Assistenza giudiziaria e sequestro di conti corrente: chiarimenti dalla Cassazione

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1323 depositata il 13 gennaio (1323), è intervenuta su questioni riguardanti l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, con particolare riguardo alla possibilità di estendere talune misure di sequestro di conti corrente a conti non espressamente indicati dallo Stato richiedente.

La procura di Biella prima e il tribunale di Torino poi avevano dato il via libera al sequestro di valori patrimoniali presenti in un conto anche se tale conto non era tra quelli espressamente indicati nella domanda di assistenza giudiziaria arrivata dalla Svizzera. Il titolare del conto aveva così impugnato il provvedimento ritenendo che poiché quel conto non era espressamente indicato dallo Stato richiedente l’autorità italiana non poteva procedere ad alcun sequestro. In particolare, ad avviso del ricorrente, non si poteva ritenere che la rogatoria proveniente dalla svizzera dovesse essere interpretata come una richiesta aperta e, quindi, legittimare la ricerca e il sequestro di beni non espressamente indicati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Analizzata la giurisprudenza in materia di assistenza giudiziaria internazionale, orientata nella distinzione tra due fasi, quella della decisione della misura reale da adottare e quella della sua esecuzione, la Suprema Corte ha specificato che quest’ultima fase spetta all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto e, quindi, l’estensione dell’oggetto della domanda di assistenza giudiziaria a un conto corrente diverso da quelli espressamente indicati risulta del tutto legittima in quanto documentazione necessaria all’accertamento dei fatti indicati nell’ordine di indagine europeo. Pertanto, – osserva la Suprema Corte – tenendo conto della natura aperta della richiesta di assistenza giudiziaria, non era necessaria alcuna successiva integrazione o una ratifica postuma da parte dell’autorità svizzera. Di conseguenza, per la Cassazione, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che il decreto emesso dalla procura di Biella fosse legittimo e ha così respinto il ricorso.

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