In vigore, dall’11 febbraio 2026 (salvo per gli articoli 10 e 26 che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027), la legge sulla sicurezza delle attività subacquee (legge 26 gennaio 2026, n. 9, underwater) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, che disciplina le attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla giurisdizione nazionale nonché con riguardo alle infrastrutture di interesse nazionale dell’alto mare. Fornite le definizioni all’articolo 2, il testo mette in primo piano l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e ne disciplina l’organizzazione e le funzioni, prevedendo l’adozione di un apposito regolamento. Centrale l’attività di cooperazione internazionale ed europea in materia subacquea, nonché le misure necessarie per “prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale…”. L’Agenzia, inoltre, si occuperà di coordinare le attività subacquee civili, della prevenzione dei rischi, della regolamentazione tecnica dei mezzi e dei requisiti professionali per coloro che operano in quest’ambito, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca.
L’articolo 10, fatti salvi i principi di libertà del mare e della giurisdizione dello Stato costiero fissati da norme internazionali, dispone che chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, o nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, è tenuto a comunicare all’Agenzia le attività da effettuare con un preavviso di almeno quindici giorni. La sezione II è dedicata alle infrastrutture subacquee e la III ai mezzi subacquei inclusi quelli di soccorso. Lo sviluppo delle tecnologie subacquee è disciplinato nella sezione IV che contiene le linee guida in questo campo. Inserite anche talune modifiche al codice dell’ordinamento militare (articolo 28) e al codice della navigazione (articolo 29) e spazio alla disciplina dei lavoratori subacquei e iperbarici, con regole per l’iscrizione nei registri professionali.
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