed ) in 0.43309 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 9:25 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 10:25 pm UTC -->
