L’Europarlamento ha approvato in prima lettura, il 10 marzo, la risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (P10_TA(2026)0057, risoluzione insolvenza). L’Unione, su iniziativa della Commissione europea risalente al 2022, si propone di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di eliminare gli ostacoli che possono derivare dalle differenti legislazioni nazionali in materia di insolvenza così assicurando che le imprese, i clienti e gli investitori possano superare le crisi. Nessun dubbio che un ostacolo in questa direzione è costituito dalla forte frammentazione delle norme sull’insolvenza nell’Unione europea dovuto anche alle “ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza”, che va superata per assicurare lo sviluppo del mercato dei capitali e degli investimenti transfrontalieri. Pertanto, la nuova direttiva stabilisce norme comuni sulle azioni revocatorie, sul rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare, sulla procedura di pre-pack (che comprende una fase di preparazione e una di liquidazione e a cui è dedicato il titolo IV), sull’obbligo degli amministratori di presentare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, sui comitati dei creditori e sulle schede recanti le informazioni chiave.
Inoltre, con le nuove norme si punta a rafforzare la tutela dei creditori e dei lavoratori, anche garantendo la migliore tracciabilità degli attivi soprattutto in situazioni transfrontaliere, proteggendo il valore della massa fallimentare per i creditori. In questa direzione, per gli eurodeputati, “le normative nazionali in materia di insolvenza dovrebbero includere norme efficaci sulle azioni di nullità, annullamento o inefficacia degli atti giuridici, comprese le operazioni giuridiche, che sono pregiudizievoli per la massa dei creditori e che sono state perfezionate prima dell’apertura della procedura di insolvenza (“azioni revocatorie”)”. La futura direttiva stabilirà norme minime sulle azioni revocatorie anche prevedendo presunzioni o condizioni che “alleggeriscano l’onere della prova a favore della parte che fa valere la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto giuridico”. Rafforzato, poi, l’accesso diretto e immediato ai conti bancari, inclusi i conti bancari di terzi “se vi siano fondati motivi per ritenere che questi abbiano beneficiato di atti giuridici nulli, annullabili o inefficaci”.
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