È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2025, serie L, la direttiva (UE) 2025/2647 (Direttiva ADR) che modifica la 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR, Alternative Dispute Resolution), nonché le direttive 2015/2302, 2019/2161 e 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR), che dovrà essere recepita entro il 20 marzo 2028. A dodici anni dall’adozione della prima direttiva, l’Unione ha approvato un testo che tiene conto dell’intelligenza artificiale e punta a un rafforzamento dei mezzi automatizzati utilizzati nel processo decisionale. Una svolta importante, nel rispetto di regole che impongono obblighi di informazione preventiva alle parti e il diritto degli interessati di “chiedere che l’esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica dell’organismo ADR”.
Nella direttiva si tiene conto dei costi e degli ostacoli che possono sorgere in caso di controversie transfrontaliere in cui siano coinvolti i consumatori e si punta a una più ampia diffusione dell’utilizzo dell’ADR sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In questa direzione è previsto che la direttiva si applichi alle controversie nazionali, transfrontaliere e con professionisti di Paesi terzi se il consumatore è residente nell’Unione. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo, la direttiva si applicherà anche nel caso di obbligazioni derivanti dalla fase precontrattuale o post-contrattuale. Tra le novità più importanti, le questioni del digitale nel caso di cessioni di dati, con l’applicazione dei sistemi ADR anche nella situazione in cui il professionista fornisca o si impegni a fornire contenuto digitale mediante un supporto non materiale o servizi digitali al consumatore laddove quest’ultimo “si impegna a fornire dati personali al professionista”.
Taglio anche dei tempi, con l’obbligo del professionista di comunicare la propria adesione all’ADR entro 20 giorni lavorativi dal momento in cui venga contattato da un organismo ADR, salvo nei casi di particolare complessità o di circostanze eccezionali, in cui il termine si allunga a 30 giorni. Se, in via generale, la mancata risposta va considerata come rifiuto di partecipazione alla procedura, spetterà agli Stati membri stabilire le conseguenze connesse a tale mancata risposta.
Tra le novità, un ampio utilizzo del raggruppamento di casi per una migliore gestione di numeri elevati di controversie in uno stesso ambito (è stato il caso della cancellazione dei voli per la pandemia) e per soluzioni più rapide. In questi casi, però, il consumatore interessato deve essere informato del raggruppamento.
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