Convenzione di Hanoi sulla criminalità informatica: l’Unione europea indica le riserve in materia di soluzione delle controversie

Adottata la decisione (UE) 2026/1347 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica — Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi (Decisione criminalità informatica). La Convenzione del 24 dicembre 2024, sinora ratifica solo da Azerbaijan, Qatar e Vietnam e firmata da 40 Paesi tra i quali vi sono la Francia e la Germania, ma non l’Italia (Convenzione ONU) è funzionale – scrive il Consiglio nella decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno, serie L – a raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza attraverso la lotta contro la criminalità, rafforzando la cooperazione e lo scambio di prove. Inoltre – prosegue il Consiglio – “la Convenzione armonizza una serie limitata di reati chiaramente definiti, offrendo al tempo stesso agli Stati parte la flessibilità necessaria per evitare la criminalizzazione di condotte lecite”. È il caso, ad esempio, delle regole sulle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche che lasciano agli Stati spazio per assicurare l’attuazione dei propri principi giuridici fissati a livello nazionale. Garantiti i diritti fondamentali e la tutela dei dati personali. In ogni caso, nella decisione è affermato che “Sono necessarie diverse riserve per garantire la compatibilità della Convenzione con il diritto e le politiche dell’Unione, l’applicazione uniforme della Convenzione tra gli Stati membri nei loro rapporti con gli Stati parte non appartenenti all’UE e l’effettiva applicazione della Convenzione”, fermo restando che tali riserve “non pregiudicano la possibilità che gli Stati membri formulino individualmente altre riserve, ove consentito”, con l’esclusione della possibilità di limitare le garanzie a tutela dei diritti umani. Il testo della decisione include le riserve approvate dall’Unione europea, con particolare riguardo al fatto che l’Unione e i suoi Stati membri non sono vincolati dall’articolo 63, paragrafo 2 sulla risoluzione delle controversie relative a questioni rientranti nell’ambito di competenza dell’Unione e per le controversie tra Stati membri o tra Unione e uno Stato membro.

Come previsto dall’articolo 64, paragrafi 3 e 4 della Convenzione delle Nazioni Unite, il Consiglio ha allegato la dichiarazione di competenza dell’Unione europea.

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