Carenza cronica di posti nelle REMS: l’Italia deve adottare misure strutturali

Le numerose sentenze di condanna all’Italia per fare in modo che i detenuti afflitti da patologie di natura psichiatrica siano collocati in strutture adeguate e compatibili con lo stato di salute non sono bastate per dare attuazione effettiva agli obblighi imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, così, con la sentenza depositata il 4 giugno relativa al ricorso n. 368/21 (AFFAIRE ANDREA CIOTTA c. ITALIE), per la prima volta, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha indicato all’Italia le misure generali che il Governo dovrà adottare per non incorrere in ripetute violazioni convenzionali. Il ricorso è stato presentato da un uomo accusato di molestie a danno della ex compagna nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto prima la permanenza in una struttura e poi la misura del carcere. Tuttavia, l’equipe psichiatrica del carcere aveva diagnosticato all’uomo una patologia psichiatrica e lo aveva sottoposto a un regime di alta sorveglianza. Dopo diversi interventi attraverso i quali era stata constatata l’incapacità d’intendere e di volere, il pubblico ministero, nel 2020, aveva chiesto che il ricorrente venisse trasferito in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ma, a causa delle liste di attesa, il ricorrente non era stato trasferito in tali strutture. Erano seguiti nuovi ricorsi e accertamenti di esperti, ma l’uomo era rimasto in carcere, malgrado la sua patologia e solo nel 2021 era stata destinato a una comunità terapeutica. Di qui il ricorso alla Corte europea che già in passato ha constatato la violazione della Convenzione a causa dei ritardi cronici nell’assegnazione di persone destinate alle indicate residenze e alla loro permanenza in carcere. Pertanto, il Governo italiano aveva presentato una dichiarazione unilaterale con la quale chiedeva la cancellazione dal ruolo in forza dell’articolo 37 della Convenzione in base al quale “in qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che: a) il ricorrente non intenda più mantenerlo; o b) la controversia sia stata risolta; o c) per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame del ricorso”. Tale norma, tuttavia, prevede che la Corte continui ad esaminare “il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede”, con la possibilità di “reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino”. La Corte, tenendo conto della gravità della violazione dell’Italia, delle somme proposte dal Governo a titolo di indennizzo e dell’esistenza di un problema strutturale ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, dando seguito all’esame del merito del ricorso.

Accertata, come era inevitabile, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione in base al quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti”, dell’articolo 5, che assicura il diritto alla libertà personale salvo nei casi previsti dalla stessa norma, nonché dell’articolo 6, par. 1 sull’equo processo in quanto non era stato disposto il trasferimento del ricorrente in una REMS e dell’art. 34 per il ritardo nell’esecuzione delle misure cautelari indicate da Strasburgo ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, la Corte ha proceduto a indicare misure generali all’Italia. In particolare, alla luce di quanto rilevato dal Comitato dei Ministri secondo il quale il numero di persone detenute in carcere in attesa di essere trasferiti nella REMS è diminuito, ma detto numero resta “preoccupante, evidenziando un rischio persistente di privazione illegittima della libertà ai sensi della Convenzione”, la Corte europea ha richiesto all’Italia di assicurare che “solo le persone riconosciute come socialmente pericolose o che soffrono di un reale disturbo mentale” (che ha quindi una particolare gravità, dimostrato da esperti) siano inserite in una REMS”, procedendo a una valutazione costante e rapida della persistenza delle condizioni, cumulative, alla base della misura. Inoltre, l’Italia deve procedere a riversare le risorse necessarie per rafforzare i dipartimenti di salute mentale per disporre di misure alternative concrete ed efficaci, anche ricorrendo a quelle misure già indicate dalla Corte costituzionale “secondo cui le autorità nazionali devono rafforzare le soluzioni terapeutiche alternative già esistenti sul territorio”, riducendo la necessità di ricorrere all’inserimento nelle REMS. In ultimo, lo Stato in causa deve adottare le misure per aumentare il numero delle REMS nelle diverse regioni, “garantendo che il tasso massimo di occupazione nelle REMS sia idoneo a preservare un contesto sanitario adeguato alle condizioni delle persone interessate”, con percorsi terapeutici “efficaci funzionali a prepararle a un possibile rilascio”.

 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *