Caso Almasri: l’Italia deferita all’Assemblea degli Stati parte

L’Italia, come in passato la Mongolia e il Malawi, è stata deferita all’Assemblea degli Stati parte. La Pre-Trial Chamber della Corte penale internazionale, con decisione del 26 gennaio 2026 (ICC-01/11, (Pre-Trial Chamber), a maggioranza, ha stabilito di deferire l’Italia per la mancata esecuzione del mandato di arresto nei confronti di Osama Almasri Njeem, generale libico e capo della polizia giudiziaria, arrestato a Torino e poi scarcerato con ordinanza del 21 gennaio 2025 della Corte di appello di Roma (sezione IV penale, proc. n. 11/2025). La Pre-Trial Chamber aveva evidenziato sin da subito la violazione degli obblighi di cooperazione e con decisione del 17 ottobre 2025 aveva dato a Roma l’opportunità di fornire altre informazioni. Le giustificazioni arrivate dall’Italia (https://www.marinacastellaneta.it/blog/caso-almasri-per-il-governo-la-responsabilita-della-violazione-e-della-legge.html), però, non hanno convinto la Camera preliminare che ha preso atto della volontà di modificare la legge 237/2012 che, secondo l’Italia, è il motivo della mancata cooperazione, ma ha sottolineato che comunque l’Italia ha rimarcato la necessità di mettere in primo piano e, quindi, di subordinare la cooperazione agli interessi di sicurezza nazionale, alla situazione geopolitica e alla legislazione interna e costituzionale (par. 14). Sul punto, la Camera ha ribadito che l’obbligo di cooperazione con la Corte non può essere condizionato alle regole dell’ordinamento nazionale. Proprio a causa delle ambiguità emerse, la Camera ritiene che, in sostanza, in una situazione analoga si ripresenterebbe la stessa mancanza di cooperazione. Poca chiarezza anche sullo stato dei procedimenti interni nei confronti di due ministri e del sottosegretario con riguardo al conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Così, sottolineando le differenze rispetto al caso della mancata cooperazione del Sudafrica nel caso Al Bashir, in cui dopo una sentenza interna con la quale era stato chiarito l’obbligo di cooperazione con la Corte, il Governo sudafricano non aveva impugnato la pronuncia, la Camera ha deciso il deferimento constatando per di più che l’Italia non si era neanche avvalsa dell’articolo 97 dello Statuto che permette a uno Stato parte, investito di una richiesta, in caso di difficoltà nell’esecuzione, di avviare una consultazione con la Corte. 

La giudice Motoc (opinione motoc) ha allegato un’opinione dissenziente perché, pur concordando sulla mancata cooperazione da parte dell’Italia, non ha condiviso il deferimento all’Assemblea degli Stati parte sulla base del precedente sudafricano, bollando il provvedimento come un atto contra legem perché la questione sarebbe dovuta arrivare al Consiglio di sicurezza.

Qui l’opinione concordante della giudice Liera (opinione concordante Liera).

 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *