Si arricchisce di un nuovo capitolo la saga sui risarcimenti dovuti alle vittime di crimini commessi dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale. Con la sentenza n. 8785 depositata il 9 aprile (Cass 8785-26), la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale di Deutsche Bahn AG, nonché quello incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri affermando che le procedure esecutive sui beni commerciali della Germania presenti in Italia, avviate da cittadini stranieri, familiari di vittime di crimini avvenuti all’estero, possono proseguire. Le vittime indicate, infatti, hanno diritto di ottenere il credito risarcitorio in quanto escluse dall’accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle Forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”. Di conseguenza, il blocco alle azioni esecutive opera esclusivamente per i creditori che hanno diritto di accedere al Fondo. La vicenda riguarda i familiari delle vittime della strage di Distomo, commessa dai tedeschi durante l’occupazione della Grecia. Il Tribunale greco di Livadia aveva condannato la Germania al risarcimento dei danni a favore degli eredi delle vittime. Tuttavia, in Grecia era stata impedita l’esecuzione della sentenza e, quindi, i creditori avevano avviato la procedura in Italia. Era stato emesso l’exequatur e avviata l’azione di esecuzione forzata che la Deutsche Bahn AG ha tentato di bloccare.
Con la sentenza n. 8785, la Cassazione, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 238/2014 e n. 159/2023, ha precisato che deve essere assicurato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancita dall’articolo 24 della Costituzione, consentendo così l’azione giurisdizionale anche per ottenere l’esecuzione del provvedimento giudiziale e l’esecuzione forzata della pronuncia. La circostanza che il Fondo ristori non sia accessibile ai cittadini stranieri che agiscono in quanto vittime di crimini commessi all’estero porta all’ammissibilità dell’azione esecutiva. La legge 29 giugno 2022 n. 79, che aveva convertito il decreto-legge n. 36/2022, disponendo l’estinzione delle procedure esecutive relative a titoli riconosciuti da sentenze straniere con le quali la Germania è stata condannata al risarcimento dei danni, deve essere interpretata – osserva la Cassazione – “in senso costituzionalmente orientato”, per garantire i diritti delle vittime i cui diritti fondamentali sono stati lesi. Così, l’estinzione delle procedure esecutive deve essere limitata ai creditori che hanno diritto di accedere al Fondo ristori e non può essere estesa ai creditori stranieri che agiscono su beni tedeschi in Italia in forza della condanna per crimini. Pertanto “l’estinzione non può operare se non è garantito il subentro dello Stato nell’obbligazione risarcitoria” poiché l’applicazione dell’effetto estintivo nei confronti delle indicate vittime “determinerebbe una discriminazione irragionevole e un vulnus intollerabile alla tutela almeno secondaria (o risarcitoria) dei diritti fondamentali”. La Corte ha anche chiarito che “un eventuale contemperamento di quella indefettibile tutela con gli obblighi che si valutassero gravanti sullo Stato quale soggetto di diritto internazionale…spetta esclusivamente al legislatore”.
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